Ordinanza collegiale 18 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10423 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10423/2025REG.PROV.COLL.
N. 08433/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8433 del 2023, proposto dalla società Globalbio S.r.l. già Manduria Helios 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Taranto, Comune di Manduria, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 00440/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il Cons. UC ER e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Globalbio S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del T.a.r Puglia n. 440 del 2023 che ha ritenuto il progetto di impianto fotovoltaico proposto dalla esponente suscettibile di assoggettamento a screening V.I.A. in quanto di potenza (7,45MW) superiore a 1MW indicato dall’allegato IV parte II d. lgs. n. 152 del 2006 lett. b), ritenendo corretta la decisione della Regione Puglia che con nota n. 8529 del 4 agosto 2021 aveva valutato come non condivisibili le conclusioni di una perizia di parte addotta a sostegno della tesi della non assoggettabilità a screening , prodotta all’esito di un pregresso contenzioso al fine della definizione dell’ iter procedimentale per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003.
Dinanzi al T.a.r. la società aveva dedotto:
- con il primo motivo che la Regione, nel disattendere la perizia di parte che escludeva l’assoggettabilità a screeninig , avrebbe illegittimamente richiamato l’applicazione della soglia di assoggettabilità a VIA di 1 MW introdotta dall’art. 1, comma 1 della L.R. n. 13/2010, tuttavia non applicabile al caso di specie in quanto l’art. 1, comma 2, della cit. L.R. n. 13/2010 prevede che “ Le integrazioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso relative alle istanze presentate entro i 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore le disposizioni precedenti per le procedure relative a istanze presentate in epoca anteriore e, comunque, per le procedure per le quali sia stata convocata la Conferenza di Servizi ”; considerato che la domanda di Globalbio risale al 18.6.2007, l’unico limite che poteva trovare applicazione nel caso di specie sarebbe quello di cui alla L.R. n. 25 del 3.8.2007, cioè il limite di 15 MW, ma non quelli successivi (via via più restrittivi) e poiché la potenza dell’impianto progettato è di 7,45 MW la decisione non poteva che essere quella di esclusione dallo screening VIA;
- con il secondo motivo ha dedotto che la perizia era stata redatta escludendo la rilevanza delle soglie di potenza di cui alle LL.RR. nn. 25/2007, 31/2008 e 13/2010, ma valutando la sussistenza dei criteri di cui alle Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale, allegate al D.M. 30 marzo 2015 che all’art. 4, nel caso di cumulo di progetti, prevedono che le soglie si considerano “ridotte del 50%”: la perizia giurata avrebbe accertato la presenza, nel medesimo ambito territoriale, di altri due impianti fotovoltaici, per una “potenza cumulata pari a 15,94 MWp” sicchè, ai sensi delle Linee Guida, la soglia di potenza (15 MW) per la valutazione di assoggettabilità a VIA del progetto della ricorrente doveva considerarsi ridotta del 50%, ovvero pari a 7,50 MW, con esclusione del progetto di Globalbio il cui impianto ha una potenza pari a 7,45 MW, inferiore, quindi, anche alla soglia di assoggettabilità prevista dalle Linee Guida;
- con il terzo motivo ha dedotto che il comportamento ostruzionistico della Regione sarebbe contrario a ogni regola procedimentale, anche alla luce del favor normativo per gli impianti fotovoltaici e, in ogni casi che, alla luce della vicenda giudiziaria per cui è causa, la discrezionalità amministrativa si sarebbe progressivamente ridotta, determinando i presupposti per una pronuncia di condanna al rilascio dell’autorizzazione unica.
Il T.a.r. per la Puglia con la sentenza appellata ha respinto il ricorso osservando che, anche ai sensi del D.M. n. 52 del 2015, richiamato dalla sentenza di questa Sezione n. 7052 del 16 novembre 2020, la soglia di assoggettabilità a screening V.I.A. sarebbe di 1MW e quindi il progetto, avendo potenza superiore, deve essere soggetto a screening . Il limite di potenza previsto dalla legge regionale n. 13 del 2010, richiamato dalla Regione, coinciderebbe pertanto con quello già previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e successivamente confermato dal D.M. 30 marzo 2015 sicchè nessuna illegittimità potrebbe rinvenirsi nei parametri assunti dalla Regione a riferimento per la verifica di attendibilità della perizia prodotta per dimostrare l’esclusione dallo screening .
La Globalbio s.r.l. ha interposto appello avverso la predetta sentenza per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Nel costituirsi in giudizio la Regione Puglia ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato con conferma integrale della sentenza appellata.
Il Collegio, trattenuta la causa una prima volta in decisione alla udienza pubblica del 5 giugno 2025, con ordinanza n. 5306 del 18 giugno 2025 ha ravvisato l’esigenza di un approfondimento istruttorio al fine di chiarire:
1) l’interpretazione data dalla Regione in sede istruttoria del paragrafo 4 delle linee guida circa il dimezzamento della soglia di potenza in presenza di cumulo di impianti, rispetto al criterio generale di assoggettabilità a screening che indica una soglia di 1MW, secondo quanto previsto dall’allegato IV parte II d. lgs. n. 152 del 2006, cui rinvia il DM 52 del 2015;
2) il procedimento applicativo di tale previsione normativa da seguire nel caso di specie, con particolare riferimento alla individuazione della soglia di potenza rispetto a cui applicare il predetto dimezzamento al fine di evidenziare se l’esito del calcolo sia o meno favorevole alla tesi della appellante;
3) la ratio di un criterio che, stando alla tesi dell’appellante, avrebbe l’effetto di escludere dalla procedura di screening un impianto con una potenza di 7,45 MW - a fronte di una regola generale che prevede l’assoggettamento alla procedura di screening per tutti gli impianti di potenza superiore a 1MW - qualora sia configurabile una situazione di cumulo per la presenza di altri impianti la cui potenza complessiva, nel caso di specie, sia pari a 15,94 MW.
4) se, come riferito dalla parte appellante, con la nuova disciplina sulle aree idonee sarebbe comunque venuta meno, nel caso di specie, la necessità dello screening e se la Regione abbia verificato la sussistenza delle condizioni per l’applicabilità al caso di specie di tale sopravvenuta normativa, ai fini di una possibile improcedibilità dell’appello.
La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 16 ottobre 2025, previo deposito di memorie difensive con le quali le parti hanno preso posizione sulle richieste di chiarimenti del Collegio.
Tanto premesso, l’appellante nel contestare le statuizioni del T.a.r. con il primo motivo di appello, ripropone anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, non esaminati dal T.a.r..
In particolare con il primo motivo deduce: “ Error in iudicando della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della l.r. puglia n. 13/2010, del d.lgs. n. 152/2006 e del d.m. 30.05.2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 cost.; violazione dei principi del giusto processo. Violazione dell’art. 73 c.p.a. travisamento delle risultanze processuali, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti. difetto, incongruità, illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Perplessità e illogicità della decisione. Sviamento .”.
Lamenta che la Regione, nel conformarsi alle statuizioni della sentenza di questa Sezione n. 7052/2020, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto dei contenuti della perizia di non assoggettamento a V.I.A. presentata dalla Società, ai sensi del D.M. 30.3.2015, senza poter richiamare ulteriori previsioni regionali in materia di V.I.A. – quali l’art. 1 della L.R. n. 13 del 2010 - le quali recano puntuali disposizioni di diritto intertemporale che ne escludono l’applicabilità alla fattispecie dedotta in giudizio. La nota regionale impugnata, nel richiamare la L.R. n. 13 del 2010, sarebbe pertanto manifestamente illegittima in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, la soglia di assoggettabilità a VIA di 1 MW “ si applica alle procedure in corso relative alle istanze presentate entro i 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore le disposizioni precedenti per le procedure relative a istanze presentate in epoca anteriore e, comunque, per le procedure per le quali sia stata convocata la Conferenza di Servizi ”.
Il T.a.r. avrebbe errato nel richiamare in senso ostativo la disciplina nazionale e, segnatamente, l’Allegato IV alla parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 laddove, nell’elencare i progetti sottoposti a screening VIA di competenza regionale, prevede anche gli “ impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW ” (lett. c).
Ciò in quanto, in presenza di una norma regionale, non può trovare applicazione quella statale e, in presenza di antinomie, è necessario sollevare questione di legittimità costituzionale, senza possibilità di poter disapplicare la prima in favore della seconda, come invece fatto dal T.a.r..
Pertanto il richiamo operato dal T.a.r. alla soglia prevista, in via generale, dal d. lgs. n. 152/2006 sarebbe del tutto inconferente, essendo vigente nella Regione Puglia la specifica disciplina dettata dalla L.R. n. 11/2001, come da ultimo modificata dalla L.R. n. 13/2010 che escludono, in forza delle richiamate disposizioni di diritto intertemporale, l’assoggettabilità del progetto a screening VIA.
