CASS
Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2024, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria della parte civile, società Liquigas s.p.a., che, a mezzo dell'avv. Prof. FRANCESCO EMANUELE SALOMONE, ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2907 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo a) dell'imputazione. 2. Avverso la richiamata sentenza AN LL ha proposto ricorso per cassazione, con i difensori di fiducia avv.ti Francesca Ghidorsi e Alba Pavoni, affidandosi a due motivi, di seguito riportati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo l'imputato deduce che è stata ritenuta erroneamente integrata nei gradi di merito la circostanza aggravante dell'uso della violenza sulle cose per la manipolazione del sigillo antifrode dell'autobotte poiché si trattava di un elemento che non faceva parte del bene sin dall'origine e che non era idoneo ad incidere sulla funzionalità del mezzo. 2.2. Mediante il secondo motivo lo stesso ricorrente assume violazione degli artt. 522 e 129 cod. proc. pen. in quanto gli è stata estesa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., afferente una qualità soggettiva del concorrente nel reato, aggravante che peraltro non gli era stata contestata, come chiaramente evincibile dalla lettura del capo di imputazione. Evidenzia che, accogliendo tale motivo, anche ove residuasse la circostanza aggravante della violenza sulle cose, il reato sarebbe prescritto a fronte di una pena edittale massima di sei anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che non viene posto in discussione l'accertamento in fatto compiuto dalle due conformi decisioni di merito circa l'avvenuta manomissione del sigillo dell'autobotte, la Corte territoriale ha fatto applicazione del consolidato principio in forza del quale nel delitto di furto l'aggravante della violenza sulle cose si configura ogni qualvolta gli strumenti materiali predisposti per una più efficace difesa del patrimonio siano manomessi, sicché, per poter assolvere nuovamente alla loro funzione essi richiedano una più o meno complessa attività di ripristino (Sez. 5, n. 2433 del 14/01/1993, Bonsignori, Rv. 193805 - 01). Non assume peraltro rilievo che il sigillo dell'autobotte non ne facesse parte originariamente atteso che, per l'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei 2 Q confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa (ex aliis, Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478 - 01). 2. Il secondo motivo non è fondato poiché l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. è estensibile ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa tale qualità, in virtù del criterio generale di imputazione di cui all'art. 59, secondo comma cod. pen., non rientrando tra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono (ex multis, Sez. 2, n. 45077 del 10/10/2023, Occhipinti;
Sez. 4, n. 20053 del 29/01/2016, Landi, Rv. 266840 - 01). Ebbene, considerato che la circostanza aggravante è dipesa dal fatto che il carburante era prelevato dall'autobotte grazie al fratello del ricorrente, VA ON, che lavorava presso la parte civile LIQUIGAS s.p.a. come autista, non può ritenersi che il ricorrente stesso ignorasse detta qualità del proprio congiunto. Né assume rilievo che nel capo di imputazione l'aggravante in questione sia stata riferita al solo VA ON poiché nell'intestazione dello stesso l'art. 61 n. 11 cod. pen. è richiamato con riferimento alla posizione di entrambi e, del resto, la natura oggettiva della circostanza la rende estensibile anche in difetto di formale contestazione (cfr. Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Spadaro, Rv. 261334 - 01). 3. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile società Liquigas s.p.a., che devono essere liquidate nell'importo di euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Liquigas che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 29 novembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria della parte civile, società Liquigas s.p.a., che, a mezzo dell'avv. Prof. FRANCESCO EMANUELE SALOMONE, ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2907 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto pluriaggravato di cui al capo a) dell'imputazione. 2. Avverso la richiamata sentenza AN LL ha proposto ricorso per cassazione, con i difensori di fiducia avv.ti Francesca Ghidorsi e Alba Pavoni, affidandosi a due motivi, di seguito riportati entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo l'imputato deduce che è stata ritenuta erroneamente integrata nei gradi di merito la circostanza aggravante dell'uso della violenza sulle cose per la manipolazione del sigillo antifrode dell'autobotte poiché si trattava di un elemento che non faceva parte del bene sin dall'origine e che non era idoneo ad incidere sulla funzionalità del mezzo. 2.2. Mediante il secondo motivo lo stesso ricorrente assume violazione degli artt. 522 e 129 cod. proc. pen. in quanto gli è stata estesa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., afferente una qualità soggettiva del concorrente nel reato, aggravante che peraltro non gli era stata contestata, come chiaramente evincibile dalla lettura del capo di imputazione. Evidenzia che, accogliendo tale motivo, anche ove residuasse la circostanza aggravante della violenza sulle cose, il reato sarebbe prescritto a fronte di una pena edittale massima di sei anni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che non viene posto in discussione l'accertamento in fatto compiuto dalle due conformi decisioni di merito circa l'avvenuta manomissione del sigillo dell'autobotte, la Corte territoriale ha fatto applicazione del consolidato principio in forza del quale nel delitto di furto l'aggravante della violenza sulle cose si configura ogni qualvolta gli strumenti materiali predisposti per una più efficace difesa del patrimonio siano manomessi, sicché, per poter assolvere nuovamente alla loro funzione essi richiedano una più o meno complessa attività di ripristino (Sez. 5, n. 2433 del 14/01/1993, Bonsignori, Rv. 193805 - 01). Non assume peraltro rilievo che il sigillo dell'autobotte non ne facesse parte originariamente atteso che, per l'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei 2 Q confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa (ex aliis, Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478 - 01). 2. Il secondo motivo non è fondato poiché l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. è estensibile ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino per colpa tale qualità, in virtù del criterio generale di imputazione di cui all'art. 59, secondo comma cod. pen., non rientrando tra quelle circostanze soggettive da valutarsi soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono (ex multis, Sez. 2, n. 45077 del 10/10/2023, Occhipinti;
Sez. 4, n. 20053 del 29/01/2016, Landi, Rv. 266840 - 01). Ebbene, considerato che la circostanza aggravante è dipesa dal fatto che il carburante era prelevato dall'autobotte grazie al fratello del ricorrente, VA ON, che lavorava presso la parte civile LIQUIGAS s.p.a. come autista, non può ritenersi che il ricorrente stesso ignorasse detta qualità del proprio congiunto. Né assume rilievo che nel capo di imputazione l'aggravante in questione sia stata riferita al solo VA ON poiché nell'intestazione dello stesso l'art. 61 n. 11 cod. pen. è richiamato con riferimento alla posizione di entrambi e, del resto, la natura oggettiva della circostanza la rende estensibile anche in difetto di formale contestazione (cfr. Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Spadaro, Rv. 261334 - 01). 3. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile società Liquigas s.p.a., che devono essere liquidate nell'importo di euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Liquigas che liquida in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 29 novembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente