CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1329/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 405030 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 405030, notificatagli in data 18.6.2025 da Soget spa, concessionaria per il Comune di Palagianello, avente ad oggetto recupero di Tari, afferente a due ingiunzioni di pagamento, annualità 2011 e 2012, rispettivamente nn. 106341 e 243868, notificate il 20.3.2014 e 27.9.2016, invocandone l'annullamento esclusivamente per intervenuta prescrizione. Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita, risulta che l'ingiunzione n. 106341 è stata oggetto di intimazione notificata il 23.12.2015, che ha traslato la prescrizione al 23.12.2020, cui vanno aggiunti gg. 85 di sospensione ex art. 67 d.l. 18/2020,il che ha fatto traslare ancora la prescrizione ben oltre il mese di gennaio 2021, dovendosi ritenere estesa la sospensione dei termini a tutti gli accertamenti utilmente ricadenti nel quinquennio interessato dal periodo emergenziale Covid.
Entrambe le ingiunzioni sono state oggetto, poi, di altra intimazione, notificata il 27.1.2021, quindi ben prima del maturarsi della prescrizione della seconda ingiunzione, notificata il 27.9.2016.
Consegue che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, non era maturata la prescrizione per nessuna delle ingiunzioni in esame.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Il ricorrente va condannato alla refusione delle spese processuali, in favore di Soget, liquidate in complessivi euro 400,00, per diritti ed onorario di difesa,oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese come in motivazione. Taranto, 25.2.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1329/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 405030 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 405030, notificatagli in data 18.6.2025 da Soget spa, concessionaria per il Comune di Palagianello, avente ad oggetto recupero di Tari, afferente a due ingiunzioni di pagamento, annualità 2011 e 2012, rispettivamente nn. 106341 e 243868, notificate il 20.3.2014 e 27.9.2016, invocandone l'annullamento esclusivamente per intervenuta prescrizione. Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione acquisita, risulta che l'ingiunzione n. 106341 è stata oggetto di intimazione notificata il 23.12.2015, che ha traslato la prescrizione al 23.12.2020, cui vanno aggiunti gg. 85 di sospensione ex art. 67 d.l. 18/2020,il che ha fatto traslare ancora la prescrizione ben oltre il mese di gennaio 2021, dovendosi ritenere estesa la sospensione dei termini a tutti gli accertamenti utilmente ricadenti nel quinquennio interessato dal periodo emergenziale Covid.
Entrambe le ingiunzioni sono state oggetto, poi, di altra intimazione, notificata il 27.1.2021, quindi ben prima del maturarsi della prescrizione della seconda ingiunzione, notificata il 27.9.2016.
Consegue che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, non era maturata la prescrizione per nessuna delle ingiunzioni in esame.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Il ricorrente va condannato alla refusione delle spese processuali, in favore di Soget, liquidate in complessivi euro 400,00, per diritti ed onorario di difesa,oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese come in motivazione. Taranto, 25.2.2026 Il Presidente estensore