Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 24929/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24929 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: titoli di credito
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pastore Carbone
APPELLANTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Ivan CP_1 CodiceFiscale_1
Marotta e dall'avv. Andrea Cristiano
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza n. 33131/2023 del 25-07-2023 del Giudice di Pace CP_1
di Napoli con la quale era stata accolta la domanda proposta dalla ed essa CP_1 [...] era stata condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di Parte_1
Euro 4.000,oo (relativa a due assegni di traenza di Euro 2.000,oo cadauno incassati con firma di traenza apocrifa) oltre interessi legali dalla data di negoziazione dei titoli (20-11-
2017) nonché al pagamento delle spese processuali.
Deduceva l'appellante, a sostegno del gravame, articolati motivi che verranno di seguito esaminati.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata resisteva al gravame.
L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
con riferimento alle conclusioni, poi, l'appellante ha – del tutto legittimamente – sostanzialmente reiterato quelle stesse del giudizio di primo grado.
In via preliminare deve rilevarsi come nessuna doglianza può sollevare l'appellante in ordine alla mancata autorizzazione da parte del primo giudice alla chiamata in causa in garanzia di tale beneficiario di uno dei due titoli oggetto del presente CP_2
giudizio.
Invero il primo giudice, nel disattendere la richiesta di chiamata in causa, ha esercitato –
e di ciò è consapevole la stessa difesa dell'appellante - un proprio potere discrezionale
(cfr. Cass. S.U. n. 4309/2010; Cass. n. 7406/2014; Cass. n. 3692/2020). Per altro la mancata autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia richiesta dalla originaria parte convenuta non precludeva in alcun modo a di introdurre autonomo Parte_1
giudizio nei confronti del terzo anche successivamente sollecitando l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 274 cpc risultando evidente la connessione tra i due distinti giudizi.
Ancora in via preliminare deve ritenersi che non sussista alcuna pregiudizialità con riferimento al presente processo civile del procedimento penale – introdotto a seguito di denuncia della stessa originaria parte attrice – avente ad oggetto la sottrazione e falsificazione degli assegni di cui si discute.
Con i motivi di gravame di merito, assai articolati, l'appellante ha sostanzialmente dedotto la erroneità della pronuncia del primo giudice che avrebbe male interpretato ed applicato il disposto dell'art. 1176, comma 2, cc.
A tale proposito può richiamarsi la giurisprudenza formatasi in ordine all'applicazione dell'art. 43 Legge Assegni.
In effetti il primo giudice non ha aderito ad un risalente orientamento giurisprudenziale
(anche dei giudici di legittimità) secondo cui il menzionato art. 43 L.A. integrerebbe una sorta di responsabilità oggettiva “indipendente da colpa”.
Il contrasto giurisprudenziale è stato per altro recentemente risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 12477 del 21-05-2018 (cui si ritiene convintamente di aderire) secondo cui, ai sensi dell'art. 43, 2° comma, legge assegni
(R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736), la banca negoziatrice (nella specie l'appellante) chiamata a rispondere del danno derivato (per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo) dal pagamento di assegno bancario (di traenza o circolare) munito della clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2° comma cc. E la diligenza non può che essere valutata secondo il parametro della diligenza professionale con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. Cass. n.
20292/2011).
Il primo giudice dopo aver implicitamente e correttamente condiviso l'attuale e più recente orientamento della Suprema Corte sopra richiamato ne ha fatto corretta applicazione.
Deve invero ritenersi che nel caso di specie, la prova che non emergesse alcun elemento per fare supporre la falsità della firma del traente incombeva sulla stessa parte appellante.
