Art. 2.
Per la quota di lavori ancora da eseguire alla data del 1 gennaio 1950, il contributo di cui al precedente art. 1 potra' essere accordato in base al preventivo della spesa che sara' approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, e corrisposto in trenta annualita' posticipate entro il limite annuo di lire 135 milioni.
La spesa relativa gravera' sui fondi stanziati nel capitolo 296 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50 approvato con legge 31 ottobre 1949, n. 785 , e corrispondenti degli esercizi successivi fino all'esercizio 1978-79.
Per la quota di lavori ancora da eseguire alla data del 1 gennaio 1950, il contributo di cui al precedente art. 1 potra' essere accordato in base al preventivo della spesa che sara' approvato dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, e corrisposto in trenta annualita' posticipate entro il limite annuo di lire 135 milioni.
La spesa relativa gravera' sui fondi stanziati nel capitolo 296 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50 approvato con legge 31 ottobre 1949, n. 785 , e corrispondenti degli esercizi successivi fino all'esercizio 1978-79.