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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 19/12/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3663/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3663/2025 promossa con ricorso depositato il 16/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Eleonora Pasquillo
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]G con l'Avv. Elena Frattini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 4 settembre 2004
(anno 2004, atto n. 134, parte II, serie A) separati con sentenza n. 447/2024 del 16.12.2024 (passata in giudicato il 16.01.2025 v. documenti in atti). con i seguenti figli:
pagina1 di 4 nata a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente,
nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/09/2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale.
I genitori concordano per l'affidamento condiviso della figlia minorenne con Per_2 collocamento prevalente della stessa presso il padre. Per_ Anche la figlia , maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre.
2) Modalità di visita da parte del genitore non collocatario
In considerazione dei propri orari di lavoro, cadenzati su tre turni (7.00 - 14.00 / 14.00
- 21.00 / 21.00 - 7.00), la signora si intratterrà con dalle ore 15.00 sino Pt_1 Per_2 alle ore 20.00 ogni qual volta il suo turno lavorativo sarà di mattina o di notte.
Resta inteso che, compatibilmente con il turno successivo, ove possibile, cenerà Per_2
e pernotterà con la madre.
Inoltre, sempre in considerazione dei turni lavorativi della madre, starà con lei Per_2 almeno un weekend al mese e per i restanti fine settimana il sabato o la domenica.
3) Periodi di vacanza
Salvo migliori statuizioni tra i coniugi, la figlia starà con la madre nel periodo Per_2 natalizio, compatibilmente ai turni lavorativi della stessa, o il 25 o il 26 dicembre ed il
31 dicembre o il primo di gennaio.
Per i restanti giorni in cui starà a casa da scuola, verrà seguito il calendario di Per_2 frequentazione ordinaria.
Durante il periodo pasquale starà con la madre o il giorno di Pasqua o il lunedì Per_2 dell'Angelo sempre compatibilmente con i turni lavorativi della stessa.
Durante le vacanze estive, coincidenti con il periodo di chiusura della scuola, Per_2 starà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore ed in periodi che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno.
Per_ 4) Contributo al mantenimento a favore delle figlie e Per_2
La signora verserà al signor a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 pagina2 di 4 per il mantenimento delle figlie un importo mensile pari ad € 150,00=
(centocinquanta/00) per ciascuna, per un totale di € 300,00= (trecento/00), da corrispondersi con bonifico bancario sul conto corrente del signor entro il Pt_2 giorno 5 di ogni mese.
Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dall'annualità successiva all'emissione della sentenza di divorzio. Per_ La figlia sta valutando l'ipotesi di andare ad abitare con la madre per ragioni di studio.
I signori e stabiliscono, pertanto, che qualora la Parte_1 Parte_2 giovane si trasferisca presso la residenza materna, a decorrere dal mese successivo al trasferimento, nulla sarà più dovuto dalla signora al signor a titolo di Pt_1 Pt_2
Per_ contributo al mantenimento di , mentre sarà il signor ad essere obbligato a Pt_2 versare alla signora un contributo al mantenimento in favore della giovane, Pt_1 contributo di importo pari a quello pagato dalla madre per la figlia minore . Per_2
5) Spese straordinarie Per_ Le spese straordinarie, tutte da sostenersi nell'interesse di e , verranno Per_2 ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo in uso alla data del presente atto presso il Tribunale di Varese.
6) Rapporti patrimoniali tra coniugi
I coniugi si dichiarano fra loro reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di assegno divorzile.
Dichiarano, altresì, di aver già provveduto in sede di separazione personale a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, riconoscendosi già reciprocamente soddisfatti.
7) Spese procedimento
Il presente giudizio viene definito a spese integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 04.09.2004, in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2004, atto n. 134, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina4 di 4
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3663/2025 promossa con ricorso depositato il 16/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Eleonora Pasquillo
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]G con l'Avv. Elena Frattini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 4 settembre 2004
(anno 2004, atto n. 134, parte II, serie A) separati con sentenza n. 447/2024 del 16.12.2024 (passata in giudicato il 16.01.2025 v. documenti in atti). con i seguenti figli:
pagina1 di 4 nata a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente,
nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16/09/2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Regime di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale.
I genitori concordano per l'affidamento condiviso della figlia minorenne con Per_2 collocamento prevalente della stessa presso il padre. Per_ Anche la figlia , maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a vivere con il padre.
2) Modalità di visita da parte del genitore non collocatario
In considerazione dei propri orari di lavoro, cadenzati su tre turni (7.00 - 14.00 / 14.00
- 21.00 / 21.00 - 7.00), la signora si intratterrà con dalle ore 15.00 sino Pt_1 Per_2 alle ore 20.00 ogni qual volta il suo turno lavorativo sarà di mattina o di notte.
Resta inteso che, compatibilmente con il turno successivo, ove possibile, cenerà Per_2
e pernotterà con la madre.
Inoltre, sempre in considerazione dei turni lavorativi della madre, starà con lei Per_2 almeno un weekend al mese e per i restanti fine settimana il sabato o la domenica.
3) Periodi di vacanza
Salvo migliori statuizioni tra i coniugi, la figlia starà con la madre nel periodo Per_2 natalizio, compatibilmente ai turni lavorativi della stessa, o il 25 o il 26 dicembre ed il
31 dicembre o il primo di gennaio.
Per i restanti giorni in cui starà a casa da scuola, verrà seguito il calendario di Per_2 frequentazione ordinaria.
Durante il periodo pasquale starà con la madre o il giorno di Pasqua o il lunedì Per_2 dell'Angelo sempre compatibilmente con i turni lavorativi della stessa.
Durante le vacanze estive, coincidenti con il periodo di chiusura della scuola, Per_2 starà 7 giorni consecutivi con ciascun genitore ed in periodi che le parti concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno.
Per_ 4) Contributo al mantenimento a favore delle figlie e Per_2
La signora verserà al signor a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 pagina2 di 4 per il mantenimento delle figlie un importo mensile pari ad € 150,00=
(centocinquanta/00) per ciascuna, per un totale di € 300,00= (trecento/00), da corrispondersi con bonifico bancario sul conto corrente del signor entro il Pt_2 giorno 5 di ogni mese.
Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dall'annualità successiva all'emissione della sentenza di divorzio. Per_ La figlia sta valutando l'ipotesi di andare ad abitare con la madre per ragioni di studio.
I signori e stabiliscono, pertanto, che qualora la Parte_1 Parte_2 giovane si trasferisca presso la residenza materna, a decorrere dal mese successivo al trasferimento, nulla sarà più dovuto dalla signora al signor a titolo di Pt_1 Pt_2
Per_ contributo al mantenimento di , mentre sarà il signor ad essere obbligato a Pt_2 versare alla signora un contributo al mantenimento in favore della giovane, Pt_1 contributo di importo pari a quello pagato dalla madre per la figlia minore . Per_2
5) Spese straordinarie Per_ Le spese straordinarie, tutte da sostenersi nell'interesse di e , verranno Per_2 ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo in uso alla data del presente atto presso il Tribunale di Varese.
6) Rapporti patrimoniali tra coniugi
I coniugi si dichiarano fra loro reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, non avanzano, nei rispettivi confronti, alcuna richiesta di assegno divorzile.
Dichiarano, altresì, di aver già provveduto in sede di separazione personale a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, riconoscendosi già reciprocamente soddisfatti.
7) Spese procedimento
Il presente giudizio viene definito a spese integralmente compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 04.09.2004, in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2004, atto n. 134, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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