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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 10114/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
08.10.2024, proposto da
, nato in [...] il [...] (codice CUI: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rocco Marino
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2 di Foggia in data 11.09.2024 e notificato in pari data, recante rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Previa riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al N. R.G. 10170/2024, avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento, con decreto del 28.10.2024 è stata accolta 1 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 15.7.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensiva e del merito della controversia, celebrata ex art. 127-ter c.p.c, giusta decreto comunicato il 19.5.2024.
All'esito della trattazione scritta, il G.I. con, ordinanza emessa il 13.8.2025, ha dichiarato la contumacia del – Questura di e ha concesso termini ex art. 127-ter Controparte_1 CP_1
c.p.c. sino al 22.10.2025 per la discussione e decisione della causa.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda amministrativa in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di trasformazione del rapporto di lavoro, principiato il
1°.8.2023, da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1°.8.2024, presso
“ECOALBA coop Sociale di Tipo B”, nonché cinque buste paga emesse nel 2025 da gennaio a maggio (per un importo complessivo netto percepito pari a € 4.660,00) e otto buste paga emesse nel
2024 (per un importo complessivo netto pari a € 6.862); (ii) 730/2024 - dichiarazione redditi per l'annualità 2023 pari a un imponibile di € 16.589,00; (iii) modelli Unilav/comunicazione
2 obbligatoria di assunzione e di proroga , dal 29.04.2023 al 31.10.2023, del rapporto di lavoro alle dipendenze di . Controparte_2
Le comunicazioni , le buste-paga e, in generale, la documentazione di Pt_3 natura contrattuale e amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si
è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
In atti è presente, inoltre, certificato di residenza rilasciato dal Comune di Monteleone di
Puglia il 25.5.2023 dal quale si evince che il richiedente risiede stabilmente sul territorio italiano e risulta essersi eradicato in tale realtà.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi tre anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Conseguentemente, laddove rimpatriato, subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – Dall'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data 15.10.2024, con liquidazione dei compensi del difensore, giusta istanza del 15.7.2025.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1 provvede:
3 1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio de 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 10114/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
08.10.2024, proposto da
, nato in [...] il [...] (codice CUI: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rocco Marino
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2 di Foggia in data 11.09.2024 e notificato in pari data, recante rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Previa riunione al presente giudizio del procedimento iscritto al N. R.G. 10170/2024, avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento, con decreto del 28.10.2024 è stata accolta 1 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 15.7.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensiva e del merito della controversia, celebrata ex art. 127-ter c.p.c, giusta decreto comunicato il 19.5.2024.
All'esito della trattazione scritta, il G.I. con, ordinanza emessa il 13.8.2025, ha dichiarato la contumacia del – Questura di e ha concesso termini ex art. 127-ter Controparte_1 CP_1
c.p.c. sino al 22.10.2025 per la discussione e decisione della causa.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda amministrativa in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di trasformazione del rapporto di lavoro, principiato il
1°.8.2023, da tempo determinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1°.8.2024, presso
“ECOALBA coop Sociale di Tipo B”, nonché cinque buste paga emesse nel 2025 da gennaio a maggio (per un importo complessivo netto percepito pari a € 4.660,00) e otto buste paga emesse nel
2024 (per un importo complessivo netto pari a € 6.862); (ii) 730/2024 - dichiarazione redditi per l'annualità 2023 pari a un imponibile di € 16.589,00; (iii) modelli Unilav/comunicazione
2 obbligatoria di assunzione e di proroga , dal 29.04.2023 al 31.10.2023, del rapporto di lavoro alle dipendenze di . Controparte_2
Le comunicazioni , le buste-paga e, in generale, la documentazione di Pt_3 natura contrattuale e amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si
è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
In atti è presente, inoltre, certificato di residenza rilasciato dal Comune di Monteleone di
Puglia il 25.5.2023 dal quale si evince che il richiedente risiede stabilmente sul territorio italiano e risulta essersi eradicato in tale realtà.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi tre anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Conseguentemente, laddove rimpatriato, subirebbe una grave lesione per la propria vita privata, in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato peraltro che né la Commissione né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
4 – Dall'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data 15.10.2024, con liquidazione dei compensi del difensore, giusta istanza del 15.7.2025.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così Parte_1 provvede:
3 1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio de 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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