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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12030/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 31.10.2025 da con il proc. e dom. avv. Michela Paulitti Parte_1
e con il proc. e dom. avv. Francesca Tutino Controparte_1
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 03.08.2024 in NT (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2024;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (30.10.2019), Per_1
minorenne;
Oggetto: separazione
consensuale - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 CP_1
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 03.08.2024 in
[...]
NT (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2024, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dà atto che la casa coniugale, già in proprietà esclusiva del sig.
, resterà a quest'ultimo che ivi permarrà in residenza, con tutti Parte_1 gli arredi ed il mobilio attualmente esistenti;
3) dà atto che a seguito dell'intervenuto rogito di acquisto, in proprietà esclusiva al sig. , dell'immobile sito in Tricesimo, Via Ugo Parte_1
Foscolo n.20/1, la sig.ra rilascerà con la figlia, la casa coniugale CP_1
e così insieme si trasferiranno nell'immobile da ultimo citato di Via Ugo
Foscolo n.20/1, che resterà nella completa disponibilità della sig.ra a titolo di comodato gratuito, sino a che la minore non sarà CP_1 maggiorenne, autonoma e indipendente economicamente ed ove ella trasferirà la sua residenza insieme a quella della figlia;
dà atto che la sig.ra si è impegnata a trasferirsi nel nuovo immobile con la CP_1 figlia minore, non appena lo stesso risulterà arredato, comunque entro la data del 31.10.2025, salvo diverso accordo di proroga del termine fra le parti;
dà atto che il sig. si impegna espressamente a rendere Parte_1
e mantenere l'immobile di cui sopra nella disponibilità della sig.ra a titolo di comodato gratuito, salvo espressa rinuncia della CP_1 stessa, sino a che la figlia (ora minore) non sarà maggiore di età, autonoma e indipendente economicamente, ovvero sino a che la stessa non avrà preso residenza o non si sarà comunque trasferita stabilmente altrove.
4) dà atto che l'immobile di cui al precedente punto 3) è stato acquistato dal sig. , di comune accordo fra i coniugi, proprio allo scopo Parte_1 sopra descritto, affinché potesse ivi trasferirsi la sig.ra , con la CP_1 figlia;
5) dà atto che, in relazione al predetto immobile, lasciato nella disponibilità a titolo di comodato gratuito alla sig.ra , l'arredo non CP_1 già esistente in loco verrà acquistato a cura e spese della sig.ra CP_1 medesima, anche in relazione agli arredi destinati all'utilizzo della minore negli spazi a lei destinati;
Per_1
6) dà atto che le spese condominiali, di utenza e servizio (ad esempio energia, gas, telefono, internet, rifiuti) relativi al predetto immobile di
Tricesimo Via Ugo Foscolo n.20/1, saranno a carico della sig.ra , CP_1 sino a che la stessa lo avrà in disponibilità;
7) dà atto che previo (già) intervenuto accordo fra i coniugi in relazione agli effetti personali ed agli altri mobili di competenza o di interesse della sig.ra , che la stessa asporterà immediatamente all'atto del CP_1 trasferimento nel nuovo immobile, la sig.ra potrà tenere presso CP_1 la casa coniugale quanto ancora di sua appartenenza (non già asportato)
e potrà, al bisogno, da là prelevarlo previo accordo con il sig. ; Parte_1
8) dispone l'affido condiviso tra i genitori della minore , Persona_2 con sua collocazione prevalente presso la madre, ovvero presso l'immobile di Tricesimo, Via Ugo Foscolo n.20/1 ove la sig.ra CP_1 trasferirà la sua residenza insieme alla figlia;
9) pone a carico del sig. ed a favore della sig.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della minore, il versamento in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie già note, della somma mensile di euro 580,00 (diconsi euro cinquecentottanta//00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) pone nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, il contributo alle spese straordinarie inerenti alla minore , Per_1 sulla scorta di quanto suggerito dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia e recepito dal Tribunale di Udine (prot. n. 3477/15 del
28.08.2015); dà atto che ciascun genitore dovrà provvedere al rimborso delle spese straordinarie nella quota di spettanza, entro la fine del mese successivo a quello di esibizione e/o comunicazione (anche via mail ordinaria o comunicazione breve di telefonia o messaggistica) della spesa medesima (necessaria e/o preventivamente concordata);
11) dà atto che i congedi parentali, così come previsti dalla normativa vigente in materia, saranno integralmente fruiti dalla sig.ra ; dà CP_1 atto che la sig.ra sarà, inoltre, destinataria in via esclusiva CP_1 dell'assegno unico universale per i figli, ovvero delle diverse corrispondenti forme di contribuzione per sostegno alla famiglia e/o alla genitorialità che dovessero essere normativamente previste in sostituzione e/o assorbimento dell'assegno unico universale per i figli;
dà atto che (per il resto) la minore rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori;
12) dispone che il sig. tenga con sé la minore a fine Parte_1 Per_1 settimana alternati, dalla mattina del sabato h. 10.00 alla mattina del lunedì, orario scolastico (quando sarà il padre ad accompagnare a scuola la minore), oltre ad una sera alla settimana (compreso il pernotto), dall'orario di fine scuola h. 16:15 sino alla mattina seguente, orario scolastico (quando sarà il padre ad accompagnare a scuola la minore) dispone che le sere di permanenza della minore presso il padre siano indicativamente fissate nella giornata di mercoledì (nelle settimane che termineranno con fine settimana di permanenza presso il padre), oppure nelle giornate di mercoledì e di venerdì (nelle settimane che termineranno con fine settimana di permanenza presso la madre); in ogni caso, dispone che nella giornata di mercoledì il padre (eventualmente con la collaborazione dei nonni paterni) prelevi la minore all'orario di fine scuola h. 16:15 e se ne occupi sino alla mattina seguente, orario scolastico (quando sarà il padre ad accompagnare a scuola la minore); dispone che nella giornata di venerdì, nei fine settimana di permanenza presso la madre, il padre (eventualmente con la collaborazione dei nonni paterni) prelevi la minore a scuola h. 16:15 e la tenga con sé fino alle h.
10:00 di sabato mattina tenute in considerazione le esigenze e gli interessi sportivi o comunque extra scolastici della minore e salvo modifiche concordate fra i genitori, secondo buona fede e spirito di reciproca collaborazione, anche in considerazione di possibili reciproci impedimenti lavorativi e/o impegni improrogabili dei genitori medesimi;
13) dispone che il padre tenga, inoltre, con sé la minore per un minimo di sette giorni consecutivi (data da comunicare alla madre entro il 15 maggio di ogni anno), durante le vacanze scolastiche estive, tenute in considerazione le esigenze e gli interessi sportivi o comunque extra scolastici della minore e salvo modifiche concordate fra i genitori, secondo buona fede e spirito di reciproca collaborazione anche in considerazione di reciproci impedimenti lavorativi e/o impegni improrogabili;
dispone che trascorra i periodi di vacanze Per_1 scolastiche di Natale e Pasqua in maniera alternata tra i genitori, con suddivisione e alternanza, in relazione alle feste Natalizie fra Natale e
Capodanno (nell'anno 2025, Natale con la mamma e Capodanno con il padre e negli anni successivi viceversa); il tutto, anche in relazione alle restanti festività, in considerazione delle esigenze ed interessi sportivi o comunque extra scolastici della minore e salvo modifiche concordate fra i genitori, secondo buona fede e spirito di reciproca collaborazione nell'interesse della minore;
14) dà atto che le parti, escluso quanto sopra previsto in relazione al contributo al mantenimento della minore, si dichiarano autosufficienti economicamente senza debenza di corresponsione di contributo o assegno alcuno;
15) dà atto che le parti intendono aver così definitivamente regolato i propri rapporti patrimoniali null'altro a pretendersi in ordine ad altri beni o consistenze già di proprietà esclusiva di ciascuno, secondo le reciproche capacità.
16) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.4, Parte Seconda, Serie
A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2024.
Udine, li 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 12030/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 31.10.2025 da con il proc. e dom. avv. Michela Paulitti Parte_1
e con il proc. e dom. avv. Francesca Tutino Controparte_1
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 03.08.2024 in NT (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2024;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (30.10.2019), Per_1
minorenne;
Oggetto: separazione
consensuale - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 CP_1
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 03.08.2024 in
[...]
NT (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2024, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dà atto che la casa coniugale, già in proprietà esclusiva del sig.
, resterà a quest'ultimo che ivi permarrà in residenza, con tutti Parte_1 gli arredi ed il mobilio attualmente esistenti;
3) dà atto che a seguito dell'intervenuto rogito di acquisto, in proprietà esclusiva al sig. , dell'immobile sito in Tricesimo, Via Ugo Parte_1
Foscolo n.20/1, la sig.ra rilascerà con la figlia, la casa coniugale CP_1
e così insieme si trasferiranno nell'immobile da ultimo citato di Via Ugo
Foscolo n.20/1, che resterà nella completa disponibilità della sig.ra a titolo di comodato gratuito, sino a che la minore non sarà CP_1 maggiorenne, autonoma e indipendente economicamente ed ove ella trasferirà la sua residenza insieme a quella della figlia;
dà atto che la sig.ra si è impegnata a trasferirsi nel nuovo immobile con la CP_1 figlia minore, non appena lo stesso risulterà arredato, comunque entro la data del 31.10.2025, salvo diverso accordo di proroga del termine fra le parti;
dà atto che il sig. si impegna espressamente a rendere Parte_1
e mantenere l'immobile di cui sopra nella disponibilità della sig.ra a titolo di comodato gratuito, salvo espressa rinuncia della CP_1 stessa, sino a che la figlia (ora minore) non sarà maggiore di età, autonoma e indipendente economicamente, ovvero sino a che la stessa non avrà preso residenza o non si sarà comunque trasferita stabilmente altrove.
4) dà atto che l'immobile di cui al precedente punto 3) è stato acquistato dal sig. , di comune accordo fra i coniugi, proprio allo scopo Parte_1 sopra descritto, affinché potesse ivi trasferirsi la sig.ra , con la CP_1 figlia;
5) dà atto che, in relazione al predetto immobile, lasciato nella disponibilità a titolo di comodato gratuito alla sig.ra , l'arredo non CP_1 già esistente in loco verrà acquistato a cura e spese della sig.ra CP_1 medesima, anche in relazione agli arredi destinati all'utilizzo della minore negli spazi a lei destinati;
Per_1
6) dà atto che le spese condominiali, di utenza e servizio (ad esempio energia, gas, telefono, internet, rifiuti) relativi al predetto immobile di
Tricesimo Via Ugo Foscolo n.20/1, saranno a carico della sig.ra , CP_1 sino a che la stessa lo avrà in disponibilità;
7) dà atto che previo (già) intervenuto accordo fra i coniugi in relazione agli effetti personali ed agli altri mobili di competenza o di interesse della sig.ra , che la stessa asporterà immediatamente all'atto del CP_1 trasferimento nel nuovo immobile, la sig.ra potrà tenere presso CP_1 la casa coniugale quanto ancora di sua appartenenza (non già asportato)
e potrà, al bisogno, da là prelevarlo previo accordo con il sig. ; Parte_1
8) dispone l'affido condiviso tra i genitori della minore , Persona_2 con sua collocazione prevalente presso la madre, ovvero presso l'immobile di Tricesimo, Via Ugo Foscolo n.20/1 ove la sig.ra CP_1 trasferirà la sua residenza insieme alla figlia;
9) pone a carico del sig. ed a favore della sig.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento della minore, il versamento in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie già note, della somma mensile di euro 580,00 (diconsi euro cinquecentottanta//00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) pone nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, il contributo alle spese straordinarie inerenti alla minore , Per_1 sulla scorta di quanto suggerito dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia e recepito dal Tribunale di Udine (prot. n. 3477/15 del
28.08.2015); dà atto che ciascun genitore dovrà provvedere al rimborso delle spese straordinarie nella quota di spettanza, entro la fine del mese successivo a quello di esibizione e/o comunicazione (anche via mail ordinaria o comunicazione breve di telefonia o messaggistica) della spesa medesima (necessaria e/o preventivamente concordata);
11) dà atto che i congedi parentali, così come previsti dalla normativa vigente in materia, saranno integralmente fruiti dalla sig.ra ; dà CP_1 atto che la sig.ra sarà, inoltre, destinataria in via esclusiva CP_1 dell'assegno unico universale per i figli, ovvero delle diverse corrispondenti forme di contribuzione per sostegno alla famiglia e/o alla genitorialità che dovessero essere normativamente previste in sostituzione e/o assorbimento dell'assegno unico universale per i figli;
dà atto che (per il resto) la minore rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori;
12) dispone che il sig. tenga con sé la minore a fine Parte_1 Per_1 settimana alternati, dalla mattina del sabato h. 10.00 alla mattina del lunedì, orario scolastico (quando sarà il padre ad accompagnare a scuola la minore), oltre ad una sera alla settimana (compreso il pernotto), dall'orario di fine scuola h. 16:15 sino alla mattina seguente, orario scolastico (quando sarà il padre ad accompagnare a scuola la minore) dispone che le sere di permanenza della minore presso il padre siano indicativamente fissate nella giornata di mercoledì (nelle settimane che termineranno con fine settimana di permanenza presso il padre), oppure nelle giornate di mercoledì e di venerdì (nelle settimane che termineranno con fine settimana di permanenza presso la madre); in ogni caso, dispone che nella giornata di mercoledì il padre (eventualmente con la collaborazione dei nonni paterni) prelevi la minore all'orario di fine scuola h. 16:15 e se ne occupi sino alla mattina seguente, orario scolastico (quando sarà il padre ad accompagnare a scuola la minore); dispone che nella giornata di venerdì, nei fine settimana di permanenza presso la madre, il padre (eventualmente con la collaborazione dei nonni paterni) prelevi la minore a scuola h. 16:15 e la tenga con sé fino alle h.
10:00 di sabato mattina tenute in considerazione le esigenze e gli interessi sportivi o comunque extra scolastici della minore e salvo modifiche concordate fra i genitori, secondo buona fede e spirito di reciproca collaborazione, anche in considerazione di possibili reciproci impedimenti lavorativi e/o impegni improrogabili dei genitori medesimi;
13) dispone che il padre tenga, inoltre, con sé la minore per un minimo di sette giorni consecutivi (data da comunicare alla madre entro il 15 maggio di ogni anno), durante le vacanze scolastiche estive, tenute in considerazione le esigenze e gli interessi sportivi o comunque extra scolastici della minore e salvo modifiche concordate fra i genitori, secondo buona fede e spirito di reciproca collaborazione anche in considerazione di reciproci impedimenti lavorativi e/o impegni improrogabili;
dispone che trascorra i periodi di vacanze Per_1 scolastiche di Natale e Pasqua in maniera alternata tra i genitori, con suddivisione e alternanza, in relazione alle feste Natalizie fra Natale e
Capodanno (nell'anno 2025, Natale con la mamma e Capodanno con il padre e negli anni successivi viceversa); il tutto, anche in relazione alle restanti festività, in considerazione delle esigenze ed interessi sportivi o comunque extra scolastici della minore e salvo modifiche concordate fra i genitori, secondo buona fede e spirito di reciproca collaborazione nell'interesse della minore;
14) dà atto che le parti, escluso quanto sopra previsto in relazione al contributo al mantenimento della minore, si dichiarano autosufficienti economicamente senza debenza di corresponsione di contributo o assegno alcuno;
15) dà atto che le parti intendono aver così definitivamente regolato i propri rapporti patrimoniali null'altro a pretendersi in ordine ad altri beni o consistenze già di proprietà esclusiva di ciascuno, secondo le reciproche capacità.
16) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.4, Parte Seconda, Serie
A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2024.
Udine, li 9.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini