Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8302 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02365/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2365 del 2026, proposto da
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenia Salsotto, Giulia Ciarcia', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione II Civile, n. 3560/2025, pubblicata in data 08/03/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, che ha accertato il diritto della Regione Piemonte di accedere e consultare gratuitamente la banca dati della Motorizzazione civile, ai sensi dell’art. 50 del Codice dell’Amministrazione Digitale, ordinando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di consegnare i predetti dati alla Regione, senza oneri a carico di quest’ultima;
- a seguito della proposizione del ricorso il Ministero ha provveduto all’esecuzione della sentenza, come dichiarato dalla parte ricorrente;
Ritenuto che occorra pertanto dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | LE NI |
IL SEGRETARIO