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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/10/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa NI TT, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 1135 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CECE GIUSEPPE presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti TT
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati CANTONE FRANCESCA ANDREA,
AR RI e IO IA, con elezione di domicilio, anche digitale, giusta mandato in atti Convenuta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza che precede.
1
FATTO E DIRITTO in concisa esposizione
Il presente procedimento, instaurato con rituale atto di citazione notificato il 4 febbraio 2020, si fonda sulle domande attoree conseguenti ad alcune dedotte irregolarità contrattuali
(indeterminatezza del tasso di interesse applicato, usura, anatocismo) concernenti il contratto di mutuo fondiario, quarantennale, per l'importo complessivo di €160.000,00 e piano di ammortamento alla francese, erogato nel maggio 2016 dalla , il cui Controparte_2 credito insoluto veniva ceduto alla odierna convenuta.
Deduceva l'attore di aver cessato, dopo il regolare pagamento della cento undicesima rata ad agosto 2015, i successivi pagamenti a causa delle sopra indicate irregolarità contrattuali e formulava, con l'atto introduttivo, le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE E DICHIARARE
l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato nel contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep.
N. 101033 stipulato dal Notaio in data 16 maggio 2006, per i motivi esposti in Persona_1 narrativa E PER L'EFFETTO DICHIARARE la nullità del contratto di mutuo Racc. 26761 –
Rep. N. 101033 stipulato dal Notaio in data 16 maggio 2006, ovvero della Persona_1 clausola indicante gli interessi da applicare e conseguentemente dichiarare che il Signor dovrà restituire unicamente la sorte concessa in mutuo dalla Parte_1
Banca, decurtata delle somme versate sino ad ora, senza alcuna somma dovuta a titolo di interesse;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la violazione dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo del contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep. N. 101033 stipulato dal Notaio
[...]
in data 16 maggio 2006, per i motivi meglio esposti in narrativa E PER L'EFFETTO Per_1
DICHIARARE la gratuità del contratto di mutuo in oggetto e che pertanto il Signor
[...] dovrà restituire unicamente la sorte della somma concessa dalla Banca Parte_2 decurtata delle somme sino ad oggi corrisposte;
3) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza di usura, ex art. 1815 II comma c.c., nel contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep. N.
101033 stipulato dal Notaio in data 16 maggio 2006, per i motivi esposti in Persona_1 narrativa E PER L'EFFETTO DICHIARARE ex art. 1815 II comma c.c. la nullità delle clausole
2 relative alle pattuizioni di interessi usurari e quindi dichiarare che il Signor
[...] dovrà restituire unicamente la sorte concessa in mutuo dalla Banca, decurtata Parte_1 delle somme versate sino ad ora, senza alcuna somma dovuta a titolo di interesse;
In via
SUBORDINATA: 1) ACCERTARE E DICHIARARE l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato nel contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep. N. 101033 stipulato dal Notaio
[...]
in data 16 maggio 2006, per i motivi esposti in narrativa E PER L'EFFETTO Per_1
DICHIARARE la nullità del contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep. N. 101033 stipulato dal
Notaio in data 16 maggio 2006, ovvero della clausola indicante gli interessi da Persona_1 applicare e conseguentemente dichiarare che il Signor dovrà Parte_1 restituire unicamente la sorte concessa in mutuo dalla Banca con l'applicazione del tasso di interesse legale a far data dal giorno della stipula del contratto di mutuo, decurtata delle somme versate sino ad ora;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la violazione dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo del contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep. N. 101033 stipulato dal
Notaio in data 16 maggio 2006, per i motivi meglio esposti in narrativa E PER Persona_1
L'EFFETTO DICHIARARE che il Signor dovrà restituire Parte_1 unicamente la sorte concessa in mutuo dalla Banca, con l'applicazione del tasso di interesse legale a far data dal giorno della stipula del contratto di mutuo, tenendo conto, e quindi decurtando, le somme versate a titolo di interesse sino ad oggi;
3) ACCERTARE E
DICHIARARE la sussistenza di usura ex art. 1815, II comma, c.c. nel contratto di mutuo Racc.
26761 – Rep. N. 101033 stipulato dal Notaio in data 16 maggio 2006, per i Persona_1 motivi esposti in narrativa E PER L'EFFETTO DICHIARARE che il Signor
[...] dovrà restituire unicamente la sorte concessa in mutuo dalla Banca, tenendo Parte_1 conto, e quindi decurtando, le somme versate a titolo di interesse sino ad oggi.”, oltre istruttorie e spese di lite.
La convenuta, costituitasi ritualmente in giudizio, contestava le avverse deduzioni e domande, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore delle spese di lite e condanna della parte attrice per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, cpc commi 1 e 3.
Concessi i termini per memorie, ex art. 183, 6° comma, cpc la causa veniva istruita mediante la acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento, come chiesto, della
C.T.U. tecnico contabile.
All'esito della disamina della relazione tecnica alla presenza anche della CTU, dopo la
3 precisazione delle conclusioni e concessione dei termini per note conclusive si perveniva alla odierna udienza alla quale le parti, ribadite le conclusioni come da verbale che precede, discutevano la causa oralmente ex art. 281 sexies cpc.
Secondo questo Giudice le domande attoree non possono trovare accoglimento.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata dalla dott.ssa nel pieno rispetto Persona_2 del contraddittorio, seguendo un metodo di analisi e calcolo coerente nonché privo di apparenti vizi logici, ha riscontrato un TEG non oltre il tasso soglia usura;
un TAEG privo di profili di indeterminatezza e un tasso di mora entro la soglia usura. In considerazione dell'ampio dibattito ed orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa la presenza di anatocismo nei mutui con ammortamento alla francese, come nel caso di specie, l'ausiliaria ha effettuato le varie ipotesi di calcolo al fine di offrire risposta tecnica in base a ciascun orientamento.
La questione relativa ai profili di invalidità dei mutui con ammortamento alla francese, molto complessa a livello tecnico e fortemente dibattuta sia in ambito giurisprudenziale che dottrinario con conseguente insorgenza di contrastanti orientamenti, è stata oggetto di intervento da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite nel maggio 2024 con sentenza con la quale, con riferimento ai mutui a tasso fisso, ha espresso il seguente principio di diritto : “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (SU 15130\2024). .
Nel caso di specie, invece, ci troviamo di fronte ad un mutuo a tasso variabile come evidenziato anche nella relazione di CTU sulla base del contratto e degli allegati prodotti dalle parti ed analizzati.
Con riferimento al caso che, dunque, in concreto ci occupa, ritiene questo Giudice di poter dare applicazione ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sopra indicata Sentenza
n. 15130\2024 in virtù del recente intervento della Prima Sezione Civile della Cort di
Cassazione che ha chiarito che i principi affermati nella sopra indicata sentenza delle Sezioni
Unite valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile (Cass.
7382 del 19 marzo 2025).
4 Nell'estendere ai mutui a tasso variabile, come è quello in esame, i principi sopra indicati espressi a maggio 2024 dalle Sezioni Unite con riferimento a quelli a tasso fisso, la Corte di
Cassazione ha, in particolare, fornito chiarimenti dirimenti ai fini del rigetto delle domande attoree come precisate.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato che non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Inoltre, ha rilevato che se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass.
7382\2025).
Nel caso di specie, in cui la documentazione prodotta, come è rimasto incontestato, comprova la sussistenza dei requisiti valorizzati da ultimo dalla Suprema Corte per i mutui a tasso variabile, al fine di escludere la generazione di effetti anatocistici, deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico dell'istituto mutuante. Le eventuali ulteriori questioni restano assorbite.
5 Le domande attoree, pertanto, non possono che essere rigettate alla luce dei recenti interventi della Suprema Corte volti a dirimere i precedenti contrastanti orientamenti, interventi che costituiscono valida ragione per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le spese di CTU, come liquidate con il decreto in atti, vengono invece poste definitivamente a carico della parte attrice-
Non sussistono gli estremi per la condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata: parte convenuta nulla ha concretamente allegato al riguardo ed inoltre nessun comportamento ostativo è mai stato posto in essere dalla parte attrice nemmeno ai fini del c.d. giusto processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 1135 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
• Rigetta ogni ulteriore domanda.
Si eseguano le formalità di legge.
Così deciso in Cassino, 24/10/2025
Il Giudice Unico
NI TT
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa NI TT, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 1135 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CECE GIUSEPPE presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti TT
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati CANTONE FRANCESCA ANDREA,
AR RI e IO IA, con elezione di domicilio, anche digitale, giusta mandato in atti Convenuta
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza che precede.
1
FATTO E DIRITTO in concisa esposizione
Il presente procedimento, instaurato con rituale atto di citazione notificato il 4 febbraio 2020, si fonda sulle domande attoree conseguenti ad alcune dedotte irregolarità contrattuali
(indeterminatezza del tasso di interesse applicato, usura, anatocismo) concernenti il contratto di mutuo fondiario, quarantennale, per l'importo complessivo di €160.000,00 e piano di ammortamento alla francese, erogato nel maggio 2016 dalla , il cui Controparte_2 credito insoluto veniva ceduto alla odierna convenuta.
Deduceva l'attore di aver cessato, dopo il regolare pagamento della cento undicesima rata ad agosto 2015, i successivi pagamenti a causa delle sopra indicate irregolarità contrattuali e formulava, con l'atto introduttivo, le seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE E DICHIARARE
l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato nel contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep.
N. 101033 stipulato dal Notaio in data 16 maggio 2006, per i motivi esposti in Persona_1 narrativa E PER L'EFFETTO DICHIARARE la nullità del contratto di mutuo Racc. 26761 –
Rep. N. 101033 stipulato dal Notaio in data 16 maggio 2006, ovvero della Persona_1 clausola indicante gli interessi da applicare e conseguentemente dichiarare che il Signor dovrà restituire unicamente la sorte concessa in mutuo dalla Parte_1
Banca, decurtata delle somme versate sino ad ora, senza alcuna somma dovuta a titolo di interesse;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la violazione dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo del contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep. N. 101033 stipulato dal Notaio
[...]
in data 16 maggio 2006, per i motivi meglio esposti in narrativa E PER L'EFFETTO Per_1
DICHIARARE la gratuità del contratto di mutuo in oggetto e che pertanto il Signor
[...] dovrà restituire unicamente la sorte della somma concessa dalla Banca Parte_2 decurtata delle somme sino ad oggi corrisposte;
3) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza di usura, ex art. 1815 II comma c.c., nel contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep. N.
101033 stipulato dal Notaio in data 16 maggio 2006, per i motivi esposti in Persona_1 narrativa E PER L'EFFETTO DICHIARARE ex art. 1815 II comma c.c. la nullità delle clausole
2 relative alle pattuizioni di interessi usurari e quindi dichiarare che il Signor
[...] dovrà restituire unicamente la sorte concessa in mutuo dalla Banca, decurtata Parte_1 delle somme versate sino ad ora, senza alcuna somma dovuta a titolo di interesse;
In via
SUBORDINATA: 1) ACCERTARE E DICHIARARE l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato nel contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep. N. 101033 stipulato dal Notaio
[...]
in data 16 maggio 2006, per i motivi esposti in narrativa E PER L'EFFETTO Per_1
DICHIARARE la nullità del contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep. N. 101033 stipulato dal
Notaio in data 16 maggio 2006, ovvero della clausola indicante gli interessi da Persona_1 applicare e conseguentemente dichiarare che il Signor dovrà Parte_1 restituire unicamente la sorte concessa in mutuo dalla Banca con l'applicazione del tasso di interesse legale a far data dal giorno della stipula del contratto di mutuo, decurtata delle somme versate sino ad ora;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la violazione dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo del contratto di mutuo Racc. 26761 – Rep. N. 101033 stipulato dal
Notaio in data 16 maggio 2006, per i motivi meglio esposti in narrativa E PER Persona_1
L'EFFETTO DICHIARARE che il Signor dovrà restituire Parte_1 unicamente la sorte concessa in mutuo dalla Banca, con l'applicazione del tasso di interesse legale a far data dal giorno della stipula del contratto di mutuo, tenendo conto, e quindi decurtando, le somme versate a titolo di interesse sino ad oggi;
3) ACCERTARE E
DICHIARARE la sussistenza di usura ex art. 1815, II comma, c.c. nel contratto di mutuo Racc.
26761 – Rep. N. 101033 stipulato dal Notaio in data 16 maggio 2006, per i Persona_1 motivi esposti in narrativa E PER L'EFFETTO DICHIARARE che il Signor
[...] dovrà restituire unicamente la sorte concessa in mutuo dalla Banca, tenendo Parte_1 conto, e quindi decurtando, le somme versate a titolo di interesse sino ad oggi.”, oltre istruttorie e spese di lite.
La convenuta, costituitasi ritualmente in giudizio, contestava le avverse deduzioni e domande, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con il favore delle spese di lite e condanna della parte attrice per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, cpc commi 1 e 3.
Concessi i termini per memorie, ex art. 183, 6° comma, cpc la causa veniva istruita mediante la acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento, come chiesto, della
C.T.U. tecnico contabile.
All'esito della disamina della relazione tecnica alla presenza anche della CTU, dopo la
3 precisazione delle conclusioni e concessione dei termini per note conclusive si perveniva alla odierna udienza alla quale le parti, ribadite le conclusioni come da verbale che precede, discutevano la causa oralmente ex art. 281 sexies cpc.
Secondo questo Giudice le domande attoree non possono trovare accoglimento.
La consulenza tecnica d'ufficio, espletata dalla dott.ssa nel pieno rispetto Persona_2 del contraddittorio, seguendo un metodo di analisi e calcolo coerente nonché privo di apparenti vizi logici, ha riscontrato un TEG non oltre il tasso soglia usura;
un TAEG privo di profili di indeterminatezza e un tasso di mora entro la soglia usura. In considerazione dell'ampio dibattito ed orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa la presenza di anatocismo nei mutui con ammortamento alla francese, come nel caso di specie, l'ausiliaria ha effettuato le varie ipotesi di calcolo al fine di offrire risposta tecnica in base a ciascun orientamento.
La questione relativa ai profili di invalidità dei mutui con ammortamento alla francese, molto complessa a livello tecnico e fortemente dibattuta sia in ambito giurisprudenziale che dottrinario con conseguente insorgenza di contrastanti orientamenti, è stata oggetto di intervento da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite nel maggio 2024 con sentenza con la quale, con riferimento ai mutui a tasso fisso, ha espresso il seguente principio di diritto : “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (SU 15130\2024). .
Nel caso di specie, invece, ci troviamo di fronte ad un mutuo a tasso variabile come evidenziato anche nella relazione di CTU sulla base del contratto e degli allegati prodotti dalle parti ed analizzati.
Con riferimento al caso che, dunque, in concreto ci occupa, ritiene questo Giudice di poter dare applicazione ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sopra indicata Sentenza
n. 15130\2024 in virtù del recente intervento della Prima Sezione Civile della Cort di
Cassazione che ha chiarito che i principi affermati nella sopra indicata sentenza delle Sezioni
Unite valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile (Cass.
7382 del 19 marzo 2025).
4 Nell'estendere ai mutui a tasso variabile, come è quello in esame, i principi sopra indicati espressi a maggio 2024 dalle Sezioni Unite con riferimento a quelli a tasso fisso, la Corte di
Cassazione ha, in particolare, fornito chiarimenti dirimenti ai fini del rigetto delle domande attoree come precisate.
La Suprema Corte ha infatti evidenziato che non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. Inoltre, ha rilevato che se il piano di ammortamento riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto. La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile” (Cass.
7382\2025).
Nel caso di specie, in cui la documentazione prodotta, come è rimasto incontestato, comprova la sussistenza dei requisiti valorizzati da ultimo dalla Suprema Corte per i mutui a tasso variabile, al fine di escludere la generazione di effetti anatocistici, deve anche escludersi qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza con conseguente esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico dell'istituto mutuante. Le eventuali ulteriori questioni restano assorbite.
5 Le domande attoree, pertanto, non possono che essere rigettate alla luce dei recenti interventi della Suprema Corte volti a dirimere i precedenti contrastanti orientamenti, interventi che costituiscono valida ragione per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le spese di CTU, come liquidate con il decreto in atti, vengono invece poste definitivamente a carico della parte attrice-
Non sussistono gli estremi per la condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata: parte convenuta nulla ha concretamente allegato al riguardo ed inoltre nessun comportamento ostativo è mai stato posto in essere dalla parte attrice nemmeno ai fini del c.d. giusto processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 1135 2020 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
• Rigetta ogni ulteriore domanda.
Si eseguano le formalità di legge.
Così deciso in Cassino, 24/10/2025
Il Giudice Unico
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