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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/12/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5520/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AR De UN Presidente
Luisa Bettio Giudice
IC Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5520/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Fabbi Elena;
Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Albertin Lucia;
CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Prendere atto dell'accordo tra le parti, in atti, con cui i coniugi hanno inteso regolare i loro rapporti patrimoniali e, specificatamente, il signor ha promesso di trasferire alla signora la Pt_1 CP_1 propria quota dell'immobile coniugale dietro il versamento del corrispettivo di euro 80.000,00.
- Disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori. Per_1
- Disporsi la collocazione prevalente di presso l'abitazione paterna, con frequentazione madre- Per_1 figlia ampia e libera, senza alcuna calendarizzazione considerata l'età, nel rispetto della volontà della minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
pagina 1 di 9 - Disporsi che ognuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi percettori di reddito ed economicamente autosufficienti.
- Disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia minore con modalità Per_1
diretta nei rispettivi periodi di permanenza presso il domicilio, con previsione a carico del signor
di un contributo al mantenimento ordinario di , fino a che questi continuerà a Pt_1 Per_2 coabitare con la madre e fino al raggiungimento dell'autonomia economica, pari ad euro 250,00 mensili, con equa ripartizione tra i genitori (al 50%) delle spese straordinarie sostenende in favore della prole, come da protocollo in uso al Tribunale di Padova.
- Disporsi che gli importi di cui all'A.U.U. siano ripartiti al 50% tra i genitori”.
Per parte convenuta:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
3) mantenere l'attuale collocazione prevalente del figlio maggiorenne non autosufficiente Per_2
presso la madre e della figlia minore presso il padre, lasciandoli liberi di frequentare ciascun Per_1
genitore, accordandosi di volta in volta con loro;
4) nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, il sig. promette di attribuire e quindi di Pt_1
trasferire alla sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, degli immobili CP_1 che costituivano l'abitazione familiare - porzioni del complesso edilizio denominato “Residenza Le
Corti di Salboro” in Comune di Padova, fraz. Salboro, via G. Someda nn. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e
23, composto da due corpi di fabbrica eretti sull'area ricadente in zona “P.E.E.P. 9 di Salboro”, e precisamente nel fabbricato condominiale eretto sul mapp. n. 593, Catasto Terreni, le porzioni costituite da appartamento al piano primo con pertinente cantina al piano primo sottostrada e da garage al piano primo sottostrada, censite – giusta Dichiarazione di Fabbricato Urbano registrata al
Catasto Fabbricati di Padova in data 27.10.2004 prot. N. PD0250657- al Comune di Padova, Catasto
Fabbricati, sez. G, fg. 16, mapp. nn.: 250 sub 45 - Via Salboro – p. S1-1 - cat. A/2 - cl.
3 - vani 5,5 -
RC. Euro 866,36; 250 sub 14 – Vai Salboro – p. S1 – cat. C/6 – cl. 5 – mq 16 – RC euro 52,89; nonché, in quote proporzionali le comproprietà tutte ai sensi di legge e, segnatamente per il fabbricato di cui alla lettera B) quelle relative ai mapp. nn. 250 sub 57 – Via Salboro – p. S1-1-2-3 – B.C.N.C. (vano scala) ai sub 31-32-37-38-39-40-47-48-49-50; 250 sub 58 – Via Salboro - p. S1-1-2-3 – B.C.N.C.
