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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2688 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa LI M. RI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5957/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ex art. 127 ter
c.p.c. e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, giusta procura Parte_1 speciale alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv. Paolo Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.6.2024, – all'esito dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, censurando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa Persona_1 fase di A.T.P.O. e lamentando, in particolare, come il predetto ausiliario, sebbene avesse riscontrato una obiettività funzionale motoria caratterizzata da una deambulazione possibile con l'utilizzo del bastone e da disfunzionalità articolari, aveva poi ritenuto il ricorrente non meritevole del diritto all'accompagnamento.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il ricorrente possiede il requisito sanitario utile ad ottenere l'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.02.2022; …”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
pagina 1 di 4 Rinnovate le operazioni peritali, per il tramite di altro C.T.U., all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Sempre in limine, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato
“...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento
...”.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, poi, “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav.
n. 20825/2014).
2.3. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Orbene, il dott. quale ausiliario officiato nel presente giudizio di opposizione, Persona_2 visitato l'assistibile e scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti ha riferito quanto segue: “In base all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all 'obiettività clinica rilevata, risulta che l 'istante della classe 1938, risulta allo stato affett o dalle seguenti infermità: “ Cardiopatia Parte_1 ipertensiva complicata da insufficienza valvolare mitro -tricuspidalica moderata. Fibrillazione Atriale in trattamento con
NAO e defibrillatore. Ipoacusia percettiva bilaterale grave compensata da protesi acustiche. Pregress a TURP e multiple
TURV per carcinoma uroteliale recidivato con recente posizionamento di sacche per nefrostomi a in idronefrosi bilaterale.
Grave deficit visivo in OO (OSx spento – Odx 1 - 2/10) per glaucoma. Poliartrosi”. Trattasi di affezioni in gran parte esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (24 - 2 -22) e dell e successiv e visit e da parte dell e prepost e
Commission i per l'accertamento dell' Invalidità Civile e dell'Handicap ( 5 - 3 - 2 2) che per la loro natura ed entità non pagina 2 di 4 comportavano allora il diritto del paziente al beneficio della indennità di accompagnamento in quanto ancora capace di una certa autonomia nella deambulazione e nell'espletamento dei comuni atti della vita quotidiana così come testimoniato dall'obiettività rilevata durante le visite presso le suddette Commissioni (5 - 3 -22), dall'obiettività rilevata da uno specialista neurologo presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) in data 14 - 6 -22 e confermata dalla visita di CTU del dr. effettuata in data 7 - 8 -23. Successivamente, per verosimile aggravamento del quadro clinico Per_1
(ingravescente limitazione funzionale della colonna e delle ginocchia, posizionamento di sacche per nefrostomia in idronefrosi bilaterale in data 25 -11 -24) e dell'acuità visiva (riscontro di VOD 1 - 2/10 e VOS zero in data 7 - 3 -24) si ritiene che tale diritto sia stato raggiunto con decorrenza almeno da marzo 2024. In conclusione si ritiene che al paziente possa essere concessa l'indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2024. …”.
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della vita Parte_1 quotidiana e bisognevole di assistenza continua da marzo 2024.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario per Parte_1 godere dell'indennità di accompagnamento da marzo 2024.
3. Le spese di lite – comprese quelle della fase di A.T.P.O. – vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva nono solo a quella di presentazione della domanda amministrativa (24.2.2022), ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento tecnico preventivo avvenuto in data 7.7.2022 (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1° marzo 2025, n. 5422).
Si configura, pertanto, una situazione processuale qualificabile come soccombenza parziale sul piano temporale, poiché “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass. Sez.
Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase) liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 3 di 4 a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere da marzo 2024;
b) compensa integralmente le spese di lite, comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone le spese di c.t.u. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LI M. RI
pagina 4 di 4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa LI M. RI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5957/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ex art. 127 ter
c.p.c. e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso, giusta procura Parte_1 speciale alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto – Avv. Paolo Sedda, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.6.2024, – all'esito dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'indennità di accompagnamento e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, censurando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. nominato nella pregressa Persona_1 fase di A.T.P.O. e lamentando, in particolare, come il predetto ausiliario, sebbene avesse riscontrato una obiettività funzionale motoria caratterizzata da una deambulazione possibile con l'utilizzo del bastone e da disfunzionalità articolari, aveva poi ritenuto il ricorrente non meritevole del diritto all'accompagnamento.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che il ricorrente possiede il requisito sanitario utile ad ottenere l'indennità di accompagnamento sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.02.2022; …”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
pagina 1 di 4 Rinnovate le operazioni peritali, per il tramite di altro C.T.U., all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Sempre in limine, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento è concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite Commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato
“...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento
...”.
Come ripetutamente statuito dalla Suprema Corte, poi, “ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità” (ex plurimis, Cass. Sez. Lav.
n. 20825/2014).
2.3. Nella specie, le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – oltre che sufficientemente specifiche ed argomentate – s'appalesano, altresì, meritevoli di condivisione.
Orbene, il dott. quale ausiliario officiato nel presente giudizio di opposizione, Persona_2 visitato l'assistibile e scrutinata la documentazione sanitaria versata in atti ha riferito quanto segue: “In base all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all 'obiettività clinica rilevata, risulta che l 'istante della classe 1938, risulta allo stato affett o dalle seguenti infermità: “ Cardiopatia Parte_1 ipertensiva complicata da insufficienza valvolare mitro -tricuspidalica moderata. Fibrillazione Atriale in trattamento con
NAO e defibrillatore. Ipoacusia percettiva bilaterale grave compensata da protesi acustiche. Pregress a TURP e multiple
TURV per carcinoma uroteliale recidivato con recente posizionamento di sacche per nefrostomi a in idronefrosi bilaterale.
Grave deficit visivo in OO (OSx spento – Odx 1 - 2/10) per glaucoma. Poliartrosi”. Trattasi di affezioni in gran parte esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (24 - 2 -22) e dell e successiv e visit e da parte dell e prepost e
Commission i per l'accertamento dell' Invalidità Civile e dell'Handicap ( 5 - 3 - 2 2) che per la loro natura ed entità non pagina 2 di 4 comportavano allora il diritto del paziente al beneficio della indennità di accompagnamento in quanto ancora capace di una certa autonomia nella deambulazione e nell'espletamento dei comuni atti della vita quotidiana così come testimoniato dall'obiettività rilevata durante le visite presso le suddette Commissioni (5 - 3 -22), dall'obiettività rilevata da uno specialista neurologo presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) in data 14 - 6 -22 e confermata dalla visita di CTU del dr. effettuata in data 7 - 8 -23. Successivamente, per verosimile aggravamento del quadro clinico Per_1
(ingravescente limitazione funzionale della colonna e delle ginocchia, posizionamento di sacche per nefrostomia in idronefrosi bilaterale in data 25 -11 -24) e dell'acuità visiva (riscontro di VOD 1 - 2/10 e VOS zero in data 7 - 3 -24) si ritiene che tale diritto sia stato raggiunto con decorrenza almeno da marzo 2024. In conclusione si ritiene che al paziente possa essere concessa l'indennità di accompagnamento a decorrere dal marzo 2024. …”.
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto non in grado di compiere gli atti della vita Parte_1 quotidiana e bisognevole di assistenza continua da marzo 2024.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario per Parte_1 godere dell'indennità di accompagnamento da marzo 2024.
3. Le spese di lite – comprese quelle della fase di A.T.P.O. – vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo all'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva nono solo a quella di presentazione della domanda amministrativa (24.2.2022), ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo del procedimento tecnico preventivo avvenuto in data 7.7.2022 (v., da ultimo, Cass. Sez. Lav., 1° marzo 2025, n. 5422).
Si configura, pertanto, una situazione processuale qualificabile come soccombenza parziale sul piano temporale, poiché “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa” (Cass. Sez.
Lav., 5 settembre 2024, n. 23845).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase) liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 3 di 4 a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e per l'effetto dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento a decorrere da marzo 2024;
b) compensa integralmente le spese di lite, comprese quelle della fase di A.T.P.O.;
c) pone le spese di c.t.u. – liquidate con separati decreti – definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LI M. RI
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