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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 21.1.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10144/24 R.G. cui è riunito 4422/24 (atp)
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Schiattarella presso il cui
Parte_1 studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 1.8.2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92, che non avevano avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 CP_ L si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte depositate ex art. 127ter cpc, la causa è stata decisa con mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nell'affermazione che le patologie lamentate in ricorso non sarebbero state adeguatamente valutate laddove invece, per la loro gravità, renderebbero l'assistibile invalida con diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. ricorso in opposizione).
Le censure, che per la loro genericità sono ai limiti dell'ammissibilità, sono in ogni caso infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dal ricorrente (cfr perizia).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, deve rilevarsi che, prima ancora di escludere la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti dell'indennità di accompagnamento – ovvero l'incapacità di deambulare e/o di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita – l'ausiliare del giudice ritiene a monte che la percentuale invalidante da riconoscere in capo all'istante è pari al 67/99%, sicché essa sarebbe comunque già da sola palesemente insufficiente a giustificare il riconoscimento dell'accompagnamento.
Tale valutazione, invero, non è stata oggetto di contestazioni specifiche da parte opponente che in ricorso omette sia di indicare le percentuali invalidanti da assegnare a ciascuna patologia sia di effettuare il calcolo riduzionistico.
Del resto parte ricorrente, limitandosi a richiamare le gravi patologie da cui la ricorrente è affetta non spiega quali ripercussioni abbiano avuto dette affezioni in concreto sulla capacità della ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu, anche perché corroborate dalla documentazione medica versata in atti.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale. Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 22.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 21.1.2025 verificata la regolarità della comunicazione del decreto nonché il deposito delle note scritte per la trattazione cartolare del procedimento ex art. 127ter cpc ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10144/24 R.G. cui è riunito 4422/24 (atp)
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Schiattarella presso il cui
Parte_1 studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 1.8.2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa per la fruizione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92, che non avevano avuto esito positivo;
di avere quindi proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 CP_ L si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte depositate ex art. 127ter cpc, la causa è stata decisa con mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie il motivo di opposizione consiste nell'affermazione che le patologie lamentate in ricorso non sarebbero state adeguatamente valutate laddove invece, per la loro gravità, renderebbero l'assistibile invalida con diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. ricorso in opposizione).
Le censure, che per la loro genericità sono ai limiti dell'ammissibilità, sono in ogni caso infondate nel merito.
Il CTU, nella fase sommaria, ha adeguatamente riscontrato e valutato le patologie che la parte istante indica nel ricorso, dando atto in perizia, per un verso, della documentazione presente agli atti di causa, delle varie affezioni patite dal ricorrente (cfr perizia).
A fronte di tali rilievi parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, limitandosi a lamentare l'insufficienza delle valutazioni compiute dall'ausiliare, laddove, al contrario, le conclusioni sono analitiche, logiche e adeguatamente motivate.
Ed invero, deve rilevarsi che, prima ancora di escludere la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti dell'indennità di accompagnamento – ovvero l'incapacità di deambulare e/o di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita – l'ausiliare del giudice ritiene a monte che la percentuale invalidante da riconoscere in capo all'istante è pari al 67/99%, sicché essa sarebbe comunque già da sola palesemente insufficiente a giustificare il riconoscimento dell'accompagnamento.
Tale valutazione, invero, non è stata oggetto di contestazioni specifiche da parte opponente che in ricorso omette sia di indicare le percentuali invalidanti da assegnare a ciascuna patologia sia di effettuare il calcolo riduzionistico.
Del resto parte ricorrente, limitandosi a richiamare le gravi patologie da cui la ricorrente è affetta non spiega quali ripercussioni abbiano avuto dette affezioni in concreto sulla capacità della ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
Ne consegue pertanto la piena adesione di questo giudice alle conclusioni rassegnate dal ctu, anche perché corroborate dalla documentazione medica versata in atti.
D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale. Va ricordato, infine, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
3) liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell .
Aversa, 22.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Ponticelli