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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 549/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 19/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 19/07/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1433/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EA Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11022424 CONSORTILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, si rivolgeva a questa Corte di giustizia tributaria per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 11022424, del 27/12/2021, per euro 477,68, relativo a contributo consortile (2020). Il ricorrente, deduceva: 1) inesistenza e nullità della notificazione;
2) indeterminatezza del credito;
violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/90 – inesistenza e nullità della motivazione;
3) difetto di motivazione;
4) insussistenza e inesistenza del credito;
5) carenza del potere impositivo. Eccezione relativa al tributo;
6) legittimazione passiva del concessionario. Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese con distrazione.
In data 30.09.2022 ,si costituiva RE RL la quale contestava tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, precisando che l'avviso di accertamento in causa, contiene tutte le informazioni utili ad escludere lesione alcuna dei diritti di controparte, poiché contenente tutti gli elementi utili e necessari al fine dell'esatta individuazione della pretesa creditoria, inoltre EA ,ha ricevuto il mandato dall'Ente creditore (giusto documento di affidamento allegato) di riscuotere le entrate de quibus.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
In ordine all'eccezione circa la carenza di motivazione, questo Organo Giudicante osserva che la stessa risulta fondata e per gli effetti va accolta. Orbene, l'Ente deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico giuridico e fattuale seguito durante l'Istruttoria, in modo da garantire al contribuente il diritto di difesa. Infatti, nell'ottica di una maggiore democraticità e trasparenza dell'azione amministrativa, non è più ammissibile concepire una disparità di trattamento tra le due parti del procedimento, pertanto, non può considerarsi legittima la pretesa impositiva che si esaurisce in una astratta enunciazione dell'imposizione fiscale, come nel caso di specie.
(Cfr. Cass. 30039/18).
Nel merito, il ricorso si appalesa fondato e degno di accoglimento nei termini di cui in motivazione. Con esso, infatti, il ricorrente contesta la fondatezza e legittimità del contributo richiesto dal Consorzio e l'esercizio del potere impositivo, per l'assenza di opere di miglioramento dei fondi e di bonifica sui propri terreni. E' di tutta evidenza che in un tale contesto, la pretesa del Consorzio di Bonifica si appalesa illegittima ed immotivata per le seguenti ragioni. Orbene, l'art. 59 del R.D.13 febbraio 1933 n.215, nel disciplinare la bonifica integrale dei Consorzi di Bonifica, conferisce ai medesimi il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi per l'adempimento dei loro fini istituzionali e perciò, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento, quali enti preposti alle opere medesime, esso però non prevede per queste ultime spese alcuna deroga ai principi fissati, in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 e 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 del Codice
Civile, secondo cui i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Infatti, anche la Corte Costituzionale ha affrontato e risolto la questione inerente all'art. 23 comma 1 lett. a), della Legge Regionale della Calabria n. 11 del 23/7/03, laddove prevede che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, poiché si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale (Cfr. Corte Cost. n. 188/18 e n. 102/08). Al riguardo, la Suprema
Corte ha precisato che l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla disciplina della bonifica integrale e successive modificazioni ed integrazioni, il quale conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali , quindi non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 del codice civile con la conseguenza che, anche per le spese cosiddette istituzionali, l'imposizione della contribuzione resta subordinata necessariamente all'effettivo beneficio tratto dal fondo, derivante da lavori di bonifica già completati , ovvero dai vantaggi derivanti da quelli da completare (Cfr. Cass. 11801/13). Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di un beneficio diretto derivante dalle presunte opere di bonifica i contributi richiesti e l'esercizio del potere impositivo del Consorzio, si appalesano immotivati ed illegittimi. Il ricorso, pertanto, ritenuto assorbito ogni altro motivo e richiesta, va accolto e di conseguenza, l'avviso di accertamento impugnato va annullato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna, inoltre parte resistente, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 171,50, oltre Iva,
Cpa ed accessori come per legge, se dovuti, con distrazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 19/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
RUBINO FRANCO ERNESTO, Giudice
in data 19/07/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1433/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EA Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11022424 CONSORTILI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, si rivolgeva a questa Corte di giustizia tributaria per ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 11022424, del 27/12/2021, per euro 477,68, relativo a contributo consortile (2020). Il ricorrente, deduceva: 1) inesistenza e nullità della notificazione;
2) indeterminatezza del credito;
violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 3 L. 241/90 – inesistenza e nullità della motivazione;
3) difetto di motivazione;
4) insussistenza e inesistenza del credito;
5) carenza del potere impositivo. Eccezione relativa al tributo;
6) legittimazione passiva del concessionario. Pertanto, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con condanna alle spese con distrazione.
In data 30.09.2022 ,si costituiva RE RL la quale contestava tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, precisando che l'avviso di accertamento in causa, contiene tutte le informazioni utili ad escludere lesione alcuna dei diritti di controparte, poiché contenente tutti gli elementi utili e necessari al fine dell'esatta individuazione della pretesa creditoria, inoltre EA ,ha ricevuto il mandato dall'Ente creditore (giusto documento di affidamento allegato) di riscuotere le entrate de quibus.
All'odierna udienza, la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Presidente del Collegio, considerato che il Dr Franco Ernesto Rubino si è dimesso in data 21.05.2025, lo ha sostituito con il sottoscritto relatore.
In ordine all'eccezione circa la carenza di motivazione, questo Organo Giudicante osserva che la stessa risulta fondata e per gli effetti va accolta. Orbene, l'Ente deve sempre motivare in maniera adeguata le ragioni che giustificano la pretesa impositiva, indicando l'iter logico giuridico e fattuale seguito durante l'Istruttoria, in modo da garantire al contribuente il diritto di difesa. Infatti, nell'ottica di una maggiore democraticità e trasparenza dell'azione amministrativa, non è più ammissibile concepire una disparità di trattamento tra le due parti del procedimento, pertanto, non può considerarsi legittima la pretesa impositiva che si esaurisce in una astratta enunciazione dell'imposizione fiscale, come nel caso di specie.
(Cfr. Cass. 30039/18).
Nel merito, il ricorso si appalesa fondato e degno di accoglimento nei termini di cui in motivazione. Con esso, infatti, il ricorrente contesta la fondatezza e legittimità del contributo richiesto dal Consorzio e l'esercizio del potere impositivo, per l'assenza di opere di miglioramento dei fondi e di bonifica sui propri terreni. E' di tutta evidenza che in un tale contesto, la pretesa del Consorzio di Bonifica si appalesa illegittima ed immotivata per le seguenti ragioni. Orbene, l'art. 59 del R.D.13 febbraio 1933 n.215, nel disciplinare la bonifica integrale dei Consorzi di Bonifica, conferisce ai medesimi il potere di imporre alle proprietà consorziate contributi per l'adempimento dei loro fini istituzionali e perciò, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento, quali enti preposti alle opere medesime, esso però non prevede per queste ultime spese alcuna deroga ai principi fissati, in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 e 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 del Codice
Civile, secondo cui i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Infatti, anche la Corte Costituzionale ha affrontato e risolto la questione inerente all'art. 23 comma 1 lett. a), della Legge Regionale della Calabria n. 11 del 23/7/03, laddove prevede che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, poiché si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale (Cfr. Corte Cost. n. 188/18 e n. 102/08). Al riguardo, la Suprema
Corte ha precisato che l'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla disciplina della bonifica integrale e successive modificazioni ed integrazioni, il quale conferisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali , quindi non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 del codice civile con la conseguenza che, anche per le spese cosiddette istituzionali, l'imposizione della contribuzione resta subordinata necessariamente all'effettivo beneficio tratto dal fondo, derivante da lavori di bonifica già completati , ovvero dai vantaggi derivanti da quelli da completare (Cfr. Cass. 11801/13). Nel caso di specie, pertanto, in mancanza di un beneficio diretto derivante dalle presunte opere di bonifica i contributi richiesti e l'esercizio del potere impositivo del Consorzio, si appalesano immotivati ed illegittimi. Il ricorso, pertanto, ritenuto assorbito ogni altro motivo e richiesta, va accolto e di conseguenza, l'avviso di accertamento impugnato va annullato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per gli effetti annulla l'atto impugnato. Condanna, inoltre parte resistente, alla refusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 171,50, oltre Iva,
Cpa ed accessori come per legge, se dovuti, con distrazione.