Il T.a.r. avrebbe anche errato nel non considerare che il rigetto comunicato dalla Regione non era motivato dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152/2006 o di cui al D.M 30.03.2015, quanto, piuttosto, dalla mancata applicazione delle soglie di assoggettabilità a VIA previste dalla normativa regionale di riferimento e, in particolare, della soglia di 1 MW introdotta dalla L.R. n. 13/2010, nella specie non applicabile.
In tal modo avrebbe illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento impugnato e sancito la prevalenza di norme di legge statale non oggetto del contraddittorio processale e quindi in violazione del diritto di difesa.
Il motivo è infondato.
Quanto alla normativa applicabile, come già stabilito dalla Sezione con sentenza 16 novembre 2020, n. 7052, nel caso di specie trovano applicazione i limiti di potenza previsti nell’Allegato IV alla parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 laddove, nell’elencare i progetti sottoposti a screening VIA di competenza regionale, annovera anche gli “ impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW ” (lett. c), nella specie ampiamente superata, con conseguente assoggettabilità dell’impianto a screening .
In particolare con la richiamata sentenza, la Sezione aveva già indicato nel D.M. n. 52 del 2015 – attuativo dell’Allegato IV alla parte seconda del d. lgs. n. 152 del 2006 - la disciplina applicabile al caso di specie, statuendo che “….con riguardo alla VIA, il sopravvenuto d.m. 30 marzo 2015 prevede espressamente, all’art. 4, comma 2, che: “Le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” (e si è visto che nella specie la procedura autorizzativa non si era conclusa), senza prevedere deroghe né eccezioni. Pertanto, legittimamente la Regione ha chiesto alla società odierna appellata di integrare la documentazione secondo quanto previsto dalla sopravvenuta normativa in materia di VIA (segmento procedimentale che inoltre, giusta il comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, non avrebbe imposto una riconvocazione della conferenza di servizi, restando estraneo ad essa). La sopravvenienza normativa è un fatto di cui correttamente la Regione ha tenuto conto nel non dare corso alla nuova richiesta della società intesa al rilascio del titolo. In questa parte, l’appello regionale è fondato e va pertanto accolto, con parziale riforma della sentenza impugnata e reiezione in parte qua del ricorso di primo grado ”.
Proprio in esecuzione della predetta sentenza la Regione “ con la nota prot.n.9283 del 22.12.2020 ha invitato la società istante a voler depositare apposita perizia giurata attestante la esclusione della proposta progettuale dalla verifica di assoggettabilità a VIA, alla luce delle previsioni normative introdotte dal D.M. 30.03.2015 “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale dei progetti delle Regioni e delle province autonome previsto dall’art.15 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91”, in ordine alla non sussistenza delle condizioni individuate dallo stesso Decreto e al caricamento dell’intera documentazione progettuale a corredo dell’istanza, mediante la procedura telematica attraverso il portale www.sistema.puglia.it. ” (cfr. nota impugnata prot. 0008529 del 04.08.2021 sub doc. 1 in fascicolo di primo grado della ricorrente).
Senonchè la Regione ha rilevato che “ Dall’esame della perizia giurata trasmessa si evince che la stessa sia stata redatta valutando la sussistenza dei criteri indicati nello stesso Decreto Ministeriale ma sulla base della normativa vigente al momento dell’istanza di Autorizzazione Unica .” ciò in violazione del giudicato perché il Consiglio di Stato ha giudicato legittimo l’operato della Regione che aveva ritenuto applicabile la sopravvenuta normativa di cui al D.M. 30 marzo 2015 laddove invece il tecnico di parte ha accertato “l’esclusione della proposta progettuale dalla verifica di assoggettabilità a VIA alla luce delle previsioni normative dettate dal D.M. del 30.03.2015….. in base alle soglie “ratione temporis” previste dalla disciplina statale e regionale , in ossequio alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7052/2020” (cfr. p. 18), precisando a p. 12 che in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7052/2020, “si procede con la verifica di ciascuno dei criteri indicati nel D.M. 30.3.2015 sulla base della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica ”.
In altre parole il tecnico incaricato ha richiamato solo formalmente il D.M. 30.3.2015 dichiarando espressamente di fare applicazione delle soglie vigenti “ al momento della presentazione dell’istanza di Autorizzazione Unica ”.
A fronte di tali indicazioni la Regione, dopo aver rammentato il contenuto dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato, ha concluso osservando: “ Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, il contenuto di cui alla perizia giurata depositata da Codesta Società con la nota del 19.01.2021 non contiene la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. del 30.03.2015, poichè è stata condotta considerando la normativa vigente al momento della presentazione della istanza di Autorizzazione Unica, trascurando quindi le sopravvenienze normative intervenute riferite ai limiti di potenza, e, in particolare, la L.R. n.13/2010 art.1 ”.
Da una lettura complessiva della nota regionale impugnata, secondo le regole generali di ermeneutica degli atti negoziali (cfr. art. 1363 c.c.), applicabili pacificamente anche agli atti amministrativi, emerge in modo piano che la Regione si è limitata a rilevare, in primis, la mancata effettiva applicazione del D.M. 30.3.2015 e cioè delle sopravvenienze normative intervenute, rispetto alla conclusione della conferenza di servizi, in materia di limiti di potenza, laddove il riferimento anche alla legge regionale n. 13 del 2010 appare del tutto irrilevante in quanto effettuato a titolo meramente esemplificativo (nonostante l’enfasi “e, in particolare”), circa le normative sopravvenute, in astratto applicabili, secondo il principio affermato dal Consiglio di Stato.
Ne discende che il primo motivo di appello è infondato in quanto la Regione ha, in realtà, evidenziato in primis , proprio la violazione del criterio indicato dal Consiglio di Stato circa la applicabilità della normativa sopravvenuta sui limiti di potenza, con particolare riferimento alle soglie di potenza indicate dal D.M. 30.3.2025, laddove invece il tecnico di parte ha ritenuto erroneamente di fare riferimento alla normativa vigente al momento di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica.
Nel motivo di appello l’appellante insiste nell’affermare l’applicabilità della più favorevole normativa regionale ma tale deduzione si pone in irrimediabile contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio n. 7052 del 2020.
Non ricorre alcuna inammissibile integrazione della motivazione della nota regionale da parte del T.a.r. né una violazione del contraddittorio processuale poiché il T.a.r. nel menzionare l’allegato IV alla parte II del d lgs. n. 152 del 2006 si è limitato a richiamare la base legale del D.M. 30.3.2015 che ne ha esplicitato la portata - richiamandolo ripetutamente, soprattutto all’art. 4 - e comunque il riferimento al d. lgs. n. 152 del 2006 è anche irrilevante una volta che il Consiglio di Stato ha indicato quale ius superveniens il D.M. 30.3.2015 n. 52 alle cui soglie di potenza non si è attenuto il tecnico di parte, contravvenendo alla specifica richiesta regionale in tale senso.
Dunque la sentenza del T.a.r. merita di essere confermata, sebbene con motivazione parzialmente diversa, nella parte in cui afferma che “- c)… l’art. 1 delle Linee Guida allegate al suddetto D.M. prevede che le medesime “…integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali…”;
- d) l’allegato IV alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 prevede, al n. 2, lett. “b”, la soglia di 1 MW (“impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”);
- e) tale soglia coincide con quella stabilita dall’art. 1, comma 1, L.R. n. 13/2010;
- f) è allora evidente come nell’atto in questa sede impugnato si sia considerata la soglia di 1 MW, prevista non solo dalla L.R. n. 13/2010 ma già dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2015;
- g) sono quindi destituite di fondamento le censure di parte ricorrente (incentrate su una dedotta inapplicabilità della soglia prevista dalla normativa regionale in forza delle correlate disposizioni transitorie), considerato che il limite di 1 MW si applica in ragione della normativa nazionale. ”.
Con il secondo motivo di appello la Globalbio s.r.l. ripropone il secondo motivo di ricorso, non esaminato dal T.a.r. deducendo: “ Violazione e falsa applicazione dei par. 4 e 5 dell’allegato al d.m. 30 marzo 2015 (recante “linee guida per la verifica di assoggettabilità a via dei progetti di competenza regionale”). violazione dell’art. 1 e 3 della legge n. 241/90. violazione degli artt. 3 e 97 cost. eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione. ”.
Assume, in particolare, che anche qualora si volesse ritenere applicabile al caso di specie il limite di soglia di 15 MW previsto dalla L.R. n. 25/2007, le conclusioni della perizia di parte depositata – con la quale si esclude che il progetto sia sottoposto a screening V.I.A. - non muterebbero.
Ciò in quanto, con specifico riferimento alle soglie di potenza, il paragrafo 4 delle Linee Guida approvate con il citato D.M. n. 52 del 2015 introduce il criterio del c.d. “Cumulo dei progetti”, prevedendo che le soglie si considerano “ridotte del 50%” nel caso in cui la somma delle potenze degli impianti insistenti nel medesimo ambito territoriale (“entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali”) determini il “superamento della soglia dimensionale”.
Nel caso di specie, la perizia giurata avrebbe accertato la presenza, nel medesimo ambito territoriale, di altri due impianti fotovoltaici, per una “potenza cumulata pari a 15,94 MWp”.
Ai sensi delle predette Linee Guida, dunque, la soglia di potenza di 15 MW per la valutazione di assoggettabilità a VIA del progetto della ricorrente dovrebbe considerarsi ridotta del 50%, ovvero pari a 7,50 MW e il progetto di Globalbio, avendo una potenza pari a 7,45 MW, inferiore, quindi anche alla soglia di assoggettabilità prevista dalle Linee Guida, dovrebbe essere escluso dallo screening .
Il motivo è infondato.
Il cumulo di potenza, in ragione della presenza di impianti limitrofi, non giova alla tesi dell’appellante sia perché è dubbio che si applichi nel caso di specie (trattandosi di impianti in esercizio e non di meri “progetti” come espressamente richiesto dall’art. 4) sia perché il cumulo sortisce l’effetto di dimezzare il limite di potenza a 0,5 MW, rispetto al limite di legge di 1 MW, essendo nella specie inapplicabile, per le ragioni esposte, il riferimento al limite di potenza di 15 MW contenuto nella L.R. n. 25/2007: il cumulo infatti determina maggiore impatto ambientale e quindi non può che comportare una riduzione del limite di potenza fissato dalla legge statale – nella specie dall’allegato IV alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, n. 2, lett. “b” - a fini di assoggettabilità a screening VIA mentre, secondo la tesi propugnata dalla appellante, il limite di potenza verrebbe innalzato in modo significativo, con l’effetto di escludere contraddittoriamente lo screening proprio nei casi di maggior impatto ambientale dovuto alla presenza di più impianti limitrofi.
Il motivo pertanto è infondato.
Con un terzo motivo l’appellante ripropone il terzo motivo di ricorso non esaminato dal T.a.r. deducendo: “ Violazione degli artt. 1 e 21-octies della l. n. 241/1990. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione. violazione degli artt. 3 e 97cost. eccesso di potere per sviamento; difetto di istruttoria; carenza, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione .”.
Lamenta che la nota impugnata, e in generale la condotta tenuta negli anni dalla Regione, sarebbero sintomatiche del perseguimento di una finalità diversa da quella che assegna in astratto la legge, dando luogo nei fatti ad un agire reiteratamente pretestuoso e ostruzionistico, lesivo quindi del canone di buona amministrazione e dell’affidamento riposto dai privati sulla correttezza dei pubblici poteri e ciò anche in considerazione del fatto che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici.
In presenza di ben quattro giudicati e ritenendo ormai consumata la discrezionalità amministrativa chiede che sia ordinato alla Regione il rilascio dell’autorizzazione unica.
Il motivo è infondato poiché proprio la difficoltà – palesata anche dal presente giudizio - nell’individuare correttamente le soglie di potenza per la verifica di assoggettabilità a screening conferma il carattere non pretestuoso dell’agire regionale, in una vicenda in cui è piuttosto il complesso intreccio tra disciplina statale e regionale ad aver determinato rilevanti incertezze applicative.
Non essendosi esaurita la discrezionalità dell’autorità regionale procedente non può essere accolta la domanda di condanna al rilascio dell’autorizzazione unica, dovendo anche essere completate le verifiche tecnico discrezionali in materia di assoggettabilità a screening VIA.
Da ultimo l’appellante allega che lo screening non sarebbe comunque necessario alla luce della sopravvenuta disciplina sulle aree idonee introdotta dal d. lgs. n. 199 del 2021.
Il motivo è, in primo luogo, inammissibile in quanto proposto per la prima volta nel presente giudizio in violazione del divieto dei c.d. nova in appello; è anche infondato nel merito in quanto la disciplina delle aree idonee orienta l’istruttoria dell’autorità procedente sulla scelta della localizzazione dell’impianto ma non può sostituire la disciplina in materia di V.I.A. che attiene ad un ambito materiale di disciplina distinto.
Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve pertanto essere respinto.
La complessità della stratificazione della normativa statale e regionale induce il Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del grado tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU BO, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
UC ER, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | LU BO |
IL SEGRETARIO