Ordinanza cautelare 3 settembre 2025
Sentenza 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00581/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00643/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 643 del 20-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa – Marina Militare – Direzione di Amministrazione – Sezione di -OMISSIS-, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Civile - 1° Reparto – 1^ Divisione – 1^ Sezione, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto
del ricorrente allo spettante trattamento economico previsto per l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio (e, quindi <lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi>) quale militare della Marina Militare e, ciò, per tutto il periodo in cui si è venuto a trovare collocato in aspettativa per infermità (ovvero anche per tutto il periodo successivo alla data del -OMISSIS-, data antecedente la sottoscrizione del contratto di lavoro quale dipendente civile) con pari condanna della qui convenuta Amministrazione al pagamento di tutte quelle somme al suddetto e medesimo titolo spettanti e/o maturate ma non corrisposte (con pari corresponsione degli arretrati oltre interessi e rivalutazioni come per legge).
nonché per l’annullamento
dell'addebito disposto all'odierno ricorrente dall'Amministrazione Difesa - Marina Militare, Direzione di Amministrazione, Sezione di -OMISSIS- (di cui alla nota prot. M_D MDAMMTA RG-OMISSIS- n. -OMISSIS-), con cui gli è stato comunicato essere asseritamente <debitore nei confronti dell'erario della somma complessiva netta di € 7.907,65> a mente dell'acclusa circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale Militare nr. -OMISSIS-
nonché
per la disapplicazione e/o l'annullamento sia della nota prot. M_D MDAMMTA RG-OMISSIS- n. -OMISSIS- e di quanto alla stessa allegato e dell'ulteriore nota confermativa M_D MDAMMTA RG-OMISSIS- n. -OMISSIS--OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa – Marina Militare – Direzione di Amministrazione – Sezione di -OMISSIS- e di Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Civile - 1° Reparto – 1^ Divisione – 1^ Sezione e di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- marzo 2026 il dott. ER XI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’accertamento e della declaratoria del proprio diritto al trattamento economico previsto per l’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, per tutto il periodo in cui si è venuto a trovare collocato in aspettativa per infermità, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme spettanti a tale titolo e disapplicazione o annullamento delle note con le quali è stato dichiarato debitore nei confronti dell’erario della somma complessiva netta di € 7.907,65.
2. Espone il ricorrente di essere un militare della Marina Militare con il grado di Sottocapo di 1^ Classe che, in data -OMISSIS-, con verbale Mod. BL/S N° -OMISSIS-, è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e, pertanto, da collocare in congedo assoluto e, nel contempo, giudicato idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
3. Precisa il ricorrente che, al momento dell’accertata inidoneità al servizio militare, aveva fruito di 102 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e, alla data del -OMISSIS--OMISSIS- (giorno antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro quale dipendente civile), aveva beneficiato di un totale di 455 giorni di aspettativa.
4. In ragione di quanto sopra, evidenzia l’esponente che, a quella data, avrebbe avuto diritto, ai sensi della vigente normativa, di un numero giorni di aspettativa residui con corresponsione di un trattamento economico dimezzato, pari a 92 giornate.
5. Con riferimento alle vicende inerenti all’assegnazione alle sedi di servizio l’esponente rappresenta di aver presentato in data -OMISSIS- istanza di reimpiego nelle aree funzionali del personale civile e che, con Decreto M_D -OMISSIS-, venne disposto il transito nell’Area Assistenti del personale civile, con assegnazione presso l’Arsenale Militare Marittimo – MARINARSEN – di -OMISSIS-.
6. In ragione di alcune problematiche di salute e personali il ricorrente rappresentava di essere impossibilitato a recarsi a la Spezia per la firma del contratto e chiedeva all’Amministrazione che venisse valutata la possibilità di disporre la propria assegnazione in una sede nella regione Sardegna.
7. L’esponente veniva sottoposto a nuova visita medica collegiale presso la competente Commissione Medica che confermava l’idoneità al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del Ministero del personale civile del Ministero della Difesa.
