Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00848/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02034/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Tiraboschi e Laura Passarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) - del provvedimento di non ammissione dello studente alla classe terza della scuola secondaria di primo grado, comunicato in data 11.06.2024 su piattaforma informatica OS AL (doc. 1);
b) - del verbale del Consiglio di classe in data 07.06. 2024 con il quale veniva deliberata la non ammissione del minore alla classe terza della scuola secondaria di primo grado (doc. 2).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa TA PL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 2/08/2024 e depositato il successivo 4/08/2024 gli esponenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
Con ordinanza del 13/09/2024, n. 1048, l’intestata Sezione ha respinto la domanda cautelare, ritenendola « sprovvista del prescritto fumus boni iuris », compensando le spese di fase per « la particolare natura della controversia ».
In vista dell’udienza di merito la difesa dei ricorrenti ha depositato in atti di causa (sub docc. 17 e 18) l’attestato di idoneità alla classe terza della scuola secondaria di primo grado relativo allo studente -OMISSIS- e all’anno scolastico 2024/2025, e il « Piano didattico personalizzato PDP per alunni con -OMISSIS- », relativo al medesimo studente e all’anno scolastico 2025/2026.
All’udienza pubblica del 17/02/2026, presenti gli avv.ti A. Tiraboschi e L. Passarini, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato A. Pastorino Olmi, per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la causa è stata trattenuta in decisione, previa dichiarazione a verbale di parte ricorrente della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è improcedibile, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.
Come noto, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, di carattere non satisfattivo ma tale da rendere comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato (cfr., ex multis , Cons. Stato, II, 23-09-2022, n. 8176; id., V, 10-01-2023, n. 302). Inoltre, per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione da parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr. Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, si deve ritenere che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione resa in udienza da parte ricorrente, documentata nel relativo verbale, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della particolare natura della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LI, Presidente
TA PL, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA PL | AN LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.