Articolo 953 del Codice della navigazione
Articolo 952Articolo 954
Versione
21 aprile 1942
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Versione
29 maggio 2006
Art. 953.
(( (Riconsegna delle cose).)) ((Il vettore e' responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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