8. Per il tramite del legale di fiducia, il sig. -OMISSIS- instava per un riesame in autotutela della disposta assegnazione a -OMISSIS- e per l’individuazione di una sede di servizio a Cagliari o in altra sede prossima alla residenza.
9. Al contempo, l’esponente constatava che la propria retribuzione era stata inopinatamente azzerata, ragion per cui, con nota inviata via pec in data -OMISSIS-, contestava l’accaduto al Ministero.
10. In riscontro a tale richiesta di chiarimenti il Ministero resistente, in data -OMISSIS-, con la nota M_D MDAMMTA prot. nr. -OMISSIS- rappresentava che “ le motivazioni che hanno determinato l'interruzione del trattamento economico (...) rientrano nella casistica di cui al para 3. lettera b. della circolare in riferimento b.> per la quale il periodo di aspettativa speciale a trattamento economico conservato … nel caso in cui lo stato di malattia del militare si protragga oltre il 150° giorno dalla data di presentazione della domanda di transito, dovrà essere interrotta l'erogazione del trattamento stipendiale”.
11. Con nota M_D -OMISSIS--OMISSIS-, anche sulla scorta di ulteriore apposita richiesta inviata dal ricorrente con pec del -OMISSIS--OMISSIS-, con la quale si poneva in evidenza un aggravamento del quadro sanitario dell’istante, l’Amministrazione annullava il documento dp. n. -OMISSIS- di precedente assegnazione presso la sede di -OMISSIS- e invitava l’esponente per la stipula del contratto individuale di lavoro, presso il Comando Marittimo -OMISSIS-.
11.1. Al contempo, tuttavia, l’amministrazione confermava il congelamento di qualsivoglia erogazione stipendiale e affermava la sussistenza di una posizione debitoria del ricorrente nei confronti dell’erario per una somma complessiva netta pari ad € 7.907,65.
12. La posizione dell’amministrazione non mutava neppure a seguito di una ulteriore richiesta di revisione avanzata dal ricorrente che evidenziava la piena spettanza degli assegni durante il periodo di aspettativa per infermità anche in ragione del disposto annullamento dell’iniziale provvedimento di assegnazione presso la sede di -OMISSIS-.
13. Con la gravata nota M_D MDAMMTA RG-OMISSIS- n. -OMISSIS--OMISSIS- l’amministrazione confermava la sussistenza della richiamata posizione debitoria del ricorrente nei confronti dell’Ente.
14. Parte ricorrente rivendica, pertanto, la piena spettanza dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi durante tutto il periodo in cui si è venuto a trovare collocato in detta aspettativa per infermità (ovvero anche per tutto il periodo successivo alla data del -OMISSIS-, data antecedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro quale dipendente civile).
14.1. Con il primo motivo di gravame l’esponente deduce la violazione dell’art. 7 e seguenti della Legge 241/90 ed ingiustizia grave e manifesta.
14.1.1. Deduce parte ricorrente che gli atti con i quali si è disposto di interrompere (prima) il trattamento economico previsto per l’aspettativa e richiedere (poi) quanto erogato, non sono stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento con violazione degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/90. Precisa sul punto parte ricorrente che tale comunicazione si sarebbe rivelata doverosa atteso che, nel caso de quo , non trattavasi di atti dovuti discendenti direttamente da vincolo di legge, bensì di provvedimenti a contenuto discrezionale derivanti da una opinabile interpretazione della disciplina da parte dell’amministrazione.
14.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione di legge e del CCNL di riferimento, oltre a violazione grave e manifesta degli artt. 1, 3, 4 e 36 Costituzione, degli artt. 905 e ss. del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, dell’art. 33 lett. h) del D.Lgs. n. 95/2017 (lettera h. art. 33), dell’art. 9 quinquies del D.Lgs. n. 199/1995 e dell’art. 26 della Legge 5 maggio 1976, n. 187).