(vano scala) ai sub 33-34-41-42-51-52; 250 sub 59 – Via Salboro - p. S1-1-2-3 – B.C.N.C. (vano scala) ai sub 35-36-43-44-45-46-53-54-55-56; 250 sub 60 – Via Salboro - p. S1 – B.C.N.C. (corsia garage) ai
pagina 2 di 9 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30; 250 sub
61 – Via Salboro - p. T – B.C.N.C. (corte) ai sub 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-
47-48-49-50-51-52-53-54-55-56; ed inoltre quelle relative all'area di pertinenza, con vincolo di destinazione d'uso pubblico, censita al Comune di Padova, Catasto Terreni, fg. 197, mapp. n. 596 (ex
536/b) di are 0.41 – RD euro 0,29, per la quota indivisa di 38,19/1000; immobili acquistati dalle parti, mediante atto di compravendita del 23.02.2005, Repertorio n. 65185, Raccolta n. 18318 del Notaio
di Padova, registrato a Padova il 18.03.2005 al n. 2791 Serie 1T e trascritto a Padova Persona_3
il 18.03.2005 al n. 12534 R.G., n. 7033 R.P. - con accessori e pertinenze, senza spirito di liberalità, verso un corrispettivo di 80.000,00 €, rientrando tale cessione nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione;
i diritti sugli immobili vengono trasferiti con ogni inerente ragione, accessione, pertinenza che ad essi competono;
la sig.ra continuerà ad abitare CP_1
nella casa e alla medesima restano assegnati tutti gli arredi e i corredi ivi contenuti;
il versamento della somma indicata da parte dalla sig.ra al sig. avverrà al momento della stipula del CP_1 Pt_1 rogito notarile, ed è condizionato all'effettivo ottenimento da parte della sig.ra del mutuo CP_1 ipotecario che ha richiesto all'Istituto di Credito prescelto per poter corrispondere al sig. la Pt_1
somma di denaro dallo stesso richiesta;
5) disporre che il padre corrisponda alla madre, entro il quinto giorno di ogni mese, per il mantenimento di , maggiorenne non economicamente autosufficiente, un assegno di € 250,00 Per_2
(duecentocinquanta/00) mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali sul costo della vita;
disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia minore con modalità diretta nei rispettivi periodi di permanenza Per_1
presso il domicilio;
6) disporre che le spese straordinarie per i figli ed , come da Protocollo in vigore Per_1 Per_2
presso il Tribunale di Padova, siano sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre nella misura del 30%;
7) disporre che il marito corrisponda alla moglie, entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma mensile di € 100,00 (cento), o la diversa somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
8) condannare il sig. all'integrale rifusione di spese e competenze del presente procedimento. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 9 Con ricorso ritualmente depositato , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
il 9.12.2004 e che dall'unione erano nati i figli (il 27.6.2006) ed (il 22.8.2009),
[...] Per_2 Per_1
chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Si costituiva , non opponendosi alla domanda sullo status e concludendo sulle questioni CP_1
accessorie come da memoria difensiva.
All'udienza presidenziale venivano sentite le parti e il Presidente delegato disponeva l'audizione dei figli ed allora entrambi minorenni. Pt_1 Per_1
All'esito dell'ascolto, con ordinanza in data depositato in data 16.2.2023 venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ed con collocamento presso la casa Per_2 Per_1
coniugale, che viene, quindi, assegnata alla madre;
3) rigetta la richiesta di assegno di separazione proposta dalla sig.ra 4) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, CP_1
con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 200,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo
Tribunale; 5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando gli stessi vorranno, compatibilmente con i loro impegni di studio e socialità; 6) conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio, che dovranno predisporre una relazione sull'andamento dei rapporti tra i genitori e di ciascuno di loro con i figli, da depositarsi entro la prossima udienza”.
Il provvedimento, reclamato dalla resistente veniva riformato dalla Corte d'Appello di Venezia, che con decreto del 17.7.2023 così provvedeva: “a. pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla Pt_1
sig.ra con effetto dalla domanda, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento, la somma di euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
b. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, fermo il 70% delle spese straordinarie, come disposto dal Tribunale;
c. dispone che la sig.ra percepisca integralmente l'Assegno unico CP_1 universale per i figli”.
pagina 4 di 9 Assegnati i termini per le memorie istruttorie, disposta la prosecuzione dell'incarico in capo ai Servizi
Sociali e instaurato il contraddittorio su istanza di modifiche dei provvedimenti temporanei formulata dal ricorrente, all'udienza del 26.4.2024 comparivano le parti personalmente e il Giudice istruttore formulava proposta conciliativa per la soluzione bonaria della controversia, accettata dal solo ricorrente.
Con successiva ordinanza del 23.9.2024 il Giudice istruttore, provvedendo sull'istanza del ricorrente e viste le relazioni depositate dai Servizi Sociali, modificava parzialmente i provvedimenti temporanei nel modo seguente: “1. dispone la collocazione prevalente della figlia minore presso il padre;
2. Per_1
assegna la casa familiare a , affinché vi abiti con la figlia minore e con il figlio Parte_1 Per_1
, maggiorenne non autosufficiente;
3. dispone che potrà frequentare la madre Per_2 Per_1
accordandosi di volta in volta con la madre stessa, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4. revoca il contributo di € 250,00 mensili per ciascun figlio a carico di
e dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli quando li avrà Parte_1
presso di sé, ferma la ripartizione delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di
Padova al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre;
5. dispone che l'assegno unico e universale sia suddiviso al 50% tra genitori”; contestualmente, veniva disposto il mantenimento del percorso di sostegno psicologico a favore della minore un percorso di sostegno alla genitorialità Per_1
a favore delle parti ed un sostegno psicologico a favore della sig.ra CP_1
All'udienza del 24.4.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la cessione, da parte del sig. , della propria quota di proprietà sulla casa Pt_1
familiare a favore della moglie, la quale pertanto era rimasta a vivere presso la casa familiare;
inoltre, dal dicembre del 2024 la figlia minore si era trasferita dal padre presso i nonni paterni e il sig. Per_1
versava per il mantenimento di (rimasto a vivere con la madre) un contributo di € Pt_1 Per_2
250,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie per entrambi i figli;
la difesa del sig. faceva Pt_1
presente, in ogni caso, che tale soluzione fosse per lui onerosa dal punto di vista economico.
Contestualmente, veniva instaurato il contraddittorio su istanza ex art. 709 ter c.p.c. del ricorrente, volta all'autorizzazione al padre di prestare autonomamente il consenso per le terapie indicate dal Servizio
NPI a favore della minore Per_1
Con successiva ordinanza del 23.5.2025 il padre veniva autorizzato ad aderire in via esclusiva alle indicazioni terapeutiche del Servizio NPI per la figlia minore e veniva fissata nuova udienza di Per_1
precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 9 Le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe e, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
1.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
2.
Le parti hanno pronunciato conclusioni conformi quanto all'affidamento condiviso della figlia minore alla sua collocazione presso il padre e alla previsione di frequentazioni libere tra madre e figlia, Per_1
nel rispetto della volontà della minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Tali richieste vanno senz'altro accolte, essendo, ai sensi dell'art.337 ter c.c., l'affidamento condiviso la regola da adottare salvo che esso risulti contrario all'interesse dei figli minori e, nel caso in esame, non si ravvisano elementi in tal senso;
sul punto, il Tribunale rileva che l'incarico ai Servizi Sociali, pur mantenuto nel corso del procedimento, ha esaurito la sua funzione concludendosi in senso positivo, anche tenendo conto che le parti hanno individuato un nuovo assetto che, pur non rispondente alla proposta conciliativa e ai provvedimenti pronunciati dal Giudice istruttore, risultano comunque conformi all'interesse di che ha ormai compiuto 16 anni. Per_1
La collocazione di presso il padre è inoltre coerente con i provvedimenti temporanei vigenti e Per_1
con i suggerimenti dei Servizi Sociali e la previsione di frequentazioni libere tra madre e figlia è sicuramente opportuna, data l'età adolescenziale della minore.
3.
Il Tribunale prende atto che, secondo gli accordi intervenuti tra le parti, il signor ha promesso di Pt_1 trasferire alla signora la propria quota dell'immobile adibito a casa familiare a fronte del CP_1
corrispettivo di € 80.000,00.
4.
Le parti hanno concluso conformemente anche con riguardo al mantenimento ordinario dei due figli.
In primo luogo, si prende atto della circostanza pacifica che , maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente, è rimasto a vivere con la madre presso la casa familiare.
pagina 6 di 9 Il padre, a seguito degli accordi intervenuti tra le parti e della scelta del figlio maggiorenne, ha spontaneamente versato alla madre la somma di € 250,00 mensili per il suo mantenimento ordinario e tale soluzione, come da conclusioni conformi delle parti, va senz'altro accolta in quanto rispondente all'interesse materiale del figlio.
Quanto al mantenimento della figlia minore si ritengono congrue le conclusioni delle parti, Per_1
secondo cui ciascun genitore provvederà al suo mantenimento quando terrà la minore con sé, tenendo conto della libertà della ragazza nelle frequentazioni di ciascun genitore e delle condizioni economiche di ciascun genitore.
Con riguardo alle spese straordinarie, si ritiene di mantenere la ripartizione di cui ai provvedimenti temporanei, pari al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, in quanto rispondente allo squilibrio delle posizioni economiche dei genitori.
Sul punto, si rileva infatti che, sebbene la sig.ra si sia impegnata ad acquistare la quota di ½ del CP_1
marito sulla casa familiare, la stessa per sostenere il prezzo pattuito ha stipulato un mutuo con rata di €
400,00 mensili, mentre analoga spesa non è sostenuta dal sig. , che ha comunque una condizione Pt_1
lavorativa ed economica più stabile rispetto alla resistente (v. infra).
5.
Condizione per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitata la separazione sono, ai sensi dell'art. 156 c.c., la non titolarità di redditi adeguati propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr. Cass. 12196/2017).
È meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente volta ad un assegno di mantenimento di €
100,00 mensili in suo favore, alla luce della significativa disparità delle condizioni economiche di cui viene dato conto negli atti e provvedimenti adottati in corso di causa.
Quanto ai redditi delle parti, il sig. non ha mutato la propria situazione, in quanto in corso di Pt_1
causa ha continuato a percepire un reddito imponibile annuo, dalla sua attività lavoativa, pari a circa €
25.000,00.
La sig.ra pur avendo una situazione economica migliore rispetto a quella considerata all'esordio CP_1
del procedimento, comunque ha percepito redditi da lavoro inferiori rispetto a quelli del marito, di poco superiori ad € 10.000,00 annui lordi;
la sua esperienza e capacità lavorativa, inoltre, non sono paragonabili a quelle del ricorrente, pur tenendosi conto dell'incremento patrimoniale derivante pagina 7 di 9 dall'acquisto della quota sulla casa familiare che, comunque, allo stato comporta maggiori oneri rispetto al passato.
Per l'effetto, il Tribunale stima congruo mantenere l'assegno di mantenimento a favore di CP_1
nell'importo richiesto di € 100,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat.
6.
Tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, ed in particolare delle conclusioni conformi delle parti su gran parte delle questioni trattate, dell'accoglimento del reclamo della odierna resistente e della domanda sull'assegno di mantenimento da un lato e dell'accoglimento, dall'altro lato, delle istanze ex art. 709 ter c.p.c. formulate in corso di causa dal ricorrente, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) affida la figlia minore n via condivisa ai genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1
genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza presso il padre;
4) dispone che otrà frequentare la madre accordandosi di volta in volta con la madre stessa, nel Per_1
rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
5) dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore quando Per_1
la terrà con sé;
6) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non Parte_1
economicamente autosufficiente , l'obbligo di versare a la somma di € 250,00 Per_2 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
7) dispone che le spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, relative ai figli d siano sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre nella misura del 30%; Per_1 Per_2
8) dispone che l'assegno unico venga ripartito nella misura del 50% per ciascun genitore;
9) pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento a favore di , la Parte_1 CP_1 somma di € 100,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
pagina 8 di 9 10) Prende atto dell'accordo tra le parti, con cui i coniugi hanno inteso regolare i loro rapporti patrimoniali secondo cui ha promesso di trasferire alla signora la propria Parte_1 CP_1
quota della casa familiare sita in Padova, via G. Someda n.9 dietro il versamento del corrispettivo di €
80.000,00
11) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
IC Di PA
Il Presidente
AR De UN
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AR De UN Presidente
Luisa Bettio Giudice
IC Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5520/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Fabbi Elena;
Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Albertin Lucia;
CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Prendere atto dell'accordo tra le parti, in atti, con cui i coniugi hanno inteso regolare i loro rapporti patrimoniali e, specificatamente, il signor ha promesso di trasferire alla signora la Pt_1 CP_1 propria quota dell'immobile coniugale dietro il versamento del corrispettivo di euro 80.000,00.
- Disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori. Per_1
- Disporsi la collocazione prevalente di presso l'abitazione paterna, con frequentazione madre- Per_1 figlia ampia e libera, senza alcuna calendarizzazione considerata l'età, nel rispetto della volontà della minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
pagina 1 di 9 - Disporsi che ognuno dei coniugi provveda autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi percettori di reddito ed economicamente autosufficienti.
- Disporsi che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia minore con modalità Per_1
diretta nei rispettivi periodi di permanenza presso il domicilio, con previsione a carico del signor
di un contributo al mantenimento ordinario di , fino a che questi continuerà a Pt_1 Per_2 coabitare con la madre e fino al raggiungimento dell'autonomia economica, pari ad euro 250,00 mensili, con equa ripartizione tra i genitori (al 50%) delle spese straordinarie sostenende in favore della prole, come da protocollo in uso al Tribunale di Padova.
- Disporsi che gli importi di cui all'A.U.U. siano ripartiti al 50% tra i genitori”.
Per parte convenuta:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) affidare la figlia minore in forma condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1
3) mantenere l'attuale collocazione prevalente del figlio maggiorenne non autosufficiente Per_2
presso la madre e della figlia minore presso il padre, lasciandoli liberi di frequentare ciascun Per_1
genitore, accordandosi di volta in volta con loro;
4) nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, il sig. promette di attribuire e quindi di Pt_1
trasferire alla sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, degli immobili CP_1 che costituivano l'abitazione familiare - porzioni del complesso edilizio denominato “Residenza Le
Corti di Salboro” in Comune di Padova, fraz. Salboro, via G. Someda nn. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e
23, composto da due corpi di fabbrica eretti sull'area ricadente in zona “P.E.E.P. 9 di Salboro”, e precisamente nel fabbricato condominiale eretto sul mapp. n. 593, Catasto Terreni, le porzioni costituite da appartamento al piano primo con pertinente cantina al piano primo sottostrada e da garage al piano primo sottostrada, censite – giusta Dichiarazione di Fabbricato Urbano registrata al
Catasto Fabbricati di Padova in data 27.10.2004 prot. N. PD0250657- al Comune di Padova, Catasto
Fabbricati, sez. G, fg. 16, mapp. nn.: 250 sub 45 - Via Salboro – p. S1-1 - cat. A/2 - cl.
3 - vani 5,5 -
RC. Euro 866,36; 250 sub 14 – Vai Salboro – p. S1 – cat. C/6 – cl. 5 – mq 16 – RC euro 52,89; nonché, in quote proporzionali le comproprietà tutte ai sensi di legge e, segnatamente per il fabbricato di cui alla lettera B) quelle relative ai mapp. nn. 250 sub 57 – Via Salboro – p. S1-1-2-3 – B.C.N.C. (vano scala) ai sub 31-32-37-38-39-40-47-48-49-50; 250 sub 58 – Via Salboro - p. S1-1-2-3 – B.C.N.C.
