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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 05/02/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 706/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IE AR, Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6065/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5775/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115341909000 ADDIZIONALE REG 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115341909000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 440/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza CGT di Roma n. 5775/23/2024, depositata il 29/04/2024 di rigetto del ricorso presentato dallo stesso contribuente contro la cartella di pagamento n.
09720210115341909000 IRPEF-ALTRO 2017.
2. L'appellante chiede la riforma della sentenza del primo giudice, ritenendo che le perdite di esercizi precedenti ancorché non riportate nella dichiarazione, devono essere sottratte ai redditi di partecipazione laddove risulti manifesta nei quadri RH, come nel caso, la volontà di utilizzarle. D'altro canto, la risoluzione ministeriale n. 1429/1976, in particolare, chiarisce che la decadenza dal riporto delle perdite in assenza del prospetto previsto nel quadro RS avrebbe dovuto essere prevista attraverso una specifica disposizione, né
è possibile considerare il disconoscimento della perdita in base alla norma che disciplina il contenuto della dichiarazione atteso che detta risoluzione disciplina gli aspetti procedurali connessi al comportamento del contribuente senza interferire negli aspetti sostanziali dell'an e del quantum debeatur.
Ebbene, i principi indicati, secondo il contribuente, appaiono conformi non soltanto al disposto dell'art. 53 della Costituzione – perché, se il concorso di ciascuno alla spesa pubblica deve avvenire nei limiti della propria capacità contributiva, è evidente che sulla capacità contributiva incidono negativamente le perdite di esercizi precedenti – ma anche alle disposizioni dello Statuto del contribuente.
3. L'Ufficio costituitosi nel giudizio chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello del contribuente è fondato.
5.1. Il Giudice di prime cure ha evidenziato che “per quanto attiene allo scomputo delle perdite pregresse, la Corte rileva che i recuperi delle perdite d'impresa derivati dalla partecipazione al capitale della
Ricorrente_1 derivano dagli anni precedenti l'anno d'imposta 2017, dove il contribuente aveva omesso di presentare il Quadro RS nel quale dovevano essere indicate le perdite derivate dal Quadro
RH, presentato in ritardo oltre il termine del 31/12/2020”.
5.2. Ritiene in proposito il Collegio che, nella specie, l'operato dell'Ufficio non abbia implicato un'attività valutativa, avendo, piuttosto, verificato, semplicemente, la non spettanza dell'eccedenza d'imposta sulla base del fatto costituito dalla tardiva presentazione della dichiarazione IRPEF.
5.3. Tuttavia, deve in proposito farsi applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione secondo cui: “[l]a neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta […] sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero sia non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (Cass n. 17757 e n. 17758/2016).
In conclusione, ove la dichiarazione sia stata omessa, ma si dimostra, come nella specie, che il relativo credito è derivato - incontestatamente - da acquisti inerenti l'attività d'impresa, il contribuente ha diritto a recuperarla, specie se lo stesso risulta dalle liquidazioni periodiche regolarmente presentate. La legittima azione dell'Amministrazione in questo senso non preclude, secondo quanto specificato dai giudici, la possibilità del contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, documentando in giudizio l'avvenuta presentazione della dichiarazione risultante omessa all'anagrafe tributaria, ovvero dimostrando la sussistenza degli acquisti e dei requisiti da cui il credito non dichiarato emerge, come nella specie avvenuto.
6. In considerazione della complessità della fattispecie sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. spese compensate
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
IE AR, Relatore
D'URSO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6065/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5775/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 23
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115341909000 ADDIZIONALE REG 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210115341909000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 440/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Signor Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza CGT di Roma n. 5775/23/2024, depositata il 29/04/2024 di rigetto del ricorso presentato dallo stesso contribuente contro la cartella di pagamento n.
09720210115341909000 IRPEF-ALTRO 2017.
2. L'appellante chiede la riforma della sentenza del primo giudice, ritenendo che le perdite di esercizi precedenti ancorché non riportate nella dichiarazione, devono essere sottratte ai redditi di partecipazione laddove risulti manifesta nei quadri RH, come nel caso, la volontà di utilizzarle. D'altro canto, la risoluzione ministeriale n. 1429/1976, in particolare, chiarisce che la decadenza dal riporto delle perdite in assenza del prospetto previsto nel quadro RS avrebbe dovuto essere prevista attraverso una specifica disposizione, né
è possibile considerare il disconoscimento della perdita in base alla norma che disciplina il contenuto della dichiarazione atteso che detta risoluzione disciplina gli aspetti procedurali connessi al comportamento del contribuente senza interferire negli aspetti sostanziali dell'an e del quantum debeatur.
Ebbene, i principi indicati, secondo il contribuente, appaiono conformi non soltanto al disposto dell'art. 53 della Costituzione – perché, se il concorso di ciascuno alla spesa pubblica deve avvenire nei limiti della propria capacità contributiva, è evidente che sulla capacità contributiva incidono negativamente le perdite di esercizi precedenti – ma anche alle disposizioni dello Statuto del contribuente.
3. L'Ufficio costituitosi nel giudizio chiede la conferma della sentenza appellata.
4. In data odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello del contribuente è fondato.
5.1. Il Giudice di prime cure ha evidenziato che “per quanto attiene allo scomputo delle perdite pregresse, la Corte rileva che i recuperi delle perdite d'impresa derivati dalla partecipazione al capitale della
Ricorrente_1 derivano dagli anni precedenti l'anno d'imposta 2017, dove il contribuente aveva omesso di presentare il Quadro RS nel quale dovevano essere indicate le perdite derivate dal Quadro
RH, presentato in ritardo oltre il termine del 31/12/2020”.
5.2. Ritiene in proposito il Collegio che, nella specie, l'operato dell'Ufficio non abbia implicato un'attività valutativa, avendo, piuttosto, verificato, semplicemente, la non spettanza dell'eccedenza d'imposta sulla base del fatto costituito dalla tardiva presentazione della dichiarazione IRPEF.
5.3. Tuttavia, deve in proposito farsi applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione secondo cui: “[l]a neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta […] sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione;
pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero sia non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (Cass n. 17757 e n. 17758/2016).
In conclusione, ove la dichiarazione sia stata omessa, ma si dimostra, come nella specie, che il relativo credito è derivato - incontestatamente - da acquisti inerenti l'attività d'impresa, il contribuente ha diritto a recuperarla, specie se lo stesso risulta dalle liquidazioni periodiche regolarmente presentate. La legittima azione dell'Amministrazione in questo senso non preclude, secondo quanto specificato dai giudici, la possibilità del contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, documentando in giudizio l'avvenuta presentazione della dichiarazione risultante omessa all'anagrafe tributaria, ovvero dimostrando la sussistenza degli acquisti e dei requisiti da cui il credito non dichiarato emerge, come nella specie avvenuto.
6. In considerazione della complessità della fattispecie sotto il profilo dell'inquadramento giuridico, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
accoglie l'appello del contribuente. spese compensate