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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/12/2025, n. 7878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7878 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Marco Ulzega Consigliere relatore
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3406/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariacesaria Angiuli, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari, Via Vaccaro n. 2
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del p.t.
[...] CP_2
APPELLATO contumace
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa il 20 dicembre 2024 dal Tribunale di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel procedimento iscritto al n. 39443/2023 R.G. – diniego rilascio di visto per ricongiungimento familiare con titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico Conclusioni:
“In via principale accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n. 19521 del 23/12/2024, ordinare al Controparte_1
e alla competente Ambasciata d'Italia a Beirut (Libano) di rilasciare in
[...]
favore di nata a [...] il [...], il visto d'ingresso per Parte_2
ricongiungimento familiare con in subordine accogliere il presente appello e Parte_1
in riforma della sentenza n.19521 del 23/12/2024, compensare fra le parti le spese del giudizio di primo grado, per le ragioni esposte nell'atto di appello. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
nato in [...] il [...], con ricorso ex artt. 281 Parte_1
undecies comma 2 c.p.c. e 30 comma 6, D.lgs. 286/98 impugnava innanzi al
Tribunale di Roma il provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Beirut il 6 agosto 2024, con il quale gli era stato negato il visto per motivi familiari al fine dell'ottenimento del ricongiungimento familiare con la moglie Parte_2
(n. Beirut, 17 giugno 1998), in quanto il ricorrente avrebbe dovuto fornire adeguata e sufficiente documentazione comprovante l'effettiva relazione affettiva con la coniuge e documentazione comprovante l'invio di denaro come prova di coniuge a carico.
Il ricorrente lamentava:
1) Violazione di legge: artt.29 e 29-bis del d.lgs. n.286/1998, sul diritto all'unità familiare come diritto umano fondamentale
2) Violazione della disciplina legale in materia di ricongiungimento familiare dei rifugiati
Pag. 2 di 9 Chiedeva di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del visto per motivi familiari, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con sentenza emessa il 20 dicembre 2024, il Tribunale Ordinario di Roma rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Avverso detta sentenza propone appello il , con atto di Pt_1
citazione notificato il 23 giugno 2025, lamentando:
1) Violazione di legge: artt.29 e 29-bis del d.lgs. n.286/1998, sul diritto all'unità familiare come diritto umano fondamentale
2) Violazione della disciplina legale in materia di ricongiungimento familiare dei rifugiati
In particolare, l'appellante ritiene che il Primo Giudice abbia omesso di considerare gli allegati comprovanti l'esistenza e la veridicità del matrimonio e che il diritto al ricongiungimento familiare è un diritto soggettivo pieno, non oggetto a concessione e di conseguenza, la discrezionalità della rappresentanza diplomatica deve limitarsi alla verifica della autenticità formale della documentazione prodotta per il rilascio del visto. Inoltre, l'appellante ritiene che sia stato del tutto trascurato il proprio status di rifugiato, nonostante la disciplina unionale e nazionale (considerando n. 8 della Direttiva
2003/86/CE) preveda un evidente favor nei confronti del ricongiungimento della persona rifugiata con i propri familiari.
L'appellante insiste nel chiedere di accertare il diritto del ricorrente al rilascio del visto per motivi familiari, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
Il Presidente di questa Sezione in data 15 luglio 2025 ha designato il
Consigliere Relatore della causa e con decreto del 13 ottobre 2025 ha disposto
Pag. 3 di 9 la sostituzione dell'udienza fissata per il 13 novembre 2025 con il deposito di brevi note fino al giorno antecedente alla data di udienza indicata.
L'appellato, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Procuratore Generale in data 9 novembre 2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
L'appellante in data 12 novembre 2025 ha depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa da questa Corte in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia del Tribunale
Ordinario per omessa valutazione degli allegati probatori attestanti l'esistenza e la validità del vincolo coniugale. Rileva, altresì, che il diritto al ricongiungimento familiare costituisce diritto soggettivo pieno, sicché la discrezionalità della rappresentanza diplomatica deve limitarsi alla verifica dell'autenticità formale della documentazione prodotta per il rilascio del visto.
Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la richiesta di ricongiungimento familiare deve essere respinta quando risulti accertato che il matrimonio sia stato contratto allo scopo esclusivo di consentire l'ingresso o la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato;
tale clausola di chiusura, coerente con l'esigenza di prevenire condotte elusive dell'ordinamento e di tutelare l'autenticità dei vincoli familiari, impone al giudice di verificare in concreto la genuinità del legame, mediante un apprezzamento complessivo, logico e coerente, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
Pag. 4 di 9 Nel caso di specie, l'insieme degli elementi raccolti non solo non corrobora l'esistenza di una relazione coniugale effettiva, ma concorre a delineare un quadro univoco di strumentalità del vincolo. La documentazione prodotta si limita a una decina di messaggi WhatsApp scambiati nell'arco di una singola giornata e con contenuto meramente affettivo, privi di riferimenti a una quotidianità condivisa, a progetti comuni, a pianificazioni di vita o a quell'ordito di interazioni ripetute e situate nel tempo che usualmente connotano un rapporto coniugale reale;
la sostanziale episodicità, l'assenza di continuità temporale e la natura esclusivamente effusiva di tali scambi ne comprimono drasticamente la valenza dimostrativa, trattandosi di materiale facilmente producibile e intrinsecamente modesto sul piano probatorio, soprattutto in difetto di più ampie estrazioni che collochino i messaggi in un arco cronologico significativo e verificabile.
A ciò si aggiunge la scarsa affidabilità delle dichiarazioni rese dalla coniuge dell'appellante dinanzi alla rappresentanza diplomatica italiana a Beirut: esse risultano sintetiche, poco circostanziate e prive di riscontri, fino al punto di non saper indicare la data esatta del matrimonio, circostanza che, pur non essendo di per sé decisiva, incide in maniera rilevante sulla credibilità del dichiarante, posto che la memoria della celebrazione delle nozze rappresenta un dato identitario essenziale nella sfera personale dei coniugi e la sua mancata padronanza denota un grado di conoscenza reciproca minimale.
Altresì, le rimesse economiche in favore della Sig.ra risultano Parte_2
concentrate a ridosso della presentazione dell'istanza di visto, evidenza temporale che, lungi dal dimostrare una stabile contribuzione ai bisogni del nucleo, ne rivela il carattere strumentale e funzionale all'attivazione del procedimento amministrativo.
Pag. 5 di 9 Va evidenziato che l'appellante avrebbe potuto fornire elementi tipicamente rivelatori di una vita coniugale effettiva: documentazione di frequentazioni pregresse e prolungate, tracce di coabitazione o quantomeno di convivenza di fatto in periodi significativi, viaggi o visite reciproche attestati da titoli e timbri, corrispondenza sostanziosa distribuita nel tempo, fotografie non estemporanee ma riferibili a contesti diversi e a differenti momenti della relazione, testimonianze qualificate provenienti da soggetti terzi che abbiano avuto conoscenza diretta della coppia nonché evidenze di progettualità condivisa.
Va, inoltre, richiamata la rilevanza sistematica della distinzione – chiarita dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 3234/2018 – tra matrimonio c.d.
“combinato” e matrimonio fittizio: il primo, ove retto da genuina volontà coniugale e proiezione verso una vita comune, non è ontologicamente illecito;
il secondo, al contrario, difetta del sostrato affettivo e progettuale ed è contratto ad esclusiva finalità elusiva. Nel caso in esame, né sono state dedotte ingerenze familiari nella organizzazione delle nozze che possano, quantomeno in via ipotetica, collocare il rapporto nella fenomenologia del matrimonio combinato, né, soprattutto, emergono tracce della finalità propria del matrimonio di costituire un nucleo familiare effettivo.
Non giova evocare una diversa concezione culturale del vincolo: pur essendo precluse valutazioni ancorate a canoni occidentali, rimane indefettibile – quale nucleo minimo comune – la necessità di un legame affettivo autentico o, almeno, di una pregressa conoscenza idonea a fondare un progetto di vita familiare;
diversamente opinando, il controllo di legalità imposto dall'art. 29
T.U.I. si risolverebbe in una mera fictio iuris, come correttamente evidenziato dal Primo Giudice.
Pag. 6 di 9 L'insieme degli elementi richiamati integra, dunque, presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729
c.c.: gravità, poiché ciascun indice incide direttamente su aspetti centrali della genuinità del rapporto;
precisione, in quanto i fatti-indice sono puntuali e verificabili (datazione delle rimesse, contenuto/numero dei messaggi, dichiarazioni rese in sede consolare); concordanza, giacché le plurime circostanze, considerate nel loro intreccio, convergono verso un'unica spiegazione ragionevole, ossia la strumentalità del matrimonio al rilascio del visto.
In secondo luogo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ordinario abbia omesso di considerare il proprio status di rifugiato in violazione della normativa unionale e nazionale che, come chiarito dal considerando n. 8 della
Direttiva 2003/86/CE, prevede un favor per il ricongiungimento familiare del titolare di protezione internazionale.
È indubbio che la normativa europea e interna riconosca una particolare attenzione ai rifugiati, in ragione della loro condizione di vulnerabilità e della necessità di garantire il diritto all'unità familiare;
tuttavia, tale favor non si traduce in un automatismo né in un abbattimento dei requisiti sostanziali previsti per il ricongiungimento. L'art. 29 del D.lgs. n. 286/1998, come sopra riportato, subordina il rilascio del visto alla verifica che il matrimonio non sia stato contratto al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato. La “attenzione particolare” prevista per i rifugiati, richiamata anche dall'art. 12 della Direttiva e dall'art. 28 del T.U.I., si riferisce a facilitazioni procedurali e alla possibilità di deroghe in materia di requisiti economici o di alloggio, ma non incide sulla necessità di accertare la genuinità del vincolo coniugale, che rimane presupposto indefettibile per evitare abusi
Pag. 7 di 9 dell'istituto. Diversamente opinando, si introdurrebbe un privilegio incompatibile con la ratio della normativa, che mira a tutelare l'unità familiare reale e non a legittimare matrimoni fittizi. Lo status di rifugiato, pur rilevante ai fini della protezione internazionale, non può nel caso concreto eludere i requisiti essenziali di veridicità del matrimonio, né giustificare una valutazione attenuata delle prove. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare la genuinità del rapporto, limitandosi a dedurre il proprio status senza allegare prove concrete di vita coniugale effettiva;
tale omissione non può essere colmata dal mero richiamo alla condizione di rifugiato, che non costituisce titolo autonomo per il ricongiungimento, ma solo fattore di semplificazione procedurale.
In definitiva, l'appello proposto da non può trovare Parte_1
accoglimento, stante la totale assenza di elementi idonei a comprovare la genuinità e la veridicità del vincolo matrimoniale, requisito indefettibile ai fini del riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato e per l'effetto, deve essere confermata la sentenza impugnata.
Spese compensate, in ragione della complessità del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da Parte_1
nato in [...] il [...] con atto di citazione notificato il 23 giugno 2025, avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma –
XVIII Sezione Civile il 20 dicembre 2024, acquisito il parere del P.G., così dispone:
Pag. 8 di 9 1) Rigetta l'appello;
2) Spese compensate;
Così deciso in Roma, 13 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
dott. Marco Ulzega dott.ssa Sofia Rotunno
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Marco Ulzega Consigliere relatore
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3406/2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariacesaria Angiuli, C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari, Via Vaccaro n. 2
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del p.t.
[...] CP_2
APPELLATO contumace
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa il 20 dicembre 2024 dal Tribunale di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel procedimento iscritto al n. 39443/2023 R.G. – diniego rilascio di visto per ricongiungimento familiare con titolare di un permesso di soggiorno per asilo politico Conclusioni:
“In via principale accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n. 19521 del 23/12/2024, ordinare al Controparte_1
e alla competente Ambasciata d'Italia a Beirut (Libano) di rilasciare in
[...]
favore di nata a [...] il [...], il visto d'ingresso per Parte_2
ricongiungimento familiare con in subordine accogliere il presente appello e Parte_1
in riforma della sentenza n.19521 del 23/12/2024, compensare fra le parti le spese del giudizio di primo grado, per le ragioni esposte nell'atto di appello. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
nato in [...] il [...], con ricorso ex artt. 281 Parte_1
undecies comma 2 c.p.c. e 30 comma 6, D.lgs. 286/98 impugnava innanzi al
Tribunale di Roma il provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Beirut il 6 agosto 2024, con il quale gli era stato negato il visto per motivi familiari al fine dell'ottenimento del ricongiungimento familiare con la moglie Parte_2
(n. Beirut, 17 giugno 1998), in quanto il ricorrente avrebbe dovuto fornire adeguata e sufficiente documentazione comprovante l'effettiva relazione affettiva con la coniuge e documentazione comprovante l'invio di denaro come prova di coniuge a carico.
Il ricorrente lamentava:
1) Violazione di legge: artt.29 e 29-bis del d.lgs. n.286/1998, sul diritto all'unità familiare come diritto umano fondamentale
2) Violazione della disciplina legale in materia di ricongiungimento familiare dei rifugiati
Pag. 2 di 9 Chiedeva di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del visto per motivi familiari, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con sentenza emessa il 20 dicembre 2024, il Tribunale Ordinario di Roma rigettava il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Avverso detta sentenza propone appello il , con atto di Pt_1
citazione notificato il 23 giugno 2025, lamentando:
1) Violazione di legge: artt.29 e 29-bis del d.lgs. n.286/1998, sul diritto all'unità familiare come diritto umano fondamentale
2) Violazione della disciplina legale in materia di ricongiungimento familiare dei rifugiati
In particolare, l'appellante ritiene che il Primo Giudice abbia omesso di considerare gli allegati comprovanti l'esistenza e la veridicità del matrimonio e che il diritto al ricongiungimento familiare è un diritto soggettivo pieno, non oggetto a concessione e di conseguenza, la discrezionalità della rappresentanza diplomatica deve limitarsi alla verifica della autenticità formale della documentazione prodotta per il rilascio del visto. Inoltre, l'appellante ritiene che sia stato del tutto trascurato il proprio status di rifugiato, nonostante la disciplina unionale e nazionale (considerando n. 8 della Direttiva
2003/86/CE) preveda un evidente favor nei confronti del ricongiungimento della persona rifugiata con i propri familiari.
L'appellante insiste nel chiedere di accertare il diritto del ricorrente al rilascio del visto per motivi familiari, con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
Il Presidente di questa Sezione in data 15 luglio 2025 ha designato il
Consigliere Relatore della causa e con decreto del 13 ottobre 2025 ha disposto
Pag. 3 di 9 la sostituzione dell'udienza fissata per il 13 novembre 2025 con il deposito di brevi note fino al giorno antecedente alla data di udienza indicata.
L'appellato, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Procuratore Generale in data 9 novembre 2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
L'appellante in data 12 novembre 2025 ha depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa da questa Corte in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, l'appellante deduce l'erroneità della pronuncia del Tribunale
Ordinario per omessa valutazione degli allegati probatori attestanti l'esistenza e la validità del vincolo coniugale. Rileva, altresì, che il diritto al ricongiungimento familiare costituisce diritto soggettivo pieno, sicché la discrezionalità della rappresentanza diplomatica deve limitarsi alla verifica dell'autenticità formale della documentazione prodotta per il rilascio del visto.
Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, la richiesta di ricongiungimento familiare deve essere respinta quando risulti accertato che il matrimonio sia stato contratto allo scopo esclusivo di consentire l'ingresso o la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato;
tale clausola di chiusura, coerente con l'esigenza di prevenire condotte elusive dell'ordinamento e di tutelare l'autenticità dei vincoli familiari, impone al giudice di verificare in concreto la genuinità del legame, mediante un apprezzamento complessivo, logico e coerente, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
Pag. 4 di 9 Nel caso di specie, l'insieme degli elementi raccolti non solo non corrobora l'esistenza di una relazione coniugale effettiva, ma concorre a delineare un quadro univoco di strumentalità del vincolo. La documentazione prodotta si limita a una decina di messaggi WhatsApp scambiati nell'arco di una singola giornata e con contenuto meramente affettivo, privi di riferimenti a una quotidianità condivisa, a progetti comuni, a pianificazioni di vita o a quell'ordito di interazioni ripetute e situate nel tempo che usualmente connotano un rapporto coniugale reale;
la sostanziale episodicità, l'assenza di continuità temporale e la natura esclusivamente effusiva di tali scambi ne comprimono drasticamente la valenza dimostrativa, trattandosi di materiale facilmente producibile e intrinsecamente modesto sul piano probatorio, soprattutto in difetto di più ampie estrazioni che collochino i messaggi in un arco cronologico significativo e verificabile.
A ciò si aggiunge la scarsa affidabilità delle dichiarazioni rese dalla coniuge dell'appellante dinanzi alla rappresentanza diplomatica italiana a Beirut: esse risultano sintetiche, poco circostanziate e prive di riscontri, fino al punto di non saper indicare la data esatta del matrimonio, circostanza che, pur non essendo di per sé decisiva, incide in maniera rilevante sulla credibilità del dichiarante, posto che la memoria della celebrazione delle nozze rappresenta un dato identitario essenziale nella sfera personale dei coniugi e la sua mancata padronanza denota un grado di conoscenza reciproca minimale.
Altresì, le rimesse economiche in favore della Sig.ra risultano Parte_2
concentrate a ridosso della presentazione dell'istanza di visto, evidenza temporale che, lungi dal dimostrare una stabile contribuzione ai bisogni del nucleo, ne rivela il carattere strumentale e funzionale all'attivazione del procedimento amministrativo.
Pag. 5 di 9 Va evidenziato che l'appellante avrebbe potuto fornire elementi tipicamente rivelatori di una vita coniugale effettiva: documentazione di frequentazioni pregresse e prolungate, tracce di coabitazione o quantomeno di convivenza di fatto in periodi significativi, viaggi o visite reciproche attestati da titoli e timbri, corrispondenza sostanziosa distribuita nel tempo, fotografie non estemporanee ma riferibili a contesti diversi e a differenti momenti della relazione, testimonianze qualificate provenienti da soggetti terzi che abbiano avuto conoscenza diretta della coppia nonché evidenze di progettualità condivisa.
Va, inoltre, richiamata la rilevanza sistematica della distinzione – chiarita dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 3234/2018 – tra matrimonio c.d.
“combinato” e matrimonio fittizio: il primo, ove retto da genuina volontà coniugale e proiezione verso una vita comune, non è ontologicamente illecito;
il secondo, al contrario, difetta del sostrato affettivo e progettuale ed è contratto ad esclusiva finalità elusiva. Nel caso in esame, né sono state dedotte ingerenze familiari nella organizzazione delle nozze che possano, quantomeno in via ipotetica, collocare il rapporto nella fenomenologia del matrimonio combinato, né, soprattutto, emergono tracce della finalità propria del matrimonio di costituire un nucleo familiare effettivo.
Non giova evocare una diversa concezione culturale del vincolo: pur essendo precluse valutazioni ancorate a canoni occidentali, rimane indefettibile – quale nucleo minimo comune – la necessità di un legame affettivo autentico o, almeno, di una pregressa conoscenza idonea a fondare un progetto di vita familiare;
diversamente opinando, il controllo di legalità imposto dall'art. 29
T.U.I. si risolverebbe in una mera fictio iuris, come correttamente evidenziato dal Primo Giudice.
Pag. 6 di 9 L'insieme degli elementi richiamati integra, dunque, presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729
c.c.: gravità, poiché ciascun indice incide direttamente su aspetti centrali della genuinità del rapporto;
precisione, in quanto i fatti-indice sono puntuali e verificabili (datazione delle rimesse, contenuto/numero dei messaggi, dichiarazioni rese in sede consolare); concordanza, giacché le plurime circostanze, considerate nel loro intreccio, convergono verso un'unica spiegazione ragionevole, ossia la strumentalità del matrimonio al rilascio del visto.
In secondo luogo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale ordinario abbia omesso di considerare il proprio status di rifugiato in violazione della normativa unionale e nazionale che, come chiarito dal considerando n. 8 della
Direttiva 2003/86/CE, prevede un favor per il ricongiungimento familiare del titolare di protezione internazionale.
È indubbio che la normativa europea e interna riconosca una particolare attenzione ai rifugiati, in ragione della loro condizione di vulnerabilità e della necessità di garantire il diritto all'unità familiare;
tuttavia, tale favor non si traduce in un automatismo né in un abbattimento dei requisiti sostanziali previsti per il ricongiungimento. L'art. 29 del D.lgs. n. 286/1998, come sopra riportato, subordina il rilascio del visto alla verifica che il matrimonio non sia stato contratto al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato. La “attenzione particolare” prevista per i rifugiati, richiamata anche dall'art. 12 della Direttiva e dall'art. 28 del T.U.I., si riferisce a facilitazioni procedurali e alla possibilità di deroghe in materia di requisiti economici o di alloggio, ma non incide sulla necessità di accertare la genuinità del vincolo coniugale, che rimane presupposto indefettibile per evitare abusi
Pag. 7 di 9 dell'istituto. Diversamente opinando, si introdurrebbe un privilegio incompatibile con la ratio della normativa, che mira a tutelare l'unità familiare reale e non a legittimare matrimoni fittizi. Lo status di rifugiato, pur rilevante ai fini della protezione internazionale, non può nel caso concreto eludere i requisiti essenziali di veridicità del matrimonio, né giustificare una valutazione attenuata delle prove. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito elementi idonei a dimostrare la genuinità del rapporto, limitandosi a dedurre il proprio status senza allegare prove concrete di vita coniugale effettiva;
tale omissione non può essere colmata dal mero richiamo alla condizione di rifugiato, che non costituisce titolo autonomo per il ricongiungimento, ma solo fattore di semplificazione procedurale.
In definitiva, l'appello proposto da non può trovare Parte_1
accoglimento, stante la totale assenza di elementi idonei a comprovare la genuinità e la veridicità del vincolo matrimoniale, requisito indefettibile ai fini del riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare.
Per tutti i motivi sopra esposti l'appello deve essere rigettato e per l'effetto, deve essere confermata la sentenza impugnata.
Spese compensate, in ragione della complessità del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da Parte_1
nato in [...] il [...] con atto di citazione notificato il 23 giugno 2025, avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma –
XVIII Sezione Civile il 20 dicembre 2024, acquisito il parere del P.G., così dispone:
Pag. 8 di 9 1) Rigetta l'appello;
2) Spese compensate;
Così deciso in Roma, 13 novembre 2025
IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE
dott. Marco Ulzega dott.ssa Sofia Rotunno
Pag. 9 di 9