Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e allo scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 12 della Convenzione, con effetto dalla data di istituzione della Scuola (ottobre 1960) per quanto disposto dagli articoli da 4 a 9.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e allo scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'articolo 12 della Convenzione, con effetto dalla data di istituzione della Scuola (ottobre 1960) per quanto disposto dagli articoli da 4 a 9.