In effetti – sebbene i titoli in oggetto non presentassero alcuna anomalia ictu oculi ravvisabile - deve ritenersi che non abbia in alcun modo assolto Parte_1 all'onere probatorio su di essa incombente considerando, per altro, alcune circostanze che dovevano consigliare un particolare attenzione. In particolare non poteva passare inosservata l'assoluta anomalia, costituita (come argomentato dal primo giudice) dalla circostanza che il timbro della ditta individuale era stato apposto a mano e non con
“timbro aziendale”. E' ben vero che l'apposizione del timbro a mano (o anche la mancata apposizione del timbro), trattandosi di ditta individuale, non inficia la validità del titolo ma costituisce pur sempre una anomalia (rispetto a quanto normalmente accade) che avrebbe dovuto consigliare una più attenta disamina degli assegni onde verificare la effettiva corrispondenza della firma apposta con lo specimen depositato in banca. Tale più attenta disamina avrebbe consentito, pur in assenza di una particolare strumentazione, di fare quanto meno dubitare che una qualche falsificazione fosse stata effettivamente attuata.
Per altro poiché l'onere di dimostrare la non riconoscibilità della falsificazione dell'assegno (pur adoperando la diligenza richiesta) incombe sulla attuale appellante,
l'impossibilità o eccessiva difficoltà di operare tale verifica probatoria non può che ricadere sulla stessa originaria parte convenuta.
Può pertanto condividersi la conclusione del primo giudice.
Deve invero ritenersi che l'impiegato bancario non debba acquisire la completa certezza della falsificazione al fine di “bloccare” il pagamento del titolo essendo sufficiente anche il mero dubbio che, per quanto sopra detto, non poteva non avere alla luce della anomalia immediatamente riscontrabile.
Il suddetto riscontro avrebbe dovuto consigliare, nell'esercizio della normale diligenza professionale, al banchiere di effettuare le dovute (e semplici) verifiche presso il titolare del conto.
Per completezza deve rilevarsi come, secondo la difesa dell'appellante e contrariamente a quanto argomentato fin dal primo grado di giudizio dalla difesa dell'attuale appellata, decisiva influenza potrebbe avere (ai fini del riconoscimento di un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cc) il comportamento tenuto dalla stessa che non CP_1
ha correttamente custodito il carnet degli assegni nel quale erano contenuti i due assegni oggetto di falsificazione.
Tale questione – oggetto di specifica eccezione della originaria parte convenuta ma che era rilevabile di ufficio dal primo giudice – non è stata in alcun modo esaminata dal
GdP.
Il gravame per questa parte è fondato.
Invero sulla (cfr. documentazione esibita) incombevano specifici obblighi CP_1
contrattuali di diligente custodia del carnet degli assegni. Nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado la nemmeno ha allegato di aver osservato la dovuta CP_1
diligenza nella custodia del carnet limitandosi ad affermare che il giorno 21-11-2017 si era accorta della mancanza di quattro titoli dal carnet degli assegni (dove era custodito tale carnet? Chi poteva utilizzarlo?). Tale riconosciuta (dalla stessa attrice) violazione degli obblighi contrattuali di custodia concreta una condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa della , comportando l'esposizione volontaria CP_1
della originaria parte attrice ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo tenuto dalla banca nella negoziazione del titolo.
In assenza di elementi per graduare le rispettive colpe deve ritenersi che entrambe le parti
– appellante e appellata – abbiano concorso in ugual misura a determinare l'evento dannoso.
Pertanto del danno subito dall'attuale appellata ed originaria parte attrice deve rispondere la appellante solo nella misura della giusta metà pari a Euro 2.000,oo. In conseguenza la sentenza impugnata va riformata e, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla originaria parte attrice, la appellante va condannata al pagamento della sola somma di Euro 2.000,oo oltre interessi legali dal 20-11-2017.
Per il resto la sentenza impugnata va confermata.
Le ragioni della decisione, l'esito complessivo della lite e la circostanza che la questione affrontata era oggetto di contrasto giurisprudenziale solo di recente composto costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di avverso CP_1
la sentenza n. 33131/2023 del GdP di Napoli così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna al pagamento in favore di della sola somma di Euro Parte_1 CP_1
2.000,oo (pari alla giusta metà di Euro 4.000,oo) oltre interessi legali dalla data del 20-11-
2017; conferma per il resto la sentenza impugnata;
- Rigetta per il resto l'appello;
- Compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli lì 28-02-2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco