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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 808/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5410/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17913 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 570/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 27/10/2025 al Comune di Scafati e depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria il 25/11/2025, la società Ricorrente_1 srl – società agricola, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Pagamento n. 17913, notificato il 07/08/2025 contenente la richiesta di pagamento della TA.RI. relativa all'anno 2025 in riferimento all'immobile ubicato alla Indirizzo_1, per il complessivo importo di € 2.060,00.
La ricorrente ha contestato il predetto atto impositivo ritenendo che fossero state assoggettate al tributo aree normativamente escluse dall'applicazione della Tari, (aree produttive e magazzini) in quanto produttive di rifiuti speciali che provvede a smaltire a proprie spese, con l'ausilio di imprese operanti in tale settore, così come tra l'altro accertato da diversi giudicati formatosi tra le medesime parti con le sentenze n. 1106/2023,
n. 4792/9/2024 e n. 1517/13/2025, rese da questa Corte di Giustizia Tributaria.
Ha proposto ricorso per i seguenti motivi:
- Formazione di giudicati esterni, aventi efficacia espansiva anche per le altre annualità d'imposta, essendo le ragioni di fatto e quelle di diritto le medesime per ciascun anno;
- Violazione dell'art. 6bis legge 212/2000, non essendo stata avviata una procedura di contraddittorio informato ed effettivo prima di procedere alla notifica dell'atto contenente la pretesa impositiva;
- Violazione art. 8 regolamento comunale sulla tassa rifiuti che, all'art. 8, comma 3, espressamente consente al contribuente di inoltrare entro il “il mese di febbraio” dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni e del modificarsi o del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni avendo invece inviato l'avviso di pagamento oggetto della presente impugnazione il 07/08/2025, ovvero ben prima della scadenza del termine per poter effettuare le comunicazioni richieste;
- Violazione dell'art. 1, comma 693-701 legge 147/2013, avendo omesso di fornire qualsiasi riscontro in merito alla verifica e al controllo esercitato a seguito delle comunicazioni del contribuente;
- Erronea individuazione delle superfici tassabili, non essendo state escluse dalla tassazione non solo le aree di esercizio dell'attività di produzione ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, in quanto connessi al processo industriale, i quali, devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, e in quanto tali, privi di presupposto impositivo;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Scafati, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 17/12/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato e contestando l'infondatezza delle richieste di parte ricorrente, ha fatto rilevare che l'Avviso di Pagamento impugnato è stato emesso nel rispetto dell'art. 6 bis della Legge nr. 212/2020 in quanto l'imposta in esame rientra negli atti automatizzati o stanzialmente automatizzati la cui liquidazione del dovuto è avvenuta sulla base di dati certi, nella disponibilità dell'amministrazione e già noti alla contribuente la quale, con pec acquisite al protocollo al nr. 9330/2025 e nr. 9772/2025, ha comunicato al Comune di Scafati le aree da assoggettare al tributo. Versando in atti la relativa documentazione, ha insistito per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla prima eccezione, priva di pregio, osserva questo Giudice che in tema di TARI e di efficacia del giudicato esterno in materia di imposte periodiche, l'effetto vincolante del giudicato formatosi tra le stesse parti in relazione ad annualità diverse da quella oggetto di giudizio concerne esclusivamente i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo.
Pertanto, il giudicato che abbia accertato per una determinata annualità la produzione di rifiuti speciali non assimilabili e l'esenzione TARI per i locali funzionalmente connessi all'attività produttiva non si estende automaticamente ad annualità successive, in quanto la tipologia dei rifiuti prodotti e la destinazione dei locali costituiscono elementi fattuali per loro natura non durevoli e necessariamente stabili, bensì suscettibili di mutare nel tempo a seconda delle annualità considerate, anche in relazione all'esito dell'attività probatoria che grava sul contribuente.
Resta fermo che, ai fini dell'esenzione dalla TARI per le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione di tali aree e di provare l'effettivo smaltimento autonomo dei rifiuti mediante imprese specializzate, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Pure infondato, per i motivi che seguono, deve ritenersi l'ulteriore eccezione secondo cui non sarebbe stato rispettato il dettato legislativo previsto dall'art. 6 bis legge 212/2000.
Il Dlgs 219/2023, all'art. 1 comma 1 lettera e), in materia di contraddittorio preventivo, ha introdotto l'art. 6 bis allo Statuto dei Diritti del contribuente (legge n. 212/2000), secondo il quale, “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”, stabilendo, inoltre, che,
- Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
- Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
- L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 24 aprile 2024 ha individuato gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione che non sono preceduti dal contraddittorio, potendosi dedurre che, per gli Enti Locali, non è obbligatorio il contraddittorio, tra gli altri, per la Liquidazione del tributo sulla base dei dati dichiarati (Omesso/parziale/tardivo versamento;
Invito e/o intimazione di pagamento della Tari a “liquidazione d'ufficio”).
L'Ente ha, difatti, liquidato la tassa in ragione delle informazioni fornite dalla controparte.
Fondata deve invece ritenersi l'eccezione di violazione dell'art. 8 del Regolamento Comunale sulla Tassa
Rifiuti secondo il quale, per quanto anche precisato da parte convenuta, al comma 3 espressamente consente al contribuente di inoltrare entro il “il mese di febbraio” dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate”.
E' difatti evidente come l'Avviso di Pagamento oggetto di impugnazione sia stato notificato alla ricorrente ben sei mesi prima della scadenza del termine per poter effettuare le comunicazioni richieste e di come la documentazione richiamata dall'Ente e ritenuta insufficiente a dimostrare la produzione di rifiuti speciali sia riferibile al periodo d'imposta 2024 e non a quello relativo all'Avviso di Pagamento impugnato.
Considerato che l'emissione di un avviso TARI (accertamento o bolletta ordinaria) prima della scadenza prevista dal Regolamento comunale, specialmente in presenza di rifiuti speciali, costituisce un'irregolarità procedurale che può portare all'annullamento dell'atto, che la TARI deve essere commisurata all'anno solare e che le utenze che producono rifiuti speciali hanno diritto ad essere detassate, l'Avviso impugnato deve essere annullato, con accoglimento del ricorso e condanna dell'Ente comunale al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 250,00 oltre oneri, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 16/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5410/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17913 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 570/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 27/10/2025 al Comune di Scafati e depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria il 25/11/2025, la società Ricorrente_1 srl – società agricola, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Avviso di Pagamento n. 17913, notificato il 07/08/2025 contenente la richiesta di pagamento della TA.RI. relativa all'anno 2025 in riferimento all'immobile ubicato alla Indirizzo_1, per il complessivo importo di € 2.060,00.
La ricorrente ha contestato il predetto atto impositivo ritenendo che fossero state assoggettate al tributo aree normativamente escluse dall'applicazione della Tari, (aree produttive e magazzini) in quanto produttive di rifiuti speciali che provvede a smaltire a proprie spese, con l'ausilio di imprese operanti in tale settore, così come tra l'altro accertato da diversi giudicati formatosi tra le medesime parti con le sentenze n. 1106/2023,
n. 4792/9/2024 e n. 1517/13/2025, rese da questa Corte di Giustizia Tributaria.
Ha proposto ricorso per i seguenti motivi:
- Formazione di giudicati esterni, aventi efficacia espansiva anche per le altre annualità d'imposta, essendo le ragioni di fatto e quelle di diritto le medesime per ciascun anno;
- Violazione dell'art. 6bis legge 212/2000, non essendo stata avviata una procedura di contraddittorio informato ed effettivo prima di procedere alla notifica dell'atto contenente la pretesa impositiva;
- Violazione art. 8 regolamento comunale sulla tassa rifiuti che, all'art. 8, comma 3, espressamente consente al contribuente di inoltrare entro il “il mese di febbraio” dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni e del modificarsi o del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni avendo invece inviato l'avviso di pagamento oggetto della presente impugnazione il 07/08/2025, ovvero ben prima della scadenza del termine per poter effettuare le comunicazioni richieste;
- Violazione dell'art. 1, comma 693-701 legge 147/2013, avendo omesso di fornire qualsiasi riscontro in merito alla verifica e al controllo esercitato a seguito delle comunicazioni del contribuente;
- Erronea individuazione delle superfici tassabili, non essendo state escluse dalla tassazione non solo le aree di esercizio dell'attività di produzione ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, in quanto connessi al processo industriale, i quali, devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, e in quanto tali, privi di presupposto impositivo;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Scafati, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 17/12/2025, insistendo sulla legittimità del proprio operato e contestando l'infondatezza delle richieste di parte ricorrente, ha fatto rilevare che l'Avviso di Pagamento impugnato è stato emesso nel rispetto dell'art. 6 bis della Legge nr. 212/2020 in quanto l'imposta in esame rientra negli atti automatizzati o stanzialmente automatizzati la cui liquidazione del dovuto è avvenuta sulla base di dati certi, nella disponibilità dell'amministrazione e già noti alla contribuente la quale, con pec acquisite al protocollo al nr. 9330/2025 e nr. 9772/2025, ha comunicato al Comune di Scafati le aree da assoggettare al tributo. Versando in atti la relativa documentazione, ha insistito per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In riferimento alla prima eccezione, priva di pregio, osserva questo Giudice che in tema di TARI e di efficacia del giudicato esterno in materia di imposte periodiche, l'effetto vincolante del giudicato formatosi tra le stesse parti in relazione ad annualità diverse da quella oggetto di giudizio concerne esclusivamente i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo.
Pertanto, il giudicato che abbia accertato per una determinata annualità la produzione di rifiuti speciali non assimilabili e l'esenzione TARI per i locali funzionalmente connessi all'attività produttiva non si estende automaticamente ad annualità successive, in quanto la tipologia dei rifiuti prodotti e la destinazione dei locali costituiscono elementi fattuali per loro natura non durevoli e necessariamente stabili, bensì suscettibili di mutare nel tempo a seconda delle annualità considerate, anche in relazione all'esito dell'attività probatoria che grava sul contribuente.
Resta fermo che, ai fini dell'esenzione dalla TARI per le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili, spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione di tali aree e di provare l'effettivo smaltimento autonomo dei rifiuti mediante imprese specializzate, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
Pure infondato, per i motivi che seguono, deve ritenersi l'ulteriore eccezione secondo cui non sarebbe stato rispettato il dettato legislativo previsto dall'art. 6 bis legge 212/2000.
Il Dlgs 219/2023, all'art. 1 comma 1 lettera e), in materia di contraddittorio preventivo, ha introdotto l'art. 6 bis allo Statuto dei Diritti del contribuente (legge n. 212/2000), secondo il quale, “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”, stabilendo, inoltre, che,
- Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
- Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo.
Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
- L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
Il Decreto Ministero Economia e Finanze del 24 aprile 2024 ha individuato gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione che non sono preceduti dal contraddittorio, potendosi dedurre che, per gli Enti Locali, non è obbligatorio il contraddittorio, tra gli altri, per la Liquidazione del tributo sulla base dei dati dichiarati (Omesso/parziale/tardivo versamento;
Invito e/o intimazione di pagamento della Tari a “liquidazione d'ufficio”).
L'Ente ha, difatti, liquidato la tassa in ragione delle informazioni fornite dalla controparte.
Fondata deve invece ritenersi l'eccezione di violazione dell'art. 8 del Regolamento Comunale sulla Tassa
Rifiuti secondo il quale, per quanto anche precisato da parte convenuta, al comma 3 espressamente consente al contribuente di inoltrare entro il “il mese di febbraio” dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate”.
E' difatti evidente come l'Avviso di Pagamento oggetto di impugnazione sia stato notificato alla ricorrente ben sei mesi prima della scadenza del termine per poter effettuare le comunicazioni richieste e di come la documentazione richiamata dall'Ente e ritenuta insufficiente a dimostrare la produzione di rifiuti speciali sia riferibile al periodo d'imposta 2024 e non a quello relativo all'Avviso di Pagamento impugnato.
Considerato che l'emissione di un avviso TARI (accertamento o bolletta ordinaria) prima della scadenza prevista dal Regolamento comunale, specialmente in presenza di rifiuti speciali, costituisce un'irregolarità procedurale che può portare all'annullamento dell'atto, che la TARI deve essere commisurata all'anno solare e che le utenze che producono rifiuti speciali hanno diritto ad essere detassate, l'Avviso impugnato deve essere annullato, con accoglimento del ricorso e condanna dell'Ente comunale al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
ACCOGLIE
il ricorso e condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 250,00 oltre oneri, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 16/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)