(vano scala) ai sub 33-34-41-42-51-52; 250 sub 59 – Via Salboro - p. S1-1-2-3 – B.C.N.C. (vano scala) ai sub 35-36-43-44-45-46-53-54-55-56; 250 sub 60 – Via Salboro - p. S1 – B.C.N.C. (corsia garage) ai
pagina 2 di 9 sub 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30; 250 sub
61 – Via Salboro - p. T – B.C.N.C. (corte) ai sub 31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-
47-48-49-50-51-52-53-54-55-56; ed inoltre quelle relative all'area di pertinenza, con vincolo di destinazione d'uso pubblico, censita al Comune di Padova, Catasto Terreni, fg. 197, mapp. n. 596 (ex
536/b) di are 0.41 – RD euro 0,29, per la quota indivisa di 38,19/1000; immobili acquistati dalle parti, mediante atto di compravendita del 23.02.2005, Repertorio n. 65185, Raccolta n. 18318 del Notaio
di Padova, registrato a Padova il 18.03.2005 al n. 2791 Serie 1T e trascritto a Padova Persona_3
il 18.03.2005 al n. 12534 R.G., n. 7033 R.P. - con accessori e pertinenze, senza spirito di liberalità, verso un corrispettivo di 80.000,00 €, rientrando tale cessione nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione;
i diritti sugli immobili vengono trasferiti con ogni inerente ragione, accessione, pertinenza che ad essi competono;
la sig.ra continuerà ad abitare CP_1
nella casa e alla medesima restano assegnati tutti gli arredi e i corredi ivi contenuti;
il versamento della somma indicata da parte dalla sig.ra al sig. avverrà al momento della stipula del CP_1 Pt_1 rogito notarile, ed è condizionato all'effettivo ottenimento da parte della sig.ra del mutuo CP_1 ipotecario che ha richiesto all'Istituto di Credito prescelto per poter corrispondere al sig. la Pt_1
somma di denaro dallo stesso richiesta;
5) disporre che il padre corrisponda alla madre, entro il quinto giorno di ogni mese, per il mantenimento di , maggiorenne non economicamente autosufficiente, un assegno di € 250,00 Per_2
(duecentocinquanta/00) mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali sul costo della vita;
disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia minore con modalità diretta nei rispettivi periodi di permanenza Per_1
presso il domicilio;
6) disporre che le spese straordinarie per i figli ed , come da Protocollo in vigore Per_1 Per_2
presso il Tribunale di Padova, siano sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre nella misura del 30%;
7) disporre che il marito corrisponda alla moglie, entro il quinto giorno di ogni mese, a titolo di contributo al di lei mantenimento, la somma mensile di € 100,00 (cento), o la diversa somma ritenuta di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
8) condannare il sig. all'integrale rifusione di spese e competenze del presente procedimento. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 9 Con ricorso ritualmente depositato , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
il 9.12.2004 e che dall'unione erano nati i figli (il 27.6.2006) ed (il 22.8.2009),
[...] Per_2 Per_1
chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Si costituiva , non opponendosi alla domanda sullo status e concludendo sulle questioni CP_1
accessorie come da memoria difensiva.
All'udienza presidenziale venivano sentite le parti e il Presidente delegato disponeva l'audizione dei figli ed allora entrambi minorenni. Pt_1 Per_1
All'esito dell'ascolto, con ordinanza in data depositato in data 16.2.2023 venivano assunti i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ed con collocamento presso la casa Per_2 Per_1
coniugale, che viene, quindi, assegnata alla madre;
3) rigetta la richiesta di assegno di separazione proposta dalla sig.ra 4) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, CP_1
con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 200,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo
Tribunale; 5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando gli stessi vorranno, compatibilmente con i loro impegni di studio e socialità; 6) conferma la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio, che dovranno predisporre una relazione sull'andamento dei rapporti tra i genitori e di ciascuno di loro con i figli, da depositarsi entro la prossima udienza”.
Il provvedimento, reclamato dalla resistente veniva riformato dalla Corte d'Appello di Venezia, che con decreto del 17.7.2023 così provvedeva: “a. pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla Pt_1
sig.ra con effetto dalla domanda, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento, la somma di euro 100,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
b. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, fermo il 70% delle spese straordinarie, come disposto dal Tribunale;
c. dispone che la sig.ra percepisca integralmente l'Assegno unico CP_1 universale per i figli”.
pagina 4 di 9 Assegnati i termini per le memorie istruttorie, disposta la prosecuzione dell'incarico in capo ai Servizi
Sociali e instaurato il contraddittorio su istanza di modifiche dei provvedimenti temporanei formulata dal ricorrente, all'udienza del 26.4.2024 comparivano le parti personalmente e il Giudice istruttore formulava proposta conciliativa per la soluzione bonaria della controversia, accettata dal solo ricorrente.
Con successiva ordinanza del 23.9.2024 il Giudice istruttore, provvedendo sull'istanza del ricorrente e viste le relazioni depositate dai Servizi Sociali, modificava parzialmente i provvedimenti temporanei nel modo seguente: “1. dispone la collocazione prevalente della figlia minore presso il padre;
2. Per_1
assegna la casa familiare a , affinché vi abiti con la figlia minore e con il figlio Parte_1 Per_1
, maggiorenne non autosufficiente;
3. dispone che potrà frequentare la madre Per_2 Per_1
accordandosi di volta in volta con la madre stessa, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4. revoca il contributo di € 250,00 mensili per ciascun figlio a carico di
e dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli quando li avrà Parte_1
presso di sé, ferma la ripartizione delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di
Padova al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre;
5. dispone che l'assegno unico e universale sia suddiviso al 50% tra genitori”; contestualmente, veniva disposto il mantenimento del percorso di sostegno psicologico a favore della minore un percorso di sostegno alla genitorialità Per_1
a favore delle parti ed un sostegno psicologico a favore della sig.ra CP_1
All'udienza del 24.4.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la cessione, da parte del sig. , della propria quota di proprietà sulla casa Pt_1
familiare a favore della moglie, la quale pertanto era rimasta a vivere presso la casa familiare;
inoltre, dal dicembre del 2024 la figlia minore si era trasferita dal padre presso i nonni paterni e il sig. Per_1
versava per il mantenimento di (rimasto a vivere con la madre) un contributo di € Pt_1 Per_2
250,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie per entrambi i figli;
la difesa del sig. faceva Pt_1
presente, in ogni caso, che tale soluzione fosse per lui onerosa dal punto di vista economico.
Contestualmente, veniva instaurato il contraddittorio su istanza ex art. 709 ter c.p.c. del ricorrente, volta all'autorizzazione al padre di prestare autonomamente il consenso per le terapie indicate dal Servizio
NPI a favore della minore Per_1
Con successiva ordinanza del 23.5.2025 il padre veniva autorizzato ad aderire in via esclusiva alle indicazioni terapeutiche del Servizio NPI per la figlia minore e veniva fissata nuova udienza di Per_1
precisazione delle conclusioni.
pagina 5 di 9 Le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe e, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
1.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
2.
Le parti hanno pronunciato conclusioni conformi quanto all'affidamento condiviso della figlia minore alla sua collocazione presso il padre e alla previsione di frequentazioni libere tra madre e figlia, Per_1
nel rispetto della volontà della minore e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici.
Tali richieste vanno senz'altro accolte, essendo, ai sensi dell'art.337 ter c.c., l'affidamento condiviso la regola da adottare salvo che esso risulti contrario all'interesse dei figli minori e, nel caso in esame, non si ravvisano elementi in tal senso;
sul punto, il Tribunale rileva che l'incarico ai Servizi Sociali, pur mantenuto nel corso del procedimento, ha esaurito la sua funzione concludendosi in senso positivo, anche tenendo conto che le parti hanno individuato un nuovo assetto che, pur non rispondente alla proposta conciliativa e ai provvedimenti pronunciati dal Giudice istruttore, risultano comunque conformi all'interesse di che ha ormai compiuto 16 anni. Per_1
La collocazione di presso il padre è inoltre coerente con i provvedimenti temporanei vigenti e Per_1
con i suggerimenti dei Servizi Sociali e la previsione di frequentazioni libere tra madre e figlia è sicuramente opportuna, data l'età adolescenziale della minore.
3.
Il Tribunale prende atto che, secondo gli accordi intervenuti tra le parti, il signor ha promesso di Pt_1 trasferire alla signora la propria quota dell'immobile adibito a casa familiare a fronte del CP_1
corrispettivo di € 80.000,00.
4.
Le parti hanno concluso conformemente anche con riguardo al mantenimento ordinario dei due figli.
In primo luogo, si prende atto della circostanza pacifica che , maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente, è rimasto a vivere con la madre presso la casa familiare.
pagina 6 di 9 Il padre, a seguito degli accordi intervenuti tra le parti e della scelta del figlio maggiorenne, ha spontaneamente versato alla madre la somma di € 250,00 mensili per il suo mantenimento ordinario e tale soluzione, come da conclusioni conformi delle parti, va senz'altro accolta in quanto rispondente all'interesse materiale del figlio.
Quanto al mantenimento della figlia minore si ritengono congrue le conclusioni delle parti, Per_1
secondo cui ciascun genitore provvederà al suo mantenimento quando terrà la minore con sé, tenendo conto della libertà della ragazza nelle frequentazioni di ciascun genitore e delle condizioni economiche di ciascun genitore.
Con riguardo alle spese straordinarie, si ritiene di mantenere la ripartizione di cui ai provvedimenti temporanei, pari al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre, in quanto rispondente allo squilibrio delle posizioni economiche dei genitori.
Sul punto, si rileva infatti che, sebbene la sig.ra si sia impegnata ad acquistare la quota di ½ del CP_1
marito sulla casa familiare, la stessa per sostenere il prezzo pattuito ha stipulato un mutuo con rata di €
400,00 mensili, mentre analoga spesa non è sostenuta dal sig. , che ha comunque una condizione Pt_1
lavorativa ed economica più stabile rispetto alla resistente (v. infra).
5.
Condizione per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitata la separazione sono, ai sensi dell'art. 156 c.c., la non titolarità di redditi adeguati propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (cfr. Cass. 12196/2017).
È meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente volta ad un assegno di mantenimento di €
100,00 mensili in suo favore, alla luce della significativa disparità delle condizioni economiche di cui viene dato conto negli atti e provvedimenti adottati in corso di causa.
Quanto ai redditi delle parti, il sig. non ha mutato la propria situazione, in quanto in corso di Pt_1
causa ha continuato a percepire un reddito imponibile annuo, dalla sua attività lavoativa, pari a circa €
25.000,00.
La sig.ra pur avendo una situazione economica migliore rispetto a quella considerata all'esordio CP_1
del procedimento, comunque ha percepito redditi da lavoro inferiori rispetto a quelli del marito, di poco superiori ad € 10.000,00 annui lordi;
la sua esperienza e capacità lavorativa, inoltre, non sono paragonabili a quelle del ricorrente, pur tenendosi conto dell'incremento patrimoniale derivante pagina 7 di 9 dall'acquisto della quota sulla casa familiare che, comunque, allo stato comporta maggiori oneri rispetto al passato.
Per l'effetto, il Tribunale stima congruo mantenere l'assegno di mantenimento a favore di CP_1
nell'importo richiesto di € 100,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo indici Istat.
6.
Tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, ed in particolare delle conclusioni conformi delle parti su gran parte delle questioni trattate, dell'accoglimento del reclamo della odierna resistente e della domanda sull'assegno di mantenimento da un lato e dell'accoglimento, dall'altro lato, delle istanze ex art. 709 ter c.p.c. formulate in corso di causa dal ricorrente, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) affida la figlia minore n via condivisa ai genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità Per_1
genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza presso il padre;
4) dispone che otrà frequentare la madre accordandosi di volta in volta con la madre stessa, nel Per_1
rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
5) dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore quando Per_1
la terrà con sé;
6) pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non Parte_1
economicamente autosufficiente , l'obbligo di versare a la somma di € 250,00 Per_2 CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
7) dispone che le spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, relative ai figli d siano sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre nella misura del 30%; Per_1 Per_2
8) dispone che l'assegno unico venga ripartito nella misura del 50% per ciascun genitore;
9) pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento a favore di , la Parte_1 CP_1 somma di € 100,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti;
pagina 8 di 9 10) Prende atto dell'accordo tra le parti, con cui i coniugi hanno inteso regolare i loro rapporti patrimoniali secondo cui ha promesso di trasferire alla signora la propria Parte_1 CP_1
quota della casa familiare sita in Padova, via G. Someda n.9 dietro il versamento del corrispettivo di €
80.000,00
11) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
IC Di PA
Il Presidente
AR De UN
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