Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 2394
CS
Rigetto
Sentenza 20 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Insussistenza del requisito dell’addizionalità dei risparmi

    La Corte ha ribadito che l'addizionalità dei risparmi va intesa in termini economici e di mercato, escludendo tecnologie già rappresentative del mercato o interventi obbligatori per legge. Solo interventi concretamente aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero comunque realizzati senza sostegno pubblico sono incentivabili. La qualificazione dei certificati bianchi come aiuti di Stato in esenzione è irrilevante ai fini della valutazione di addizionalità secondo le Linee guida EEN 9/11. La valutazione sull'addizionalità rientra nella discrezionalità tecnica del Gestore.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 21-nonies della l. 241/1990 e principio di legittimo affidamento

    L'approvazione della proposta di progetto e programma di misura (PPPM) consente solo l'accesso alla procedura di rendicontazione, che ha un'istruttoria autonoma. Il rigetto della RVC non è un provvedimento di secondo grado ma un atto ordinario di verifica. Non è configurabile un legittimo affidamento basato sull'approvazione della PPPM.

  • Rigettato
    Questioni di legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto UE

    L'approvazione della PPPM non genera un affidamento tutelabile riguardo all'ottenimento dei certificati bianchi, anche alla luce del criterio dell'operatore prudente.

  • Rigettato
    Applicabilità dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. 76/2020 e revoca dell’originario provvedimento

    Il provvedimento di rigetto della RVC non costituisce esercizio di un potere di autotutela o di secondo grado. Le disposizioni dell'art. 56, commi 7 e 8, del d.l. 76/2020 si riferiscono a fattispecie distinte e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. Il rigetto della RVC è un atto ordinario di verifica.

  • Rigettato
    Richiesta di decurtazione dell’incentivo anziché integrale disconoscimento

    La decurtazione è una misura derogatoria prevista come alternativa alla decadenza e non è applicabile al caso di rigetto di una singola RVC, che non comporta decadenza dagli incentivi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 2394
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2394
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo