Articolo 20 della Legge 31 ottobre 2003, n. 306
Articolo 19Articolo 21
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30 novembre 2003
Art. 20. (Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi e dei congegni assimilati). 1. All' articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata altresi' agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388 ".
Note all' art. 20:
- La legge 21 febbraio 1990, n. 36 , reca: «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati». Il testo dell'art. 9, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 9. - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine puo' autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalita' dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui e' dotato per fini di difesa.
2. L'autorizzazione e' limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalita' accompagnate purche' sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocita'.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata altresi' agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388 .».
- La legge 30 settembre 1993, n. 388 , reca: «Ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;
b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b);
tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990».
Entrata in vigore il 30 novembre 2003