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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1432/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2659/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da ricorrente1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza A. Frammartino, 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14094 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1058/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ricorrente1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 14094 dell'11 dicembre
2024, prot. n. 68629, emesso dal Comune di Monterotondo – Ufficio Tributi e notificato in data 30 dicembre
2024.
L'atto impugnato ha riguardato l'asserito omesso/parziale versamento della TARI per l'annualità 2019, con contestuale irrogazione di sanzioni, per un importo complessivo pari a euro 5.626,00, di cui euro 4.322,00
a titolo di tassa rifiuti, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
L'avviso è stato emesso in relazione a tre immobili ritenuti riconducibili alla società ricorrente, siti nel Comune di Monterotondo e così individuati:
– immobile in Indirizzo_1, categoria autorimesse e magazzini senza attività di vendita, superficie mq 100;
– immobile in Indirizzo_2, categoria alberghi con ristorante, superficie mq 972;
– area esterna in Indirizzo_2, superficie mq 42.
La ricorrente ha dedotto che l'avviso di accertamento è stato emesso sulla base dell'avviso di pagamento suppletivo n. 118843 del 18 dicembre 2023 per euro 5.053,00, già notificato in data 29 gennaio 2024, anch'esso impugnato con separato ricorso (definito con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 9499/2025 che ha dichiarato estinto il giudizio riguardo agli avvisi di pagamento suppletivi annualità 2019 e 2022), e che l'atto impugnato presenta motivazione per relationem ritenuta carente e difforme, in quanto i dati riportati nell'avviso di accertamento non coincidono integralmente con quelli contenuti nell'avviso di pagamento richiamato.
La società ha rappresentato di avere già corrisposto la TARI per l'annualità 2019 in forza di due precedenti avvisi di pagamento n. 10441 e n. 40342 notificati nel corso del medesimo anno, rispettivamente di euro
2.405,00 e di euro 1.670,00, deducendo la violazione del divieto di doppia imposizione.
Contesta la rettifica in aumento della superficie imponibile dell'immobile sito in Indirizzo_2, da mq 450 a mq 972, assumendo che la prima era indicata nei due citati avvisi di pagamento, che tale variazione in aumento non è stata adeguatamente motivata e che la superficie effettiva calpestabile risultante da perizia giurata del 22 marzo 2024 è pari a mq 566,69, per i quali il tributo, come detto, risulta già versato (infatti,
l'immobile identificato con i seguenti dati catastali: Foglio 45-particella 480-subalterno 501 è di proprietà di un soggetto diverso ed è ubicato in Indirizzo_1, quindi è stato inserito erroneamente nel computo della TARI).
Con riferimento all'area esterna in Indirizzo_2 di mq 42, la ricorrente eccepisce che l'importo della TARI è stato ridotto da € 1.111,55 (importo richiesto con l'avviso n. 118843) a € 380,28 e la categoria
è stata variata da “Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e pub” a “Alberghi con ristorante”, si presume a seguito della presentazione del ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 118843, poiché si tratta di un'aerea scoperta per la quale il Comune aveva applicato la tariffa TARI in misura errata, rispetto a quella che deve essere applicata in riferimento al Codice ATECO 55.1 Albergo con ristorante.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese, deducendo l'invalidità della motivazione per relationem, la violazione dell'art. 1 commi 641 e 642 della L. n. 147/2013, la violazione del principio generale del divieto di doppia imposizione, l'applicazione della tariffa TARI in misura difforme, rispetto a quella applicata all'attività principale in riferimento al Codice ATECO 55.1 Albergo con ristorante.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. L'ente resistente ha esposto che alla società ricorrente erano riconducibili i tre immobili indicati nell'atto e cioè:
1) Immobile sito in Indirizzo_2, di mq 42,00 (area esterna) avente prima categoria 22 (ristoranti), poi rettificata in categoria 7 (alberghi);
2) Immobile sito in Indirizzo_2, di mq. 972,00 avente categoria Alberghi con ristorante;
3) Immobile sito in Indirizzo_1 di mq. 100,00 avente categoria 'Autorimesse e magazzini senza attività di vendita.
L'immobile sub 2 era inizialmente iscritto a ruolo per mq 450,00 e la ricorrente ha corrisposto la Tari dovuta per la annualità 2019 in contestazione in relazione a detta superficie.
Successivamente però l'Ente impositore, a seguito di specifici accertamenti in loco, accertava la maggior superficie di mq 972,00; sul punto allega la relativa scheda rilievo del 28.08.2017, redatta da un tecnico incaricato in contraddittorio ed alla presenza di un referente della contribuente nonché planimetrie e foto rilievo, contestando la perizia di stima depositata da parte ricorrente che ritiene superata dagli esiti del predetto accertamento.
La ricorrente, in un primo momento, ha ricevuto il suppletivo tari per l'anno 2019 per complessivi euro
5.053,00 nel quale venivano recuperate le maggiori superfici da mq 450 a mq 972 (già accertate per le annualità 2014-16 con avviso n. 4495 del 2017), nonché la superficie di mq 100,00 relativa all'immobile sub n. 3) di Indirizzo_1, oltre al suppletivo per l'area esterna di mq 42,00 (detto atto è in effetti l'avviso prodotto dalla ricorrente l'allegato n. 2).
Successivamente, però, il Comune di Monterotondo, a seguito di ulteriori accertamenti e verifiche, variava la categoria dell'area esterna di mq 42,00 da categoria non domestica 22 "ristoranti, trattorie ...." in categoria.
7 "Alberghi con ristorante" (così come le superfici coperte dell'immobile al medesimo indirizzo) con conseguente discarico parziale: ecco quindi che alla società ricorrente veniva notificato l'avviso n. 118843 del 18.12.2023 rettificato pari a complessivi euro 4.322,00 (somma, dunque, correttamente intimata con l'impugnato accertamento).
Contesta tutti i motivi di doglianza della ricorrente, non essendoci nessuna duplicazione d'imposta.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, con cui ha replicato alle controdeduzioni del Comune, ribadendo le censure già formulate.
In particolare:
ha negato che l'avviso n. 118843 del 18/12/2023 rettificato di complessivi euro 4.322,00 le sia mai stato notificato, con conferma, quindi, della fondatezza del difetto di motivazione dell'accertamento impugnato;
l'avviso di accertamento n. 4495 del 30/10/2017 relativo a TARI 2014, 2015 e 2016 è stato impugnato congiuntamente all'avviso di accertamento n. 4494 e alla ingiunzione n. 16-2023-665, ed il ricorso è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con la sentenza n. 3754/2024 del 17/01/2024
Sez. 12 depositata il 18/03/2024 che ha acquisito autorità di giudicato;
ha contestato la natura e la valenza probatoria della documentazione prodotta dall'ente resistente, deducendo che la scheda di rilievo e le planimetrie allegate non risultano sottoscritte, sono prive di riferimenti certi agli immobili indicati nell'avviso di accertamento e non dimostrano l'effettivo svolgimento di un sopralluogo in contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si osserva che l'avviso di accertamento n. 14094/2024 risulta viziato da un insanabile difetto di motivazione per relationem, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
L'atto impositivo fonda la propria pretesa richiamando l'avviso di pagamento suppletivo n. 118843, ma nel corso del giudizio è emersa l'esistenza di due distinti atti recanti la medesima numerazione: l'uno datato
01.12.2023 (notificato alla ricorrente e da questa prodotto), l'altro datato 18.12.2023 (richiamato dal Comune nelle proprie controdeduzioni ed in atti).
Il Comune sostiene che l'accertamento si riferisca alla versione rettificata del 18.12.2023.
Tuttavia, la ricorrente ne ha fermamente negato la ricezione e l'Ente impositore non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica di tale secondo atto.
Ne consegue che l'avviso di accertamento rimanda a un atto presupposto mai legalmente entrato nella sfera di conoscenza del contribuente, rendendo la motivazione opaca e l'atto annullabile, atteso che i dati contenuti nell'accertamento non coincidono con l'unico avviso (quello dell'01.12.2023) effettivamente conosciuto dalla società ricorrente.
Nel merito, appaiono fondate le contestazioni relative alla determinazione delle superfici.
La variazione in aumento della superficie dell'immobile di Indirizzo_2 (da 450 mq a 972 mq) viene giustificata dal Comune sulla scorta di una "scheda di rilievo" del 28.08.2017.
Il Giudice, non condividendo in alcun modo quanto affermato sul punto dalla sentenza n. 9499/2025, ritiene che tale documento, tuttavia, non possa assurgere a prova certa della pretesa: la ricorrente ha evidenziato giustamente come tale rilievo sia un atto interno, senza un numero di protocollo, non redatto in contraddittorio attesa la mancanza di un verbale di sopralluogo, né sottoscritto dal suo rappresentante e mai menzionato nei precedenti atti impositivi.
Inoltre, da parte sua, la società ha prodotto una perizia giurata con allegate planimetrie che, pur essendo atto di parte, attesta una superficie calpestabile di gran lunga inferiore (mq 566,69), per la quale il tributo risultava già in parte assolto.
Infine, con riferimento all'immobile identificato con i dati catastali foglio 45, particella 480, sub. 501, lo stesso è ubicato in Indirizzo_1 e la ricorrente ne ha eccepito il difetto di soggettività passiva, risultando l'immobile di proprietà di un soggetto terzo. Tale circostanza, non specificamente contestata dal
Comune, conferma l'illegittimità dell'inserimento di tale cespite nel calcolo della TARI dovuta dalla società ricorrente1 s.r.l..
In forza del novellato art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, incombe sull'amministrazione l'onere di provare in modo puntuale e circostanziato i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso di specie, tale onere è rimasto del tutto inevaso, sia sotto il profilo procedurale (notifica dell'atto presupposto) che sostanziale (superfici e titolarità degli immobili). L'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, assorbe l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
DR ME
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2659/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da ricorrente1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza A. Frammartino, 4 00015 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14094 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1058/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ricorrente1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. 14094 dell'11 dicembre
2024, prot. n. 68629, emesso dal Comune di Monterotondo – Ufficio Tributi e notificato in data 30 dicembre
2024.
L'atto impugnato ha riguardato l'asserito omesso/parziale versamento della TARI per l'annualità 2019, con contestuale irrogazione di sanzioni, per un importo complessivo pari a euro 5.626,00, di cui euro 4.322,00
a titolo di tassa rifiuti, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica.
L'avviso è stato emesso in relazione a tre immobili ritenuti riconducibili alla società ricorrente, siti nel Comune di Monterotondo e così individuati:
– immobile in Indirizzo_1, categoria autorimesse e magazzini senza attività di vendita, superficie mq 100;
– immobile in Indirizzo_2, categoria alberghi con ristorante, superficie mq 972;
– area esterna in Indirizzo_2, superficie mq 42.
La ricorrente ha dedotto che l'avviso di accertamento è stato emesso sulla base dell'avviso di pagamento suppletivo n. 118843 del 18 dicembre 2023 per euro 5.053,00, già notificato in data 29 gennaio 2024, anch'esso impugnato con separato ricorso (definito con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma n. 9499/2025 che ha dichiarato estinto il giudizio riguardo agli avvisi di pagamento suppletivi annualità 2019 e 2022), e che l'atto impugnato presenta motivazione per relationem ritenuta carente e difforme, in quanto i dati riportati nell'avviso di accertamento non coincidono integralmente con quelli contenuti nell'avviso di pagamento richiamato.
La società ha rappresentato di avere già corrisposto la TARI per l'annualità 2019 in forza di due precedenti avvisi di pagamento n. 10441 e n. 40342 notificati nel corso del medesimo anno, rispettivamente di euro
2.405,00 e di euro 1.670,00, deducendo la violazione del divieto di doppia imposizione.
Contesta la rettifica in aumento della superficie imponibile dell'immobile sito in Indirizzo_2, da mq 450 a mq 972, assumendo che la prima era indicata nei due citati avvisi di pagamento, che tale variazione in aumento non è stata adeguatamente motivata e che la superficie effettiva calpestabile risultante da perizia giurata del 22 marzo 2024 è pari a mq 566,69, per i quali il tributo, come detto, risulta già versato (infatti,
l'immobile identificato con i seguenti dati catastali: Foglio 45-particella 480-subalterno 501 è di proprietà di un soggetto diverso ed è ubicato in Indirizzo_1, quindi è stato inserito erroneamente nel computo della TARI).
Con riferimento all'area esterna in Indirizzo_2 di mq 42, la ricorrente eccepisce che l'importo della TARI è stato ridotto da € 1.111,55 (importo richiesto con l'avviso n. 118843) a € 380,28 e la categoria
è stata variata da “Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e pub” a “Alberghi con ristorante”, si presume a seguito della presentazione del ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 118843, poiché si tratta di un'aerea scoperta per la quale il Comune aveva applicato la tariffa TARI in misura errata, rispetto a quella che deve essere applicata in riferimento al Codice ATECO 55.1 Albergo con ristorante.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria di spese, deducendo l'invalidità della motivazione per relationem, la violazione dell'art. 1 commi 641 e 642 della L. n. 147/2013, la violazione del principio generale del divieto di doppia imposizione, l'applicazione della tariffa TARI in misura difforme, rispetto a quella applicata all'attività principale in riferimento al Codice ATECO 55.1 Albergo con ristorante.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monterotondo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. L'ente resistente ha esposto che alla società ricorrente erano riconducibili i tre immobili indicati nell'atto e cioè:
1) Immobile sito in Indirizzo_2, di mq 42,00 (area esterna) avente prima categoria 22 (ristoranti), poi rettificata in categoria 7 (alberghi);
2) Immobile sito in Indirizzo_2, di mq. 972,00 avente categoria Alberghi con ristorante;
3) Immobile sito in Indirizzo_1 di mq. 100,00 avente categoria 'Autorimesse e magazzini senza attività di vendita.
L'immobile sub 2 era inizialmente iscritto a ruolo per mq 450,00 e la ricorrente ha corrisposto la Tari dovuta per la annualità 2019 in contestazione in relazione a detta superficie.
Successivamente però l'Ente impositore, a seguito di specifici accertamenti in loco, accertava la maggior superficie di mq 972,00; sul punto allega la relativa scheda rilievo del 28.08.2017, redatta da un tecnico incaricato in contraddittorio ed alla presenza di un referente della contribuente nonché planimetrie e foto rilievo, contestando la perizia di stima depositata da parte ricorrente che ritiene superata dagli esiti del predetto accertamento.
La ricorrente, in un primo momento, ha ricevuto il suppletivo tari per l'anno 2019 per complessivi euro
5.053,00 nel quale venivano recuperate le maggiori superfici da mq 450 a mq 972 (già accertate per le annualità 2014-16 con avviso n. 4495 del 2017), nonché la superficie di mq 100,00 relativa all'immobile sub n. 3) di Indirizzo_1, oltre al suppletivo per l'area esterna di mq 42,00 (detto atto è in effetti l'avviso prodotto dalla ricorrente l'allegato n. 2).
Successivamente, però, il Comune di Monterotondo, a seguito di ulteriori accertamenti e verifiche, variava la categoria dell'area esterna di mq 42,00 da categoria non domestica 22 "ristoranti, trattorie ...." in categoria.
7 "Alberghi con ristorante" (così come le superfici coperte dell'immobile al medesimo indirizzo) con conseguente discarico parziale: ecco quindi che alla società ricorrente veniva notificato l'avviso n. 118843 del 18.12.2023 rettificato pari a complessivi euro 4.322,00 (somma, dunque, correttamente intimata con l'impugnato accertamento).
Contesta tutti i motivi di doglianza della ricorrente, non essendoci nessuna duplicazione d'imposta.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, con cui ha replicato alle controdeduzioni del Comune, ribadendo le censure già formulate.
In particolare:
ha negato che l'avviso n. 118843 del 18/12/2023 rettificato di complessivi euro 4.322,00 le sia mai stato notificato, con conferma, quindi, della fondatezza del difetto di motivazione dell'accertamento impugnato;
l'avviso di accertamento n. 4495 del 30/10/2017 relativo a TARI 2014, 2015 e 2016 è stato impugnato congiuntamente all'avviso di accertamento n. 4494 e alla ingiunzione n. 16-2023-665, ed il ricorso è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma con la sentenza n. 3754/2024 del 17/01/2024
Sez. 12 depositata il 18/03/2024 che ha acquisito autorità di giudicato;
ha contestato la natura e la valenza probatoria della documentazione prodotta dall'ente resistente, deducendo che la scheda di rilievo e le planimetrie allegate non risultano sottoscritte, sono prive di riferimenti certi agli immobili indicati nell'avviso di accertamento e non dimostrano l'effettivo svolgimento di un sopralluogo in contraddittorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
In via preliminare, si osserva che l'avviso di accertamento n. 14094/2024 risulta viziato da un insanabile difetto di motivazione per relationem, in violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
L'atto impositivo fonda la propria pretesa richiamando l'avviso di pagamento suppletivo n. 118843, ma nel corso del giudizio è emersa l'esistenza di due distinti atti recanti la medesima numerazione: l'uno datato
01.12.2023 (notificato alla ricorrente e da questa prodotto), l'altro datato 18.12.2023 (richiamato dal Comune nelle proprie controdeduzioni ed in atti).
Il Comune sostiene che l'accertamento si riferisca alla versione rettificata del 18.12.2023.
Tuttavia, la ricorrente ne ha fermamente negato la ricezione e l'Ente impositore non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica di tale secondo atto.
Ne consegue che l'avviso di accertamento rimanda a un atto presupposto mai legalmente entrato nella sfera di conoscenza del contribuente, rendendo la motivazione opaca e l'atto annullabile, atteso che i dati contenuti nell'accertamento non coincidono con l'unico avviso (quello dell'01.12.2023) effettivamente conosciuto dalla società ricorrente.
Nel merito, appaiono fondate le contestazioni relative alla determinazione delle superfici.
La variazione in aumento della superficie dell'immobile di Indirizzo_2 (da 450 mq a 972 mq) viene giustificata dal Comune sulla scorta di una "scheda di rilievo" del 28.08.2017.
Il Giudice, non condividendo in alcun modo quanto affermato sul punto dalla sentenza n. 9499/2025, ritiene che tale documento, tuttavia, non possa assurgere a prova certa della pretesa: la ricorrente ha evidenziato giustamente come tale rilievo sia un atto interno, senza un numero di protocollo, non redatto in contraddittorio attesa la mancanza di un verbale di sopralluogo, né sottoscritto dal suo rappresentante e mai menzionato nei precedenti atti impositivi.
Inoltre, da parte sua, la società ha prodotto una perizia giurata con allegate planimetrie che, pur essendo atto di parte, attesta una superficie calpestabile di gran lunga inferiore (mq 566,69), per la quale il tributo risultava già in parte assolto.
Infine, con riferimento all'immobile identificato con i dati catastali foglio 45, particella 480, sub. 501, lo stesso è ubicato in Indirizzo_1 e la ricorrente ne ha eccepito il difetto di soggettività passiva, risultando l'immobile di proprietà di un soggetto terzo. Tale circostanza, non specificamente contestata dal
Comune, conferma l'illegittimità dell'inserimento di tale cespite nel calcolo della TARI dovuta dalla società ricorrente1 s.r.l..
In forza del novellato art. 7, comma 5-bis, D. Lgs. 546/1992, incombe sull'amministrazione l'onere di provare in modo puntuale e circostanziato i fatti costitutivi della pretesa. Nel caso di specie, tale onere è rimasto del tutto inevaso, sia sotto il profilo procedurale (notifica dell'atto presupposto) che sostanziale (superfici e titolarità degli immobili). L'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, assorbe l'esame di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda e dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
DR ME