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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 290/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1589/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ag.entrate - SC - OT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 750/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
1 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIM n. 13320239000414136000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320120003705434000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dal ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 13320239000414136000, notificata il 23 febbraio 2023, fondata sulla cartella di pagamento n. 13320120003705434000 recante pretese IRPEF per l'anno d'imposta 2005. Il contribuente eccepiva in primo grado l'inesistenza o nullità della notifica della cartella presupposta e l'intervenuta prescrizione del credito, stante il decorso del termine decennale tra la presunta notifica della cartella (2012) e l'intimazione impugnata (2023).
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OT, con la sentenza n. 750/2023, accoglieva il ricorso. I giudici di prime cure, pur ritenendo valida la notifica della cartella avvenuta il 27 marzo 2012 a mani di familiare convivente (cognata), accertavano l'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale. In particolare, la sentenza impugnata statuiva che l'intimazione di pagamento notificata nel 2023 era tardiva rispetto alla cartella del 2012 e che non potevano trovare applicazione le sospensioni e proroghe previste dalla normativa emergenziale ID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), in quanto riferibili a carichi affidati all'Agente della SC durante il periodo di sospensione o a versamenti in scadenza nel medesimo periodo, circostanze non ravvisabili per un ruolo formato e notificato oltre un decennio prima.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - SC, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
L'appellante sostiene che la sospensione dell'attività di riscossione durante il periodo pandemico avrebbe comportato, ope legis, la sospensione del decorso della prescrizione per tutti i carichi, impedendo la maturazione del termine decennale. L'Agente della SC ha altresì eccepito l'inammissibilità delle eccezioni di merito sollevate dal contribuente, stante la definitività della cartella validamente notificata.
Si è costituito in giudizio il Sig. Resistente_1, contestando integralmente i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'appellato ha ribadito la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla inapplicabilità delle proroghe ID ai vecchi ruoli e, in via incidentale/ ripropositiva, ha insistito sulla nullità della notifica della cartella del 2012 per difetto di convivenza del consegnatario e sulla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
La causa è stata posta in decisione sulla base degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - SC è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La questione centrale attiene alla verifica dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 13320120003705434000, notificata il 27/03/2012, a fronte di un atto interruttivo
(l'intimazione di pagamento) notificato solo in data 23/02/2023. Tra i due eventi è intercorso un lasso di tempo superiore ai dieci anni, termine ordinario di prescrizione applicabile ai tributi erariali in oggetto.
Questa Corte condivide e fa proprio l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di primo grado. La tesi dell'appellante, secondo cui la normativa emergenziale introdotta a seguito della pandemia da ID-19
(in particolare l'art. 68 del D.L. 18/2020) avrebbe sterilizzato il decorso della prescrizione in modo tale da salvare il credito in esame, non può essere accolta nei termini prospettati.
Come correttamente evidenziato nella sentenza gravata, la normativa speciale (art. 68 D.L. 18/2020 e successive modifiche) ha previsto la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza (art. 68 comma 4-bis) riferita ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione. Nel caso di specie, ci troviamo di fronte a un carico affidato e notificato nel lontano 2012, ben prima dell'emergenza sanitaria.
L'applicazione automatica ed estensiva delle sospensioni invocata dall'Ufficio non è idonea a sanare l'inerzia decennale dell'amministrazione. Anche volendo considerare i periodi di sospensione generica dell'attività di riscossione o la sospensione dei termini processuali e procedimentali (quali gli 85 giorni previsti dall'art. 67 del medesimo decreto citati dal primo giudice), il calcolo temporale non consente di ritenere tempestiva l'azione di recupero avviata nel 2023 rispetto ad un credito il cui termine prescrizionale ha iniziato a decorrere nel marzo 2012. La mera sospensione delle attività degli uffici non si traduce automaticamente in una rimessione in termini per crediti per i quali l'inerzia si è protratta per l'intero decennio, la maggior parte del quale trascorso in epoca non interessata dalla legislazione emergenziale.
Confermata la prescrizione del credito principale per decorso del termine decennale, restano assorbite le ulteriori questioni riproposte dall'appellato in merito alla validità della notifica della cartella prodromica e alla prescrizione quinquennale delle voci accessorie, essendo la pronuncia sulla prescrizione assorbente e sufficiente a definire il giudizio in senso favorevole al contribuente.
In ordine alle spese di giudizio, l'appellante Agenzia delle Entrate - SC, risultando soccombente, deve essere condannata al pagamento delle stesse in favore dell'appellato. Valutata l'attività difensiva svolta e il valore della controversia, questa Corte liquida le spese di lite nella misura complessiva di Euro
1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Accogliendo la specifica richiesta formulata negli atti difensivi dall'appellato, si dispone la distrazione delle spese così liquidate in favore del difensore, Avv. Difensore_2, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1589/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ag.entrate - SC - OT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale OT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 750/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
1 e pubblicata il 24/11/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIM n. 13320239000414136000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320120003705434000 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dal ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 13320239000414136000, notificata il 23 febbraio 2023, fondata sulla cartella di pagamento n. 13320120003705434000 recante pretese IRPEF per l'anno d'imposta 2005. Il contribuente eccepiva in primo grado l'inesistenza o nullità della notifica della cartella presupposta e l'intervenuta prescrizione del credito, stante il decorso del termine decennale tra la presunta notifica della cartella (2012) e l'intimazione impugnata (2023).
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di OT, con la sentenza n. 750/2023, accoglieva il ricorso. I giudici di prime cure, pur ritenendo valida la notifica della cartella avvenuta il 27 marzo 2012 a mani di familiare convivente (cognata), accertavano l'intervenuta prescrizione decennale del credito erariale. In particolare, la sentenza impugnata statuiva che l'intimazione di pagamento notificata nel 2023 era tardiva rispetto alla cartella del 2012 e che non potevano trovare applicazione le sospensioni e proroghe previste dalla normativa emergenziale ID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), in quanto riferibili a carichi affidati all'Agente della SC durante il periodo di sospensione o a versamenti in scadenza nel medesimo periodo, circostanze non ravvisabili per un ruolo formato e notificato oltre un decennio prima.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - SC, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
L'appellante sostiene che la sospensione dell'attività di riscossione durante il periodo pandemico avrebbe comportato, ope legis, la sospensione del decorso della prescrizione per tutti i carichi, impedendo la maturazione del termine decennale. L'Agente della SC ha altresì eccepito l'inammissibilità delle eccezioni di merito sollevate dal contribuente, stante la definitività della cartella validamente notificata.
Si è costituito in giudizio il Sig. Resistente_1, contestando integralmente i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. L'appellato ha ribadito la correttezza della decisione di primo grado in ordine alla inapplicabilità delle proroghe ID ai vecchi ruoli e, in via incidentale/ ripropositiva, ha insistito sulla nullità della notifica della cartella del 2012 per difetto di convivenza del consegnatario e sulla prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
La causa è stata posta in decisione sulla base degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - SC è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La questione centrale attiene alla verifica dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 13320120003705434000, notificata il 27/03/2012, a fronte di un atto interruttivo
(l'intimazione di pagamento) notificato solo in data 23/02/2023. Tra i due eventi è intercorso un lasso di tempo superiore ai dieci anni, termine ordinario di prescrizione applicabile ai tributi erariali in oggetto.
Questa Corte condivide e fa proprio l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di primo grado. La tesi dell'appellante, secondo cui la normativa emergenziale introdotta a seguito della pandemia da ID-19
(in particolare l'art. 68 del D.L. 18/2020) avrebbe sterilizzato il decorso della prescrizione in modo tale da salvare il credito in esame, non può essere accolta nei termini prospettati.
Come correttamente evidenziato nella sentenza gravata, la normativa speciale (art. 68 D.L. 18/2020 e successive modifiche) ha previsto la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza (art. 68 comma 4-bis) riferita ai carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione. Nel caso di specie, ci troviamo di fronte a un carico affidato e notificato nel lontano 2012, ben prima dell'emergenza sanitaria.
L'applicazione automatica ed estensiva delle sospensioni invocata dall'Ufficio non è idonea a sanare l'inerzia decennale dell'amministrazione. Anche volendo considerare i periodi di sospensione generica dell'attività di riscossione o la sospensione dei termini processuali e procedimentali (quali gli 85 giorni previsti dall'art. 67 del medesimo decreto citati dal primo giudice), il calcolo temporale non consente di ritenere tempestiva l'azione di recupero avviata nel 2023 rispetto ad un credito il cui termine prescrizionale ha iniziato a decorrere nel marzo 2012. La mera sospensione delle attività degli uffici non si traduce automaticamente in una rimessione in termini per crediti per i quali l'inerzia si è protratta per l'intero decennio, la maggior parte del quale trascorso in epoca non interessata dalla legislazione emergenziale.
Confermata la prescrizione del credito principale per decorso del termine decennale, restano assorbite le ulteriori questioni riproposte dall'appellato in merito alla validità della notifica della cartella prodromica e alla prescrizione quinquennale delle voci accessorie, essendo la pronuncia sulla prescrizione assorbente e sufficiente a definire il giudizio in senso favorevole al contribuente.
In ordine alle spese di giudizio, l'appellante Agenzia delle Entrate - SC, risultando soccombente, deve essere condannata al pagamento delle stesse in favore dell'appellato. Valutata l'attività difensiva svolta e il valore della controversia, questa Corte liquida le spese di lite nella misura complessiva di Euro
1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Accogliendo la specifica richiesta formulata negli atti difensivi dall'appellato, si dispone la distrazione delle spese così liquidate in favore del difensore, Avv. Difensore_2, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.