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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/12/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 985/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa LE ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 985 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, nato a [...] il [...], titolare della ditta Parte_1
individuale denominata “ p.iva , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Santa Teresa di Riva, alla via F. Crispi, n. 227, presso lo studio dell'avv.
IN CA, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
, pronunciato dal Controparte_2
Tribunale di Locri con sentenza n. 08/2020, in persona del Curatore, Dott. CP_3
, autorizzato giusto provvedimento reso dal G.D. in data 06.11.2023,
[...]
elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), alla via Taranto n. 13, presso lo studio
- 1 - dell'Avv. Marco Pascale, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: azione di risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la TE del NT della società “ , Controparte_2
per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento grave ascrivibile alla TE, per non avere quest'ultima consegnato i beni di cui alla disposta vendita fallimentare, per come meglio evidenziato nella narrativa del presente atto;
conseguentemente condannare la venditrice alla restituzione del prezzo esborsato in favore dell'attore e rimborsare allo stesso, le spese ed i pagamenti legittimamente effettuati per la vendita, pari ad € 2.305,36; condannare il venditore, altresì, al risarcimento del danno in favore del compratore, ivi compresi i danni evidenziati a titolo di perdita di chance, che in concreto si quantifica, stante la mancata opportunità di conseguire un guadagno, nella complessiva somma pari a € 2694,64, risultante della seguente somma : €
5000,00 – €2305,36; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto che: - in data 06.01.2023 si è aggiudicato il lotto 2 “scaffalature per carichi pesanti, neon tubolari, provvisti di plafoniera e non” di cui al NT n 8/2020 del Tribunale di Locri “Ediljonica
, i cui beni sono stati ritirati il successivo 16.01.2023; - al momento della CP_2
consegna, l'attore ha constatato la non corrispondenza tra quanto rientrante nel compendio del fallimento, come indicato anche nelle foto di cui al detto lotto 2, e quanto consegnato;
- in particolare, sono stati trasferiti, oltre ai neon tubolari provvisti di plafoniera e non, n. 44 montanti metallici alti circa 6 mt privi delle relative traverse, della lunghezza variabile da cm 180 a cm 270, consistenti in circa 500 unità;
- di aver subito un danno in termini di perdita di chance di ottenere un guadagno
- 2 - dalla rivendita di quanto acquistato;
- la procedura di negoziazione assistita, si è conclusa con verbale negativo a causa della mancata adesione della convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 11.12.2023, si è costituita in giudizio la TE NT , in persona del Controparte_2
Curatore Dott. , la quale ha contestato la ricostruzione dell'attore in CP_3
punto di fatto e di diritto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda ritenendo la sussistenza della competenza funzionale del Tribunale Fallimentare;
nonché, nel merito: - l'esclusione della garanzia per vizi ex art. 2922 c.c.; - la corrispondenza tra i beni oggetto del compendio fallimentare e quanto consegnato;
- l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno. La convenuta ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la inammissibilità e/o improcedibilità della avversaria domanda;
- Accertare e dichiarare, quanto al caso concreto, l'operatività della esclusione della garanzia per i vizi della cosa contemplata dall'art. 2922 c.c. in riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 1490-1497 c.c., e cioè ai vizi della cosa e alla mancanza di qualità; accertare e dichiarare che non ricorre la fattispecie dell'aliud pro alio;
in ogni caso rigettare la domanda poiché infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza del 06.03.2024, il Giudice non ha ammesso la prova testimoniale, quindi, ha rinviato all'udienza del 16.01.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. La causa successivamente è stata assegnata alla scrivente con fissazione di una nuova udienza in prosieguo, con successivo rinvio ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. con termine per note fino al 14.07.2025. Successivamente è stata disposta la comparazione delle parti per l'udienza del giorno 01.12.2025, anche al fine di tentare la risoluzione bonaria della controversia e, stante la mancata comparizione di parte attrice con impossibilità di tentare la conciliazione, la comparente è stata invitata a discutere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per cui la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo.
- 3 - § 2. Va affrontata in primo luogo l'eccezione formulata dalla TE convenuta relativa all'inammissibilità/improcedibilità della domanda in forza dell'art. 24 Legge
Fallimentare, in combinato disposto con gli artt. 43, 52, comma 2, 92 e ss. della medesima Legge.
L'eccezione è fondata.
Il presente giudizio è stato introdotto per ottenere l'accertamento di un inadempimento imputabile al , con conseguente pronuncia di risoluzione CP_2
del contratto di compravendita, restituzione del prezzo pagato e risarcimento del danno subito.
L'azione proposta dall'attore, pertanto, è sostanzialmente diretta a far valere un credito per cui è soggetta al rito dell'accertamento del passivo disciplinato dall'art. 52 della Legge Fallimentare.
Va evidenziato, in merito, che l'attore ha avanzato una domanda di risoluzione del contratto in virtù del quale si è perfezionato, in suo favore, il trasferimento del lotto 2 “scaffalature per carichi pesanti, neon tubolari, provvisti di plafoniera e non” di cui al NT n. 8/2020 del Tribunale di Locri “ , lamentando Controparte_4
l'inadempimento del per non aver consegnato l'intera merce facente parte CP_2
del compendio fallimentare. L'attore, tuttavia, non si è limitato a chiedere il giudicato puro e semplice, in termini costitutivi e senza vincoli per la curatela, al fine di ottenere un titolo utilizzabile contro il debitore, quando ritornato in bonis, ma ha formulato anche domanda di restituzione del prezzo versato, nonché di risarcimento dei danni subiti. La domanda di risoluzione, con riferimento ai pretesi diritti di credito restitutori e risarcitori, si pone in funzione strumentale al loro accertamento, costituendone l'antecedente necessario e questo impedisce che, della pretesa, possa operarsi la delibazione in sede di giudizio ordinario. La domanda, in linea generale, è pertanto proponibile, in forma incidentale, solo nella sede rituale propria della verifica di quei crediti. Solo qualora detta domanda sia stata “quesita” prima del fallimento e proposta (ed anche trascritta, ove soggetta a detto adempimento) in epoca
- 4 - anteriore alla dichiarazione di fallimento (ipotesi non ricorrente in specie), allora essa legittimamente potrebbe proseguire con il rito ordinario, mentre, in ogni caso, le eventuali consequenziali pretese di condanna dovrebbero procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli artt. 93 e segg. L.F., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria, attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione (cfr. Cass. n. 3953/2016 e Cass. n. 2990/2020).
Ciò posto, il citato art. 52 L.F. prevede che “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”, per cui stabilisce la riserva in favore del tribunale fallimentare e, nello specifico, del procedimento di accertamento del passivo, per quanto attiene a tutte le liti aventi carattere patrimoniale e in cui risulta coinvolto il fallimento. Ne deriva che ogni accertamento giudiziale dei diritti suddetti, ove effettuato in sede di cognizione ordinaria e, pertanto, all'infuori del giudizio di cui agli artt. 93 e segg. L.F.
è inammissibile e\o improcedibile.
In tal senso si è pronunciata, infatti, la Corte di legittimità che ha chiarito che l'improcedibilità, inammissibilità o improponibilità della domanda è data dal fatto di essere stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario ex lege e, pertanto, inidonea a conseguire una pronuncia di merito. L'inosservanza delle norme speciali fallimentari non involge, del resto, un problema di competenza funzionale del tribunale fallimentare (soprattutto in ipotesi come quella in esame, in cui esso coincide con il tribunale ordinario adito per la domanda di risoluzione), diversamente configurandosi una vicenda “litis ingressum impediens” (cfr. Cass. Sez. 2,
n. 9198 del 10.04.2017, conforme Cass. Sentenza n. 2090 del 24.01.2023), per cui si deve affermare che le difese mosse dall'attore con la memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. non sono idonee a superare l'eccezione avanzata dalla TE.
