Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 290
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito erariale

    La Corte ha ritenuto che il termine decennale di prescrizione è decorso tra la notifica della cartella nel 2012 e l'intimazione nel 2023. Ha escluso l'applicabilità delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale ID-19 ai carichi formati e notificati prima dell'emergenza sanitaria, ritenendo che la mera sospensione delle attività degli uffici non sanasse l'inerzia decennale dell'amministrazione.

  • Altro
    Nullità della notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto assorbita tale questione dalla pronuncia sulla prescrizione del credito principale.

  • Altro
    Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni

    La Corte ha ritenuto assorbita tale questione dalla pronuncia sulla prescrizione del credito principale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015

    La Corte ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la normativa emergenziale non fosse applicabile ai carichi formati e notificati prima dell'emergenza sanitaria e che l'inerzia decennale dell'amministrazione non fosse sanata dalla sospensione delle attività degli uffici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 290
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 290
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo