TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 581
TAR
Ordinanza cautelare 3 settembre 2025
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Sentenza 27 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 7 e seguenti della Legge 241/90 ed ingiustizia grave e manifesta

    Il Collegio ritiene che l'operato dell'amministrazione debba essere guidato dal combinato disposto dell'art. 33, comma 8 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e dell'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, che prevedono il trattamento economico intero per i primi dodici mesi e ridotto alla metà per i successivi sei mesi durante l'aspettativa per infermità. L'amministrazione ha illegittimamente azzerato la retribuzione operando un'interpretazione errata della normativa.

  • Accolto
    Violazione di legge e del CCNL di riferimento, oltre a violazione grave e manifesta degli artt. 1, 3, 4 e 36 Costituzione, degli artt. 905 e ss. del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dell’art. 33 lett. h) del D.Lgs. n. 95/2017, dell’art. 9 quinquies del D.Lgs. n. 199/1995 e dell’art. 26 della Legge 5 maggio 1976, n. 187

    L'interpretazione dell'amministrazione, secondo cui l'aspettativa può durare solo 150 giorni e oltre tale termine lo stipendio deve essere sospeso, è erronea. La normativa (art. 33, comma 8 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187) prevede il trattamento economico intero per i primi dodici mesi e ridotto alla metà per i successivi sei mesi. Il ricorrente aveva ancora 92 giorni di aspettativa con retribuzione al 50% al momento dell'immissione nei ruoli civili. L'annullamento del precedente provvedimento di assegnazione e la successiva assegnazione a Cagliari confermano la spettanza del trattamento economico durante l'aspettativa.

  • Accolto
    Annullamento dell'addebito per indebita percezione di retribuzione

    L'amministrazione ha illegittimamente azzerato la retribuzione del ricorrente. Poiché il ricorrente aveva diritto al trattamento economico, anche se ridotto, durante il periodo di aspettativa, non vi è stata alcuna indebita percezione di somme. Pertanto, l'addebito è infondato.

  • Accolto
    Annullamento delle note amministrative che confermano la posizione debitoria

    Poiché il ricorso è stato accolto e i provvedimenti impugnati annullati, anche le note amministrative che confermavano la posizione debitoria del ricorrente vengono annullate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 581
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 581
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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