- 5 - Appare opportuno ancora richiamare il principio affermato dalla Corte di legittimità in teme di revocatoria, che può trovare applicazione anche al caso in esame attesa l'analogia riscontrabile. La Corte ha precisato che dopo la dichiarazione di fallimento e soprattutto all'esito della liquidazione giudiziale (come nel caso di specie)
«Non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni;
il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa»(Cass. SS.UU. n. 30416\2018). Stante il carattere costitutivo anche dell'azione di risoluzione contrattuale - tesa a modificare ex post una situazione giuridica preesistente perché va a privare di effetti un atto che aveva già conseguito piena efficacia - deve ritenersi applicabili al caso in esame i principi sopra richiamati.
Peraltro, ricompresa la vendita fallimentare (come quella di cui è chiesta la risoluzione) nella più ampia categoria delle vendite forzate, non può non rilevarsi come, per costante orientamento giurisprudenziale in tema di esecuzione individuale, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita debba farsi valere, anche dall'aggiudicatario, nell'ambito del procedimento esecutivo ed attraverso i rimedi impugnatori specifici (principalmente mediante l'opposizione ex art. 617 c.p.c.), «non essendo ammissibile un'autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto
o del debitore al quale sia stato attribuito l'eventuale residuo» (Cass. ord. n. 22854/2020).
Tutto ciò considerato, le domande avanzate dall'attore devono ritenersi inammissibili.
§ 3. Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento, in favore della convenuta TE, delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato con il D.M. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo
- 6 - scaglione tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro, applicando i valori minimi stante la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti della TE del NT della società “ Parte_1 [...]
, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_2
così provvede:
1. dichiara le domande avanzate da inammissibili;
Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1
convenuta TE, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri, il 29 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE ND
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa LE ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 985 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, nato a [...] il [...], titolare della ditta Parte_1
individuale denominata “ p.iva , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato in Santa Teresa di Riva, alla via F. Crispi, n. 227, presso lo studio dell'avv.
IN CA, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
, pronunciato dal Controparte_2
Tribunale di Locri con sentenza n. 08/2020, in persona del Curatore, Dott. CP_3
, autorizzato giusto provvedimento reso dal G.D. in data 06.11.2023,
[...]
elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), alla via Taranto n. 13, presso lo studio
- 1 - dell'Avv. Marco Pascale, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: azione di risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la TE del NT della società “ , Controparte_2
per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento grave ascrivibile alla TE, per non avere quest'ultima consegnato i beni di cui alla disposta vendita fallimentare, per come meglio evidenziato nella narrativa del presente atto;
conseguentemente condannare la venditrice alla restituzione del prezzo esborsato in favore dell'attore e rimborsare allo stesso, le spese ed i pagamenti legittimamente effettuati per la vendita, pari ad € 2.305,36; condannare il venditore, altresì, al risarcimento del danno in favore del compratore, ivi compresi i danni evidenziati a titolo di perdita di chance, che in concreto si quantifica, stante la mancata opportunità di conseguire un guadagno, nella complessiva somma pari a € 2694,64, risultante della seguente somma : €
5000,00 – €2305,36; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto che: - in data 06.01.2023 si è aggiudicato il lotto 2 “scaffalature per carichi pesanti, neon tubolari, provvisti di plafoniera e non” di cui al NT n 8/2020 del Tribunale di Locri “Ediljonica
, i cui beni sono stati ritirati il successivo 16.01.2023; - al momento della CP_2
consegna, l'attore ha constatato la non corrispondenza tra quanto rientrante nel compendio del fallimento, come indicato anche nelle foto di cui al detto lotto 2, e quanto consegnato;
- in particolare, sono stati trasferiti, oltre ai neon tubolari provvisti di plafoniera e non, n. 44 montanti metallici alti circa 6 mt privi delle relative traverse, della lunghezza variabile da cm 180 a cm 270, consistenti in circa 500 unità;
- di aver subito un danno in termini di perdita di chance di ottenere un guadagno
- 2 - dalla rivendita di quanto acquistato;
- la procedura di negoziazione assistita, si è conclusa con verbale negativo a causa della mancata adesione della convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta del giorno 11.12.2023, si è costituita in giudizio la TE NT , in persona del Controparte_2
Curatore Dott. , la quale ha contestato la ricostruzione dell'attore in CP_3
punto di fatto e di diritto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda ritenendo la sussistenza della competenza funzionale del Tribunale Fallimentare;
nonché, nel merito: - l'esclusione della garanzia per vizi ex art. 2922 c.c.; - la corrispondenza tra i beni oggetto del compendio fallimentare e quanto consegnato;
- l'insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno. La convenuta ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la inammissibilità e/o improcedibilità della avversaria domanda;
- Accertare e dichiarare, quanto al caso concreto, l'operatività della esclusione della garanzia per i vizi della cosa contemplata dall'art. 2922 c.c. in riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 1490-1497 c.c., e cioè ai vizi della cosa e alla mancanza di qualità; accertare e dichiarare che non ricorre la fattispecie dell'aliud pro alio;
in ogni caso rigettare la domanda poiché infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza del 06.03.2024, il Giudice non ha ammesso la prova testimoniale, quindi, ha rinviato all'udienza del 16.01.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. La causa successivamente è stata assegnata alla scrivente con fissazione di una nuova udienza in prosieguo, con successivo rinvio ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c. con termine per note fino al 14.07.2025. Successivamente è stata disposta la comparazione delle parti per l'udienza del giorno 01.12.2025, anche al fine di tentare la risoluzione bonaria della controversia e, stante la mancata comparizione di parte attrice con impossibilità di tentare la conciliazione, la comparente è stata invitata a discutere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., per cui la causa
è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo.
- 3 - § 2. Va affrontata in primo luogo l'eccezione formulata dalla TE convenuta relativa all'inammissibilità/improcedibilità della domanda in forza dell'art. 24 Legge
Fallimentare, in combinato disposto con gli artt. 43, 52, comma 2, 92 e ss. della medesima Legge.
L'eccezione è fondata.
Il presente giudizio è stato introdotto per ottenere l'accertamento di un inadempimento imputabile al , con conseguente pronuncia di risoluzione CP_2
del contratto di compravendita, restituzione del prezzo pagato e risarcimento del danno subito.
L'azione proposta dall'attore, pertanto, è sostanzialmente diretta a far valere un credito per cui è soggetta al rito dell'accertamento del passivo disciplinato dall'art. 52 della Legge Fallimentare.
Va evidenziato, in merito, che l'attore ha avanzato una domanda di risoluzione del contratto in virtù del quale si è perfezionato, in suo favore, il trasferimento del lotto 2 “scaffalature per carichi pesanti, neon tubolari, provvisti di plafoniera e non” di cui al NT n. 8/2020 del Tribunale di Locri “ , lamentando Controparte_4
l'inadempimento del per non aver consegnato l'intera merce facente parte CP_2
del compendio fallimentare. L'attore, tuttavia, non si è limitato a chiedere il giudicato puro e semplice, in termini costitutivi e senza vincoli per la curatela, al fine di ottenere un titolo utilizzabile contro il debitore, quando ritornato in bonis, ma ha formulato anche domanda di restituzione del prezzo versato, nonché di risarcimento dei danni subiti. La domanda di risoluzione, con riferimento ai pretesi diritti di credito restitutori e risarcitori, si pone in funzione strumentale al loro accertamento, costituendone l'antecedente necessario e questo impedisce che, della pretesa, possa operarsi la delibazione in sede di giudizio ordinario. La domanda, in linea generale, è pertanto proponibile, in forma incidentale, solo nella sede rituale propria della verifica di quei crediti. Solo qualora detta domanda sia stata “quesita” prima del fallimento e proposta (ed anche trascritta, ove soggetta a detto adempimento) in epoca
- 4 - anteriore alla dichiarazione di fallimento (ipotesi non ricorrente in specie), allora essa legittimamente potrebbe proseguire con il rito ordinario, mentre, in ogni caso, le eventuali consequenziali pretese di condanna dovrebbero procedere, previa separazione dalle prime, nelle forme degli artt. 93 e segg. L.F., in quanto assoggettate alla regola del concorso e non suscettibili di sopravvivere in sede ordinaria, attesa l'opponibilità della relativa sentenza alla massa dei creditori in ragione dell'effetto prenotativo della trascrizione (cfr. Cass. n. 3953/2016 e Cass. n. 2990/2020).
Ciò posto, il citato art. 52 L.F. prevede che “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge”, per cui stabilisce la riserva in favore del tribunale fallimentare e, nello specifico, del procedimento di accertamento del passivo, per quanto attiene a tutte le liti aventi carattere patrimoniale e in cui risulta coinvolto il fallimento. Ne deriva che ogni accertamento giudiziale dei diritti suddetti, ove effettuato in sede di cognizione ordinaria e, pertanto, all'infuori del giudizio di cui agli artt. 93 e segg. L.F.
è inammissibile e\o improcedibile.
In tal senso si è pronunciata, infatti, la Corte di legittimità che ha chiarito che l'improcedibilità, inammissibilità o improponibilità della domanda è data dal fatto di essere stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario ex lege e, pertanto, inidonea a conseguire una pronuncia di merito. L'inosservanza delle norme speciali fallimentari non involge, del resto, un problema di competenza funzionale del tribunale fallimentare (soprattutto in ipotesi come quella in esame, in cui esso coincide con il tribunale ordinario adito per la domanda di risoluzione), diversamente configurandosi una vicenda “litis ingressum impediens” (cfr. Cass. Sez. 2,
n. 9198 del 10.04.2017, conforme Cass. Sentenza n. 2090 del 24.01.2023), per cui si deve affermare che le difese mosse dall'attore con la memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. non sono idonee a superare l'eccezione avanzata dalla TE.
- 5 - Appare opportuno ancora richiamare il principio affermato dalla Corte di legittimità in teme di revocatoria, che può trovare applicazione anche al caso in esame attesa l'analogia riscontrabile. La Corte ha precisato che dopo la dichiarazione di fallimento e soprattutto all'esito della liquidazione giudiziale (come nel caso di specie)
«Non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni;
il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa»(Cass. SS.UU. n. 30416\2018). Stante il carattere costitutivo anche dell'azione di risoluzione contrattuale - tesa a modificare ex post una situazione giuridica preesistente perché va a privare di effetti un atto che aveva già conseguito piena efficacia - deve ritenersi applicabili al caso in esame i principi sopra richiamati.
Peraltro, ricompresa la vendita fallimentare (come quella di cui è chiesta la risoluzione) nella più ampia categoria delle vendite forzate, non può non rilevarsi come, per costante orientamento giurisprudenziale in tema di esecuzione individuale, ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell'aggiudicazione e della vendita debba farsi valere, anche dall'aggiudicatario, nell'ambito del procedimento esecutivo ed attraverso i rimedi impugnatori specifici (principalmente mediante l'opposizione ex art. 617 c.p.c.), «non essendo ammissibile un'autonoma azione di ripetizione, anche solo parziale, del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto
o del debitore al quale sia stato attribuito l'eventuale residuo» (Cass. ord. n. 22854/2020).
Tutto ciò considerato, le domande avanzate dall'attore devono ritenersi inammissibili.
§ 3. Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento, in favore della convenuta TE, delle spese di lite che si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato con il D.M. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo
- 6 - scaglione tra 1.100,01 euro e 5.200,00 euro, applicando i valori minimi stante la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti della TE del NT della società “ Parte_1 [...]
, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_2
così provvede:
1. dichiara le domande avanzate da inammissibili;
Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1
convenuta TE, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.276,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri, il 29 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE ND
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