TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1615/2022 L.P. Il Giudice, Dott. CH CI Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PIUNTI DANIELA per la parte ricorrente e dell'Avv. RACIOPPA SERGIO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 22/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di Giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa CH CI, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n.1615 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
(C.F.= , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), via Monsignor Romero, 1, presso lo studio dell'Avv. Daniela Piunti, che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), via Rio Fratta, 48/w, presso lo studio degli Avvocati Sergio Racioppa e Maria Vittoria Racioppa, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: subordinazione, mansioni superiori e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.12.2022 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che tra la sig.ra e il sig. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, Parte_1 Controparte_1 continuativo e ininterrotto e con le modalità in premessa, dal 1.1.2017 al 2.7.2022, ovvero dalla diversa data che verrà provata in giudizio;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente dall'inizio del rapporto, ha svolto le mansioni di cui al livello C Super del CCNL Personale Domestico, con conseguente diritto di beneficiare delle connesse differenze retributive per mensilità ordinarie, ratei di 13° mensilità, indennità per festività, permessi e ferie non goduti nonché per TRF e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento in suo favore, dell'importo risultante dall'aggiornamento dell'allegato prospetto di calcolo in applicazione degli art. 34 e ss. del CCNL Personale domestico e delle richiamate tabelle per il livello C Super, ovvero nell'importo che sarà ritenuto di Giustizia;
c) ovvero, in via gradata, per il caso di conferma del livello B Super, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione, con condanna del resistente al pagamento, delle differenze retributive per l'importo di euro 9.813,42 per come risultante dal conteggio allegato e parte integrante del presente ricorso, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dovuta in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, in ogni caso ritenuta proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost;
d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione, con condanna del resistente al pagamento, della somma di euro 1.200,00, ovvero del diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa o ritenuto di giustizia, a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità di maggio e giugno 2022; e) condannare il sig. a risarcire parte ricorrente del danno causato dalla omessa o Controparte_1 parziale contribuzione per quanto accertato in giudizio;
f) accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni della ricorrente e, per l'effetto, condannare il sig. al versamento in favore della Controparte_1 stessa della indennità di preavviso di cui all'art. 2118, 2° co. c.c., nonché della somma di euro 5.000,00 quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. ovvero nella diversa, maggiore o minor somma ritenuta giusta ed equa;
g) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, illiceità, annullabilità ex art. 1344 e 2113 c.c di eventuali rinunce ovvero transazioni sottoscritte inter partes. Con interessi legali e rivalutazione monetaria su tutti i capi di condanna, dalla decorrenza al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”. La ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa in favore di
[...] dall'1.1.2017 al 2.7.2022, presso l'abitazione di quest'ultimo in Civita Castellana, CP_1 via Giuseppe Impastato, 20; che, sebbene avesse lavorato senza soluzione di continuità e con le medesime mansioni e orario sin dal gennaio 2017, era stata formalmente assunta in data 1.4.2021 a tempo indeterminato, inquadrata nel livello B Super del Ccnl del personale domestico, con mansioni di collaboratrice domestica non convivente di persona autosufficiente, per 17 ore settimanali e retribuzione oraria di € 6,00; che il rapporto di lavoro si era concluso a seguito di dimissioni per giusta causa della dipendente a fronte del mancato versamento da parte del datore di lavoro delle mensilità relative ai mesi di maggio e giugno 2022, oltre che per i reiterati episodi di maltrattamento e ingiurie rivolti dall' alla ricorrente;
che aveva anticipato le sue dimissioni al convenuto in data CP_1
2.7.2022, ultimo giorno di attività lavorativa, dandone formale comunicazione con nota del 19.7.2022; di aver in realtà svolto le mansioni di addetta ai servizi domestici e familiari, corrispondenti al superiore livello C Super del Ccnl di settore, provvedendo ad accudire l' quale persona non autosufficiente;
che si occupava della preparazione dei pasti, CP_1 dell'igiene dell'assistito, della cura dei suoi indumenti, della somministrazione di farmaci e terapie e delle pulizie della casa;
che il resistente era stato dichiarato invalido al 110% e beneficiava del relativo trattamento pensionistico e della indennità di accompagnamento;
di aver percepito una retribuzione mensile di € 400,00 in contanti;
che non aveva mai fruito di ferie, festività e permessi e non le erano state corrisposte le relative indennità, né le retribuzioni relative ai mesi di maggio e giugno 2022, le mensilità aggiuntive ed il TFR. Tanto premesso in fatto, in diritto rivendicava il riconoscimento dell'inquadramento superiore e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto, della indennità di preavviso di cui all'art. 2118, comma 2 c.c., nonché della somma di € 5.000,00 quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. Si costituiva in giudizio chiedendo: “rigettare la domanda formulata da Controparte_1 [...]
perché infondata i er tutti i motivi di cui in narrativa;
in via subo Pt_1 ridurre al giusto ed equo la pretesa richiesta, ed in via riconvenzionale, condannare la ricorrente
[...]
ad un importo ritenuto equo dal Giudice, anche in via equitativa, per aver abbandonato, Pt_1 improvvisamente e senza giustificazione alcuna, il posto di lavoro e l' dal 1° luglio Controparte_1
2022.”. Il resistente deduceva che la era stata assunta in data 1.4.2021 e aveva prestato Pt_1 attività lavorativa fino al 2.7.2022, per 3 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, e 2 ore il sabato, inquadrata nel livello BS fino a febbraio 2022 e nel livello CS dal mese di marzo 2022; che aveva regolarmente usufruito di ferie, permessi e festività e non aveva mai svolto la propria attività lavorativa oltre l'orario indicato nel contratto di lavoro;
che la non aveva Pt_1 svolto mansioni superiori rispetto al livello applicato in quanto il resistente era stato autosufficiente fino al mese di marzo 2022; che la ricorrente non aveva dato le dimissioni per giusta causa ma era stata licenziata in data 31.8.2022 poiché, a decorrere dall'1.7.2022, non si era più presentata a lavoro senza alcun preavviso;
che la era stata Pt_1 regolarmente retribuita con la corresponsione, in contanti, dell'importo mensile di € 500,00; che le differenze retributive dovute alla ricorrente corrispondevano ad € 67,00, oltre ad € 592,34 a titolo di trattamento di fine rapporto. La causa, istruita con l'interrogatorio formale della ricorrente, l'escussione di testimoni e documenti, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei termini e limiti di seguito indicati. La ricorrente deduce di aver lavorato come collaboratrice domestica ed assistente a persona non autosufficiente dall'1.1.2017 al 2.7.2022, in assenza di qualsiasi formalizzazione fino al 31.3.2021 ed in regola dall'1.4.2021, con inquadramento nel livello B Super del Ccnl lavoro domestico, per 17 ore a settimana e con retribuzione di € 6,00 all'ora. Rappresenta altresì di aver sempre lavorato per 18 ore a settimana (3 ore al giorno per 6 giorni a settimana), percependo una retribuzione mensile in contanti pari ad € 400,00, fatta eccezione per i mesi di maggio e giungo 2022, per i quali non avrebbe ricevuto alcuna retribuzione. Eccepisce inoltre di non aver mai goduto di permessi e ferie e di non aver percepito le relative indennità, oltre alla mancata corresponsione delle tredicesime mensilità e del TFR. Infine, quanto alla cessazione del rapporto, deduce di essersi dimessa per giusta causa in ragione del mancato pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2022, nonché per reiterati episodi di maltrattamento ed ingiurie subiti ad opera del resistente. Chiede pertanto la corresponsione in proprio favore dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché la condanna al risarcimento del danno ulteriore. Il resistente, dal proprio canto, nega lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di regolarizzazione, rappresentando che la ricorrente avrebbe reso la propria attività dall'1.4.2021 al 2.7.2022, per 17 ore a settimana (3 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 2 ore il sabato), come assistente familiare di persona autosufficiente fino a febbraio 2022 (con inquadramento nel livello B Super del Ccnl lavoro domestico) e non autosufficiente a partire da marzo 2022 fino alla cessazione del rapporto, avvenuta in data 2.7.2022 (con inquadramento nel livello C Super del medesimo Ccnl). La prestazione lavorativa, secondo la prospettazione del resistente, sarebbe stata resa a fronte della corresponsione in favore della lavoratrice di un importo mensile in contanti pari ad € 500,00. Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, il resistente ne deduce l'imputabilità alla ricorrente, la quale avrebbe abbandonato improvvisamente e senza alcuna giustificazione il luogo di lavoro, con conseguente licenziamento per giusta causa. Ciò posto, giova preliminarmente evidenziare che non vi è in atti il contratto individuale di lavoro subordinato da cui desumere informazioni circa le pattuizioni delle parti in ordine all'orario di lavoro, al livello di inquadramento ed alla retribuzione mensile. Cionondimeno, dalla denuncia all'Inps di instaurazione del rapporto e dalle buste paga depositate dal resistente si evince che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di assistente a persona non autosufficiente (livello B Super del Ccnl lavoro domestico) fino a febbraio 2022 e di assistente a persona non autosufficiente (livello C Super del medesimo Ccnl) da marzo 2022 alla cessazione del rapporto, per un totale di 17 ore settimanali ed una retribuzione oraria concordata di € 6,00. A fronte di tale quadro formale, la ricorrente deduce lo svolgimento di attività “in nero” dall'1.1.2017 al 31.3.2021, di mansioni superiori riconducibili sin dall'avvio del rapporto lavorativo al livello di inquadramento C Super (assistenza a persona non autosufficiente) del Ccnl lavoro domestico, di 18 ore settimanali di lavoro anziché 17 e la percezione di una retribuzione mensile di € 400,00, con omessa erogazione delle tredicesime mensilità, del TFR e delle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti. Sulla durata del rapporto di lavoro. Per giurisprudenza costante “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato -e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. 06/04/2017, n. 8883/2017). Elemento essenziale della subordinazione, quindi, è l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 7024/2015, Cass. n. 18783/2014). Quanto all'onere della prova, è principio di diritto consolidato quello in forza del quale “per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato” (così, ex plurimis, Cass. n. 11530/2013). Nel caso di specie, in assenza di una qualsiasi prova documentale relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dedotto come non contrattualizzato (dall'1.1.2017 al 31.3.2021), non può dirsi assolto dalla ricorrente l'onere probatorio sulla stessa gravante alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni. La teste amica della ricorrente, si è limitata ad affermare di aver Testimone_1 sostituito la nell'attività di assistenza all' nel mese di agosto 2018, per una Pt_1 CP_1 settimana nel marzo 2019 e per 4 altri giorni successivamente. Dette dichiarazioni, in considerazione del limitato arco temporale della sostituzione rispetto al lungo lasso di tempo dedotto come non contrattualizzato, non appaiono sufficienti a far ritenere provato lo svolgimento di lavoro “in nero” dall'1.1.2017 al 31.3.2021. Esse, inoltre, non sono supportate da ulteriori elementi istruttori. Di scarso valore probatorio, infatti, risultano le dichiarazioni dell'altra teste di parte ricorrente (suocera della ricorrente), sia sotto il profilo soggettivo in ragione Tes_2 del rapporto di affinità con la ricorrente, sia dal punto di vista dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, considerando che la medesima teste ha affermato di non essere mai entrata in casa del resistente e di non conoscere personalmente l' CP_1
I testi di parte resistente (figli dell' hanno invece dichiarato di non conoscere e di CP_1 non aver mai visto la Tes_1
Alla luce delle predette risultanze probatorie, la data di avvio del rapporto lavorativo va individuata in quella formalmente risultante dalla documentazione in atti dell'1.4.2021. Quanto alla data di cessazione del rapporto, al di là della causa di cessazione del rapporto sulla quale vi è contestazione, è pacifico che la ricorrente abbia lavorato fino al 2.7.2022, sicché va accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.4.2021 al 2.7.2022. Sulle mansioni. Dalle buste paga in atti risulta l'inquadramento della ricorrente nel livello B Super del Ccnl lavoro domestico (assistente a persona autosufficiente) fino a febbraio 2022 e nel livello C Super del medesimo Ccnl (assistente a persona non autosufficiente) da marzo 2022 alla cessazione del rapporto. La ricorrente deduce che il resistente è sempre stato afflitto da patologie invalidanti, con grave pregiudizio alla mobilità ed alla possibilità di attendere alle ordinarie incombenze di vita, con necessità di assistenza nelle operazioni relative all'igiene personale, alla vestizione, nutrizione, preparazione dei pasti e somministrazione dei farmaci. Il resistente, al contrario, deduce la propria autosufficienza fino al mese di marzo 2022. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare interpretativa n. 2 del 3.1.2005, in tema di deduzioni per gli addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti,
“Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita
quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere
alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene
personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere
considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di
sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni, come sopra
esemplificativamente richiamate, che lo determinano..” Nella specie la non autosufficienza del resistente sin dall'avvio del rapporto di lavoro, oltre ad essere stata confermata dalla teste risulta riconosciuta dalla stessa figlia Tes_1 dell' la quale in merito al dedotto ricovero del padre nel novembre 2017 ha CP_1 dichiarato “si è vero, fu ricoverato due volte;
la seconda volta a seguito di una neuropatia mio padre non camminava più tant'è che avevamo una badante anche di notte”. Va poi sottolineato che il verbale della Commissione medica Inps richiamato dal resistente e dal quale quest'ultimo vorrebbe far derivare la prova della non autosufficienza solo da marzo 2022 non è stato prodotto. L' quindi, conferma di essere stato riconosciuto CP_1 soggetto invalido al 100% dall'Inps, ma non deposita il verbale dal quale desumere la data dell'accertamento e quindi la decorrenza dell'accertamento di tale status. Alla luce delle predette risultanze istruttorie, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel superiore livello C Super sin dall'1.4.2021. Sull'orario di lavoro. Dalla denuncia all'Inps di istaurazione del rapporto risulta lo svolgimento di 17 ore di lavoro settimanali. La ricorrente deduce lo svolgimento di 18 ore settimanali. In contestazione è l'orario lavorativo nella giornata di sabato, che secondo la Pt_1 sarebbe stato di 3 ore, mentre secondo il resistente di 2 ore. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro supplementare o straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). Inoltre, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte in tema di lavoro supplementare e straordinario grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr., ex multis, Cass. n. 16150 del 2018). Al Giudice, infatti, deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro supplementare o straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr., ex multis, Cass. n. 6023/2009). Nella specie il ricorso appare carente già sotto il profilo allegatorio. La ricorrente, infatti, non ha specificato l'estata collocazione cronologica dell'orario di lavoro ordinario e supplementare, limitandosi ad indicare genericamente le ore complessive di lavoro giornaliere. In ogni caso la deduzione attorea non risulta provata considerato che le testi di parte ricorrente hanno dichiarato di aver appreso la circostanza non per percezione diretta ma solo de relato actoris. Alla luce delle considerazioni che precedono, va accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.4.2021 al 2.7.2022, in regime di part-time al 42,5 % (17 ore settimanali), per lo svolgimento di mansioni di assistente familiare a persona non autosufficiente, con inquadramento nel livello C Super del Ccnl lavoro domestico. Sull'indennità sostitutiva del preavviso e sul risarcimento del danno ulteriore. Ai sensi dell'art. 2119 c.c., il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere. Il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è imputabile ad inadempimento del datore di lavoro. È pacifico in giurisprudenza che il reiterato mancato pagamento di voci retributive (cfr., ex multis, Cass. n. 5146/1998), così come il ripetersi di fatti lesivi della personalità e dignità del lavoratore (cfr., ex plurimis, Cass. 12445/2006), legittimino quest'ultimo al recesso per giusta causa, esonerandolo dall'obbligo di preavviso. Va altresì precisato che è onere di chi si voglia avvalere dell'esistenza di una giusta causa di dimissioni allegare specificatamente quale incidenza pregiudizievole la condotta datoriale abbia avuto (così Cass. n. 24432/2022). Ciò posto, con riferimento al caso di specie giova innanzitutto precisare che la documentazione in atti non è di ausilio alla comprensione della causa di cessazione del rapporto. La ricorrente ha depositato una missiva del 19.7.2022, comunicata con raccomandata ricevuta dal resistente solo il 16.9.2022, nella quale conferma le dimissioni per giusta causa rassegnate verbalmente il 2.7.2022. Il resistente ha depositato una contestazione disciplinare datata 18.7.2022 per assenza ingiustificata dal lavoro dall'1.7.2022 e una lettera di licenziamento per giusta causa del 31.8.2022. Per entrambe le missive, tuttavia, non vi è prova dell'invio e della ricezione delle relative raccomandate da parte della Le medesime pertanto vanno considerate Pt_1 come tamquam non essent. Entrambe le parti concordano nell'individuare la data di cessazione del rapporto nel 2.7.2022. Secondo la l'interruzione sarebbe dipesa dal mancato pagamento delle Pt_1 retribuzioni di maggio e giugno 2022 e dai reiterati episodi di maltrattamento ed ingiurie subiti ad opera del resistente. A detta del resistente, invece, la lavoratrice avrebbe abbandonato improvvisamente e senza alcuna giustificazione il luogo di lavoro. La stessa sentita in interrogatorio formale, ha dichiarato che alla data del litigio con Pt_1 il resistente (2.7.2022) non aveva ancora percepito la retribuzione di giungo (non anche quella di maggio). Relativamente alle offese subite, la teste che ha dichiarato di essere stata presente Tes_1 nell'abitazione dell' il giorno 2.7.2022, ha confermato il litigio tra la ed il CP_1 Pt_1 resistente e le parolacce rivolte alla lavoratrice. La figlia del resistente, dal proprio canto, ha confermato lo “scontro verbale” tra i due il giorno 2 lulgio, così come riferitole dal padre. Ebbene, dall'istruttoria orale sono pertanto emersi il mancato pagamento della sola retribuzione di giungo ed il conseguente litigio animoso derivatone. Al contrario, non vi è prova (invero nemmeno articolata) di pregressi fatti lesivi della personalità e dignità della lavoratrice ad opera del resistente. Ciò posto, il mancato pagamento della retribuzione relativa ad una sola mensilità, peraltro il giorno 2 del mese successivo a quello di maturazione, ed un unico episodio di litigio, ancorché caratterizzato da offese verbali del datore nei confronti della lavoratrice, non costituiscono fatti di gravità tale da integrare un inadempimento datoriale che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere. Va pertanto escluso il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per le medesime ragioni, oltre che per genericità dell'allegazione in punto di danno, va respinta la domanda di risarcimento del danno ulteriore ex art. 1453 c.c. Sulle differenze retributive. Come noto per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Relativamente alle retribuzioni mensili, la ricorrente deduce di aver sempre percepito l'importo di € 400,00, mentre il resistente sostiene di aver corrisposto alla lavoratrice l'importo mensile di € 500,00. Ebbene, in atti non vi è traccia di quietanze di pagamento sottoscritte dalla lavoratrice. Quanto poi alla prova testi articolata sul punto dal resistente, essa è da ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono. Come noto gli artt. 2721 e 2726 c.c. stabiliscono che la prova dei pagamenti non possa essere data per testimoni qualora il valore dell'oggetto ecceda € 2,58. La regola del divieto della prova testimoniale può essere derogata ove il giudice, in base al proprio prudente apprezzamento e tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ritenga plausibile che, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (così Cass. n. 5884/1993). Nella specie non vi sono elementi che inducano a far ritenere plausibile che il datore di lavoro abbia provveduto al pagamento della totalità delle spettanze economiche senza aver avuto cura di munirsi di una pur minima prova scritta. Al contrario, l'importo orario risultante dalla denuncia di inizio attività (€ 6,00 ad ora), moltiplicato per le 17 ore lavorate, conduce ad un risultato corrispondente all'incirca ad € 400,00 al mese, come dedotto dalla lavoratrice. Inoltre la somma asseritamente corrisposta dal datore è superiore agli stessi importi risultanti dalle buste paga depositate, il che induce ulteriormente a dubitare della veridicità della predetta ricostruzione e conseguente quantificazione. Quanto alla corresponsione delle tredicesime mensilità, non risulta espressamente contestata dal resistente la circostanza del mancato pagamento delle tredicesime. In tema, in ogni caso, alcun valore probatorio può essere attribuito alle buste paga in atti, che la ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto e che risultano prive di sottoscrizione. Per giurisprudenza consolidata, infatti, le buste paga ed i c.u.d. privi di qualsiasi sottoscrizione non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo (cfr. Cass. n. 6220/2019). Ne deriva che, in assenza di quietanze di pagamento sottoscritte dalla lavoratrice e di buste paga sottoscritte “per ricevuta e quietanza”, il datore di lavoro non ha fornito la prova del pagamento dei maggiori importi dedotti a titolo di retribuzione e delle tredicesime mensilità. Infine, risulta espressamente riconosciuta dal resistente l'omessa corresponsione del TFR. Relativamente all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Il principio è da intendere nel senso che il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Nella specie la ricorrente ha dedotto di non aver mai goduto di ferie e permessi, senza percepire la relativa indennità sostitutiva. Dalle buste paga in atti risulta che la nell'anno 2021, ha goduto delle ferie nel mese Pt_1 di agosto. La lavoratrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha provato di aver lavorato nel predetto mese, né ha dedotto di non aver percepito retribuzione nel mese di ferie. Ne deriva che non può essere alla medesima riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie per l'anno 2021. Al contrario, per l'anno 2022 non risulta dai cedolini paga che siano stati riservati alla lavoratrice dei giorni di ferie. Alla ricorrente va pertanto riconosciuta la relativa indennità sostitutiva. Quanto ai permessi retribuiti, non risulta dalle buste paga la fruizione di ore di permesso retribuito sia nell'anno 2021 che nell'anno 2022. Relativamente alla quantificazione delle spettanze, non è stato possibile utilizzare i conteggi prodotti dalla ricorrente in quanto elaborati sulla base di parametri diversi da quelli accertati (orario e livello di inquadramento). Si è proceduto, pertanto, ad una determinazione del dovuto sulla base dei minimi retributivi previsti dal Ccnl lavoro domestico in relazione al livello C Super (€ 6,93 all'ora) e detraendo da tale somma il percepito, pari all'importo di € 400,00 per i mesi da aprile 2021 a maggio 2022. Con approssimazione equitativa le spettanze della ricorrente per l'intero periodo lavorativo possono essere determinate in complessivi € 3.136,42, di cui € 1.468,6 per paga oraria, € 706,86 per tredicesima, € 628,32 per TFR, € 235,62 per indennità sostitutive ferie, € 97,02 per indennità sostitutiva permessi. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo. Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento parziale delle domande attoree, può esserne disposta la compensazione per metà, mentre la restante metà, nella misura liquidata in dispositivo, va posta a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato dall'1.4.2021 al 2.7.2022, in regime di part-time al 42,5 % (17 ore settimanali), per lo svolgimento di mansioni di assistente familiare a persona non autosufficiente, con inquadramento nel livello C Super del Ccnl lavoro domestico.
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.136,42 per i titoli di cui in motivazione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, che si liquida in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
Viterbo, lì 22/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
CH CI
Proc. R.G.L.P. n. 1615/2022 L.P. Il Giudice, Dott. CH CI Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PIUNTI DANIELA per la parte ricorrente e dell'Avv. RACIOPPA SERGIO per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 22/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di Giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa CH CI, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n.1615 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 vertente TRA
(C.F.= , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), via Monsignor Romero, 1, presso lo studio dell'Avv. Daniela Piunti, che la rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Civita Castellana (VT), via Rio Fratta, 48/w, presso lo studio degli Avvocati Sergio Racioppa e Maria Vittoria Racioppa, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: subordinazione, mansioni superiori e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.12.2022 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che tra la sig.ra e il sig. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, Parte_1 Controparte_1 continuativo e ininterrotto e con le modalità in premessa, dal 1.1.2017 al 2.7.2022, ovvero dalla diversa data che verrà provata in giudizio;
b) accertare e dichiarare che la ricorrente dall'inizio del rapporto, ha svolto le mansioni di cui al livello C Super del CCNL Personale Domestico, con conseguente diritto di beneficiare delle connesse differenze retributive per mensilità ordinarie, ratei di 13° mensilità, indennità per festività, permessi e ferie non goduti nonché per TRF e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento in suo favore, dell'importo risultante dall'aggiornamento dell'allegato prospetto di calcolo in applicazione degli art. 34 e ss. del CCNL Personale domestico e delle richiamate tabelle per il livello C Super, ovvero nell'importo che sarà ritenuto di Giustizia;
c) ovvero, in via gradata, per il caso di conferma del livello B Super, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione, con condanna del resistente al pagamento, delle differenze retributive per l'importo di euro 9.813,42 per come risultante dal conteggio allegato e parte integrante del presente ricorso, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dovuta in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, in ogni caso ritenuta proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost;
d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione, con condanna del resistente al pagamento, della somma di euro 1.200,00, ovvero del diverso importo che risulterà dovuto in corso di causa o ritenuto di giustizia, a titolo di retribuzione ordinaria per le mensilità di maggio e giugno 2022; e) condannare il sig. a risarcire parte ricorrente del danno causato dalla omessa o Controparte_1 parziale contribuzione per quanto accertato in giudizio;
f) accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni della ricorrente e, per l'effetto, condannare il sig. al versamento in favore della Controparte_1 stessa della indennità di preavviso di cui all'art. 2118, 2° co. c.c., nonché della somma di euro 5.000,00 quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. ovvero nella diversa, maggiore o minor somma ritenuta giusta ed equa;
g) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia, illiceità, annullabilità ex art. 1344 e 2113 c.c di eventuali rinunce ovvero transazioni sottoscritte inter partes. Con interessi legali e rivalutazione monetaria su tutti i capi di condanna, dalla decorrenza al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”. La ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa in favore di
[...] dall'1.1.2017 al 2.7.2022, presso l'abitazione di quest'ultimo in Civita Castellana, CP_1 via Giuseppe Impastato, 20; che, sebbene avesse lavorato senza soluzione di continuità e con le medesime mansioni e orario sin dal gennaio 2017, era stata formalmente assunta in data 1.4.2021 a tempo indeterminato, inquadrata nel livello B Super del Ccnl del personale domestico, con mansioni di collaboratrice domestica non convivente di persona autosufficiente, per 17 ore settimanali e retribuzione oraria di € 6,00; che il rapporto di lavoro si era concluso a seguito di dimissioni per giusta causa della dipendente a fronte del mancato versamento da parte del datore di lavoro delle mensilità relative ai mesi di maggio e giugno 2022, oltre che per i reiterati episodi di maltrattamento e ingiurie rivolti dall' alla ricorrente;
che aveva anticipato le sue dimissioni al convenuto in data CP_1
2.7.2022, ultimo giorno di attività lavorativa, dandone formale comunicazione con nota del 19.7.2022; di aver in realtà svolto le mansioni di addetta ai servizi domestici e familiari, corrispondenti al superiore livello C Super del Ccnl di settore, provvedendo ad accudire l' quale persona non autosufficiente;
che si occupava della preparazione dei pasti, CP_1 dell'igiene dell'assistito, della cura dei suoi indumenti, della somministrazione di farmaci e terapie e delle pulizie della casa;
che il resistente era stato dichiarato invalido al 110% e beneficiava del relativo trattamento pensionistico e della indennità di accompagnamento;
di aver percepito una retribuzione mensile di € 400,00 in contanti;
che non aveva mai fruito di ferie, festività e permessi e non le erano state corrisposte le relative indennità, né le retribuzioni relative ai mesi di maggio e giugno 2022, le mensilità aggiuntive ed il TFR. Tanto premesso in fatto, in diritto rivendicava il riconoscimento dell'inquadramento superiore e chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto, della indennità di preavviso di cui all'art. 2118, comma 2 c.c., nonché della somma di € 5.000,00 quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. Si costituiva in giudizio chiedendo: “rigettare la domanda formulata da Controparte_1 [...]
perché infondata i er tutti i motivi di cui in narrativa;
in via subo Pt_1 ridurre al giusto ed equo la pretesa richiesta, ed in via riconvenzionale, condannare la ricorrente
[...]
ad un importo ritenuto equo dal Giudice, anche in via equitativa, per aver abbandonato, Pt_1 improvvisamente e senza giustificazione alcuna, il posto di lavoro e l' dal 1° luglio Controparte_1
2022.”. Il resistente deduceva che la era stata assunta in data 1.4.2021 e aveva prestato Pt_1 attività lavorativa fino al 2.7.2022, per 3 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, e 2 ore il sabato, inquadrata nel livello BS fino a febbraio 2022 e nel livello CS dal mese di marzo 2022; che aveva regolarmente usufruito di ferie, permessi e festività e non aveva mai svolto la propria attività lavorativa oltre l'orario indicato nel contratto di lavoro;
che la non aveva Pt_1 svolto mansioni superiori rispetto al livello applicato in quanto il resistente era stato autosufficiente fino al mese di marzo 2022; che la ricorrente non aveva dato le dimissioni per giusta causa ma era stata licenziata in data 31.8.2022 poiché, a decorrere dall'1.7.2022, non si era più presentata a lavoro senza alcun preavviso;
che la era stata Pt_1 regolarmente retribuita con la corresponsione, in contanti, dell'importo mensile di € 500,00; che le differenze retributive dovute alla ricorrente corrispondevano ad € 67,00, oltre ad € 592,34 a titolo di trattamento di fine rapporto. La causa, istruita con l'interrogatorio formale della ricorrente, l'escussione di testimoni e documenti, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei termini e limiti di seguito indicati. La ricorrente deduce di aver lavorato come collaboratrice domestica ed assistente a persona non autosufficiente dall'1.1.2017 al 2.7.2022, in assenza di qualsiasi formalizzazione fino al 31.3.2021 ed in regola dall'1.4.2021, con inquadramento nel livello B Super del Ccnl lavoro domestico, per 17 ore a settimana e con retribuzione di € 6,00 all'ora. Rappresenta altresì di aver sempre lavorato per 18 ore a settimana (3 ore al giorno per 6 giorni a settimana), percependo una retribuzione mensile in contanti pari ad € 400,00, fatta eccezione per i mesi di maggio e giungo 2022, per i quali non avrebbe ricevuto alcuna retribuzione. Eccepisce inoltre di non aver mai goduto di permessi e ferie e di non aver percepito le relative indennità, oltre alla mancata corresponsione delle tredicesime mensilità e del TFR. Infine, quanto alla cessazione del rapporto, deduce di essersi dimessa per giusta causa in ragione del mancato pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2022, nonché per reiterati episodi di maltrattamento ed ingiurie subiti ad opera del resistente. Chiede pertanto la corresponsione in proprio favore dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché la condanna al risarcimento del danno ulteriore. Il resistente, dal proprio canto, nega lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di regolarizzazione, rappresentando che la ricorrente avrebbe reso la propria attività dall'1.4.2021 al 2.7.2022, per 17 ore a settimana (3 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 2 ore il sabato), come assistente familiare di persona autosufficiente fino a febbraio 2022 (con inquadramento nel livello B Super del Ccnl lavoro domestico) e non autosufficiente a partire da marzo 2022 fino alla cessazione del rapporto, avvenuta in data 2.7.2022 (con inquadramento nel livello C Super del medesimo Ccnl). La prestazione lavorativa, secondo la prospettazione del resistente, sarebbe stata resa a fronte della corresponsione in favore della lavoratrice di un importo mensile in contanti pari ad € 500,00. Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, il resistente ne deduce l'imputabilità alla ricorrente, la quale avrebbe abbandonato improvvisamente e senza alcuna giustificazione il luogo di lavoro, con conseguente licenziamento per giusta causa. Ciò posto, giova preliminarmente evidenziare che non vi è in atti il contratto individuale di lavoro subordinato da cui desumere informazioni circa le pattuizioni delle parti in ordine all'orario di lavoro, al livello di inquadramento ed alla retribuzione mensile. Cionondimeno, dalla denuncia all'Inps di instaurazione del rapporto e dalle buste paga depositate dal resistente si evince che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per lo svolgimento da parte della ricorrente di attività di assistente a persona non autosufficiente (livello B Super del Ccnl lavoro domestico) fino a febbraio 2022 e di assistente a persona non autosufficiente (livello C Super del medesimo Ccnl) da marzo 2022 alla cessazione del rapporto, per un totale di 17 ore settimanali ed una retribuzione oraria concordata di € 6,00. A fronte di tale quadro formale, la ricorrente deduce lo svolgimento di attività “in nero” dall'1.1.2017 al 31.3.2021, di mansioni superiori riconducibili sin dall'avvio del rapporto lavorativo al livello di inquadramento C Super (assistenza a persona non autosufficiente) del Ccnl lavoro domestico, di 18 ore settimanali di lavoro anziché 17 e la percezione di una retribuzione mensile di € 400,00, con omessa erogazione delle tredicesime mensilità, del TFR e delle indennità sostitutive delle ferie e dei permessi non goduti. Sulla durata del rapporto di lavoro. Per giurisprudenza costante “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato -e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. 06/04/2017, n. 8883/2017). Elemento essenziale della subordinazione, quindi, è l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 7024/2015, Cass. n. 18783/2014). Quanto all'onere della prova, è principio di diritto consolidato quello in forza del quale “per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato” (così, ex plurimis, Cass. n. 11530/2013). Nel caso di specie, in assenza di una qualsiasi prova documentale relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dedotto come non contrattualizzato (dall'1.1.2017 al 31.3.2021), non può dirsi assolto dalla ricorrente l'onere probatorio sulla stessa gravante alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni. La teste amica della ricorrente, si è limitata ad affermare di aver Testimone_1 sostituito la nell'attività di assistenza all' nel mese di agosto 2018, per una Pt_1 CP_1 settimana nel marzo 2019 e per 4 altri giorni successivamente. Dette dichiarazioni, in considerazione del limitato arco temporale della sostituzione rispetto al lungo lasso di tempo dedotto come non contrattualizzato, non appaiono sufficienti a far ritenere provato lo svolgimento di lavoro “in nero” dall'1.1.2017 al 31.3.2021. Esse, inoltre, non sono supportate da ulteriori elementi istruttori. Di scarso valore probatorio, infatti, risultano le dichiarazioni dell'altra teste di parte ricorrente (suocera della ricorrente), sia sotto il profilo soggettivo in ragione Tes_2 del rapporto di affinità con la ricorrente, sia dal punto di vista dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni, considerando che la medesima teste ha affermato di non essere mai entrata in casa del resistente e di non conoscere personalmente l' CP_1
I testi di parte resistente (figli dell' hanno invece dichiarato di non conoscere e di CP_1 non aver mai visto la Tes_1
Alla luce delle predette risultanze probatorie, la data di avvio del rapporto lavorativo va individuata in quella formalmente risultante dalla documentazione in atti dell'1.4.2021. Quanto alla data di cessazione del rapporto, al di là della causa di cessazione del rapporto sulla quale vi è contestazione, è pacifico che la ricorrente abbia lavorato fino al 2.7.2022, sicché va accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.4.2021 al 2.7.2022. Sulle mansioni. Dalle buste paga in atti risulta l'inquadramento della ricorrente nel livello B Super del Ccnl lavoro domestico (assistente a persona autosufficiente) fino a febbraio 2022 e nel livello C Super del medesimo Ccnl (assistente a persona non autosufficiente) da marzo 2022 alla cessazione del rapporto. La ricorrente deduce che il resistente è sempre stato afflitto da patologie invalidanti, con grave pregiudizio alla mobilità ed alla possibilità di attendere alle ordinarie incombenze di vita, con necessità di assistenza nelle operazioni relative all'igiene personale, alla vestizione, nutrizione, preparazione dei pasti e somministrazione dei farmaci. Il resistente, al contrario, deduce la propria autosufficienza fino al mese di marzo 2022. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare interpretativa n. 2 del 3.1.2005, in tema di deduzioni per gli addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti,
“Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita
quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere
alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene
personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere
considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di
sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni, come sopra
esemplificativamente richiamate, che lo determinano..” Nella specie la non autosufficienza del resistente sin dall'avvio del rapporto di lavoro, oltre ad essere stata confermata dalla teste risulta riconosciuta dalla stessa figlia Tes_1 dell' la quale in merito al dedotto ricovero del padre nel novembre 2017 ha CP_1 dichiarato “si è vero, fu ricoverato due volte;
la seconda volta a seguito di una neuropatia mio padre non camminava più tant'è che avevamo una badante anche di notte”. Va poi sottolineato che il verbale della Commissione medica Inps richiamato dal resistente e dal quale quest'ultimo vorrebbe far derivare la prova della non autosufficienza solo da marzo 2022 non è stato prodotto. L' quindi, conferma di essere stato riconosciuto CP_1 soggetto invalido al 100% dall'Inps, ma non deposita il verbale dal quale desumere la data dell'accertamento e quindi la decorrenza dell'accertamento di tale status. Alla luce delle predette risultanze istruttorie, va accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel superiore livello C Super sin dall'1.4.2021. Sull'orario di lavoro. Dalla denuncia all'Inps di istaurazione del rapporto risulta lo svolgimento di 17 ore di lavoro settimanali. La ricorrente deduce lo svolgimento di 18 ore settimanali. In contestazione è l'orario lavorativo nella giornata di sabato, che secondo la Pt_1 sarebbe stato di 3 ore, mentre secondo il resistente di 2 ore. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro supplementare o straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). Inoltre, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte in tema di lavoro supplementare e straordinario grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr., ex multis, Cass. n. 16150 del 2018). Al Giudice, infatti, deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro supplementare o straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr., ex multis, Cass. n. 6023/2009). Nella specie il ricorso appare carente già sotto il profilo allegatorio. La ricorrente, infatti, non ha specificato l'estata collocazione cronologica dell'orario di lavoro ordinario e supplementare, limitandosi ad indicare genericamente le ore complessive di lavoro giornaliere. In ogni caso la deduzione attorea non risulta provata considerato che le testi di parte ricorrente hanno dichiarato di aver appreso la circostanza non per percezione diretta ma solo de relato actoris. Alla luce delle considerazioni che precedono, va accertato e dichiarato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.4.2021 al 2.7.2022, in regime di part-time al 42,5 % (17 ore settimanali), per lo svolgimento di mansioni di assistente familiare a persona non autosufficiente, con inquadramento nel livello C Super del Ccnl lavoro domestico. Sull'indennità sostitutiva del preavviso e sul risarcimento del danno ulteriore. Ai sensi dell'art. 2119 c.c., il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, senza obbligo di dare il preavviso, qualora il datore di lavoro ponga in essere un grave inadempimento che renda impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere. Il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è imputabile ad inadempimento del datore di lavoro. È pacifico in giurisprudenza che il reiterato mancato pagamento di voci retributive (cfr., ex multis, Cass. n. 5146/1998), così come il ripetersi di fatti lesivi della personalità e dignità del lavoratore (cfr., ex plurimis, Cass. 12445/2006), legittimino quest'ultimo al recesso per giusta causa, esonerandolo dall'obbligo di preavviso. Va altresì precisato che è onere di chi si voglia avvalere dell'esistenza di una giusta causa di dimissioni allegare specificatamente quale incidenza pregiudizievole la condotta datoriale abbia avuto (così Cass. n. 24432/2022). Ciò posto, con riferimento al caso di specie giova innanzitutto precisare che la documentazione in atti non è di ausilio alla comprensione della causa di cessazione del rapporto. La ricorrente ha depositato una missiva del 19.7.2022, comunicata con raccomandata ricevuta dal resistente solo il 16.9.2022, nella quale conferma le dimissioni per giusta causa rassegnate verbalmente il 2.7.2022. Il resistente ha depositato una contestazione disciplinare datata 18.7.2022 per assenza ingiustificata dal lavoro dall'1.7.2022 e una lettera di licenziamento per giusta causa del 31.8.2022. Per entrambe le missive, tuttavia, non vi è prova dell'invio e della ricezione delle relative raccomandate da parte della Le medesime pertanto vanno considerate Pt_1 come tamquam non essent. Entrambe le parti concordano nell'individuare la data di cessazione del rapporto nel 2.7.2022. Secondo la l'interruzione sarebbe dipesa dal mancato pagamento delle Pt_1 retribuzioni di maggio e giugno 2022 e dai reiterati episodi di maltrattamento ed ingiurie subiti ad opera del resistente. A detta del resistente, invece, la lavoratrice avrebbe abbandonato improvvisamente e senza alcuna giustificazione il luogo di lavoro. La stessa sentita in interrogatorio formale, ha dichiarato che alla data del litigio con Pt_1 il resistente (2.7.2022) non aveva ancora percepito la retribuzione di giungo (non anche quella di maggio). Relativamente alle offese subite, la teste che ha dichiarato di essere stata presente Tes_1 nell'abitazione dell' il giorno 2.7.2022, ha confermato il litigio tra la ed il CP_1 Pt_1 resistente e le parolacce rivolte alla lavoratrice. La figlia del resistente, dal proprio canto, ha confermato lo “scontro verbale” tra i due il giorno 2 lulgio, così come riferitole dal padre. Ebbene, dall'istruttoria orale sono pertanto emersi il mancato pagamento della sola retribuzione di giungo ed il conseguente litigio animoso derivatone. Al contrario, non vi è prova (invero nemmeno articolata) di pregressi fatti lesivi della personalità e dignità della lavoratrice ad opera del resistente. Ciò posto, il mancato pagamento della retribuzione relativa ad una sola mensilità, peraltro il giorno 2 del mese successivo a quello di maturazione, ed un unico episodio di litigio, ancorché caratterizzato da offese verbali del datore nei confronti della lavoratrice, non costituiscono fatti di gravità tale da integrare un inadempimento datoriale che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto in essere. Va pertanto escluso il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per le medesime ragioni, oltre che per genericità dell'allegazione in punto di danno, va respinta la domanda di risarcimento del danno ulteriore ex art. 1453 c.c. Sulle differenze retributive. Come noto per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Relativamente alle retribuzioni mensili, la ricorrente deduce di aver sempre percepito l'importo di € 400,00, mentre il resistente sostiene di aver corrisposto alla lavoratrice l'importo mensile di € 500,00. Ebbene, in atti non vi è traccia di quietanze di pagamento sottoscritte dalla lavoratrice. Quanto poi alla prova testi articolata sul punto dal resistente, essa è da ritenersi inammissibile per le ragioni che seguono. Come noto gli artt. 2721 e 2726 c.c. stabiliscono che la prova dei pagamenti non possa essere data per testimoni qualora il valore dell'oggetto ecceda € 2,58. La regola del divieto della prova testimoniale può essere derogata ove il giudice, in base al proprio prudente apprezzamento e tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ritenga plausibile che, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (così Cass. n. 5884/1993). Nella specie non vi sono elementi che inducano a far ritenere plausibile che il datore di lavoro abbia provveduto al pagamento della totalità delle spettanze economiche senza aver avuto cura di munirsi di una pur minima prova scritta. Al contrario, l'importo orario risultante dalla denuncia di inizio attività (€ 6,00 ad ora), moltiplicato per le 17 ore lavorate, conduce ad un risultato corrispondente all'incirca ad € 400,00 al mese, come dedotto dalla lavoratrice. Inoltre la somma asseritamente corrisposta dal datore è superiore agli stessi importi risultanti dalle buste paga depositate, il che induce ulteriormente a dubitare della veridicità della predetta ricostruzione e conseguente quantificazione. Quanto alla corresponsione delle tredicesime mensilità, non risulta espressamente contestata dal resistente la circostanza del mancato pagamento delle tredicesime. In tema, in ogni caso, alcun valore probatorio può essere attribuito alle buste paga in atti, che la ricorrente ha dichiarato di non aver mai ricevuto e che risultano prive di sottoscrizione. Per giurisprudenza consolidata, infatti, le buste paga ed i c.u.d. privi di qualsiasi sottoscrizione non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo (cfr. Cass. n. 6220/2019). Ne deriva che, in assenza di quietanze di pagamento sottoscritte dalla lavoratrice e di buste paga sottoscritte “per ricevuta e quietanza”, il datore di lavoro non ha fornito la prova del pagamento dei maggiori importi dedotti a titolo di retribuzione e delle tredicesime mensilità. Infine, risulta espressamente riconosciuta dal resistente l'omessa corresponsione del TFR. Relativamente all'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, il lavoratore che agisca in giudizio ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (cfr. Cass. 8521/2015). Il principio è da intendere nel senso che il datore di lavoro non è sottratto a qualsiasi onere probatorio, dovendo pur tuttavia dimostrare (verosimilmente mediante le buste paga) di aver riservato al lavoratore taluni giorni di ferie retribuite;
ove tale circostanza risulti dimostrata, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto lo svolgimento di attività lavorativa in corrispondenza dei giorni imputati a ferie dal datore di lavoro. Identici principi devono essere applicati alle festività e ai permessi. Nella specie la ricorrente ha dedotto di non aver mai goduto di ferie e permessi, senza percepire la relativa indennità sostitutiva. Dalle buste paga in atti risulta che la nell'anno 2021, ha goduto delle ferie nel mese Pt_1 di agosto. La lavoratrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha provato di aver lavorato nel predetto mese, né ha dedotto di non aver percepito retribuzione nel mese di ferie. Ne deriva che non può essere alla medesima riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie per l'anno 2021. Al contrario, per l'anno 2022 non risulta dai cedolini paga che siano stati riservati alla lavoratrice dei giorni di ferie. Alla ricorrente va pertanto riconosciuta la relativa indennità sostitutiva. Quanto ai permessi retribuiti, non risulta dalle buste paga la fruizione di ore di permesso retribuito sia nell'anno 2021 che nell'anno 2022. Relativamente alla quantificazione delle spettanze, non è stato possibile utilizzare i conteggi prodotti dalla ricorrente in quanto elaborati sulla base di parametri diversi da quelli accertati (orario e livello di inquadramento). Si è proceduto, pertanto, ad una determinazione del dovuto sulla base dei minimi retributivi previsti dal Ccnl lavoro domestico in relazione al livello C Super (€ 6,93 all'ora) e detraendo da tale somma il percepito, pari all'importo di € 400,00 per i mesi da aprile 2021 a maggio 2022. Con approssimazione equitativa le spettanze della ricorrente per l'intero periodo lavorativo possono essere determinate in complessivi € 3.136,42, di cui € 1.468,6 per paga oraria, € 706,86 per tredicesima, € 628,32 per TFR, € 235,62 per indennità sostitutive ferie, € 97,02 per indennità sostitutiva permessi. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo. Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento parziale delle domande attoree, può esserne disposta la compensazione per metà, mentre la restante metà, nella misura liquidata in dispositivo, va posta a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto Controparte_1 di lavoro subordinato dall'1.4.2021 al 2.7.2022, in regime di part-time al 42,5 % (17 ore settimanali), per lo svolgimento di mansioni di assistente familiare a persona non autosufficiente, con inquadramento nel livello C Super del Ccnl lavoro domestico.
- per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.136,42 per i titoli di cui in motivazione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, che si liquida in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
Viterbo, lì 22/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
CH CI