14.2.1. Rappresenta l’esponente che il provvedimento di addebito contestato non risulti supportato da alcuna disposizione di rango legislativo e si ponga in contrasto con il C.C.N.L. che disciplina il trattamento economico in aspettativa per infermità.
In particolare, rappresenta l’esponente, che lo stesso Decreto 18.04.2002 che disciplina il transito nei ruoli civili del personale militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato, prevede espressamente al p.to 7. dell’art. 2 che “ in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di inidoneità ”; pertanto, lo stesso D.M. si esprimerebbe nel senso che, trovandosi l’interessato in aspettativa per infermità (all’atto del giudizio di inidoneità), il relativo trattamento economico spettante sia quello previsto per la medesima aspettativa, ovvero “lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi”.
Peraltro, nel caso specifico, non risulterebbe vincolante l’interpretazione data dal Consiglio di Stato nel richiamato parere nr. 281/2014 (e trasfusa nella circolare di Persomil nr. -OMISSIS-) atteso che il suddetto parere (che peraltro introduce la parola “ speciale” senza che la stessa si rinvenga nel testo del D.M. 18.04.2002) si porrebbe in senso contrario sia a quanto espresso in materia dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV 4 dicembre 2007, n. 68-OMISSIS-) a mente del quale il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, D.M. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, sia anche a quanto ulteriormente espresso in materia, sempre dalla stesso Consiglio di Stato (cfr. Sezione IV n. 5758/06) che ha ritenuto che l’aspettativa prevista dall’art. 2, comma 7, del citato D.M. sia finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel rapporto di impiego durante il periodo in concreto impegnato dall'amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili.
14.2.2. Rappresenta, altresì, parte ricorrente che il disposto annullamento con effetto ex tunc della pregressa determinazione (di assegnazione alla sede di -OMISSIS-) e l’assegnazione a Cagliari, con relativa sottoscrizione del contratto, attesterebbero senza soluzione di continuità la spettanza del trattamento economico durante tutto il periodo in cui l’odierno ricorrente si trovava in aspettativa e, quindi, il pieno diritto agli spettanti assegni durante l’aspettativa medesima (come previsti nella misura del 100% per i primi 12 mesi e nella misura del 50% nei successivi sei mesi).
15. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha instato per la reiezione del gravame.
16. Con Ordinanza del 3 settembre 20-OMISSIS-, n° 262, questo Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti gravati rilevando come il disposto azzeramento della retribuzione, ricondotto dall’amministrazione al decorso del termine di 150 giorni previsto dal comma 4 dell’art. 2 del DM 18 aprile 2002, non fosse coerente con la normativa di settore e, in particolare, con l’art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187 che prevede che durante “l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio (...) competono lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla meta' per i successivi sei mesi (...)” e che fosse rimasta priva di contestazione la circostanza rappresentata da parte ricorrente che aveva evidenziato come questi “ alla data di presentazione dell’istanza del 10 gennaio 2024, (...) avesse beneficiato di soli 102 giorni di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio ;”
Nel citato provvedimento cautelare veniva inoltre evidenziato che il parere espresso dal Consiglio di Stato Sezione seconda del 21 marzo 2017, non evocasse alcun azzeramento del trattamento retributivo allo scadere del termine dei 150 giorni, segnando esso unicamente il dies a quem della “ interruzione della decorrenza dei termini -implicito corollario dell’articolo 2, comma 7- per l’eventuale riduzione del trattamento economico in relazione al periodo di aspettativa maturata dal personale ”, precisando che tale (mera) interruzione “ è motivata dalla circostanza che lo stato giuridico di aspettativa speciale è dovuto solo per il periodo di tempo fisiologicamente necessario all’Amministrazione per la valutazione della pratica di transito”.
17. In vista dell’udienza di merito, parte ricorrente, con memoria, ha insistito per l’accoglimento del gravame.
18. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del -OMISSIS- marzo 2026.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di prendere le mosse dalle coordinate normative di riferimento.
1.1. Il D.lgs 15 marzo 2010 n° 66 “ Codice dell’ordinamento militare ” disciplina l’istituto dell’infermità temporanea (condizione nella quale si è venuto a trovare il ricorrente) agli artt. 901 e seguenti.
1.1.1. In particolare, il comma 1 prevede che “L'aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d'autorità.”.
1.1.2. Il quarto comma precisa che se il Militare, dopo aver fruito di tutti i periodi di licenza residui “ è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 912.”.
1.1.3. Il richiamato art. 912 precisa, al primo comma che “ I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa .”.
1.2. Con riguardo al trattamento retributivo spettante durante il predetto periodo di aspettativa, il comma 8 del D. Lgs 29 maggio 2017, n. 95 “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, (...)” prevede che sia “ corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187 ” ovvero “ lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto”.
2. Orbene, dall’espositiva in fatto e dalle produzioni documentali risulta pacifico che il ricorrente, a far data dal 10 gennaio 2024 e sino al giorno precedente alla sua effettiva assunzione in servizio in qualità di dipendente civile, avvenuta il -OMISSIS--OMISSIS-, abbia fruito dell’istituto dell’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
2.1. In tale arco temporale, il ricorrente è stato inizialmente assegnato presso la sede di -OMISSIS- (cfr nota con nota M_D -OMISSIS-); poi tale assegnazione è stata annullata e la sede di servizio del ricorrente è stata individuata nel Comando Marittimo -OMISSIS-.
2.2. Il militare afferma di aver usufruito, nel quinquennio considerato, di 455 giorni complessivi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio. Su questo punto l’amministrazione, espressamente interpellata durante l’udienza camerale relativa alla richiesta di sospensione, non ha sollevato alcuna contestazione.
Pertanto, il ricorrente sostiene che, al momento della firma del contratto con cui è stato formalmente trasferito nei ruoli civili, gli restassero ancora 92 giorni di aspettativa per infermità, durante i quali avrebbe avuto diritto al trattamento economico in godimento ridotto del 50%.
2.3. L’amministrazione, invece, richiama l’art. 2, comma 7 del Decreto Ministeriale 18 aprile 2002, relativo al transito nei ruoli civili del personale militare giudicato non idoneo al servizio.
Secondo tale norma, in attesa della decisione dell’amministrazione sulla domanda di transito, il personale è posto in aspettativa e mantiene il trattamento economico percepito al momento del giudizio di non idoneità.
Tuttavia, secondo l’interpretazione dell’amministrazione, questa aspettativa può durare solo per il tempo necessario alla decisione sulla domanda e comunque non oltre 150 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Di conseguenza, se lo stato di malattia del militare prosegue oltre il 150° giorno dalla domanda di transito, lo stipendio deve essere sospeso. Tale sospensione deve essere applicata immediatamente, dalla data della circolare, anche nei casi in cui il militare abbia già superato il limite dei 150 giorni.
3. L’interpretazione data dall’amministrazione alla disciplina di riferimento e le conseguenze che ne ha tratto in relazione alla posizione rivestita dal ricorrente sono erronee e non conformi al dato normativo.
3.1. L’operato dell’amministrazione deve, infatti, essere guidato dal sopra richiamato combinato disposto costituito dal comma 8 dell’art. 33 del D. Lgs 29 maggio 2017, n. 95 e dall’art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
A mente di tali disposizioni, al Militare collocato in aspettativa per infermità non derivante da causa di servizio spettano “ lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi ”.
Il tutto, ferma restando l’operatività del parimenti richiamato art. 912 del Codice dell’Ordinamento Militare a mente del quale “ I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.”.
3.2. E’ dunque con riferimento a tale arco temporale –due anni complessivi di aspettativa, con diritto alla conservazione del posto e con trattamento economico che nei primi dodici mesi spetta in misura intera, dal dodicesimo al diciottesimo mese è ridotto del 50% e, nell’ultimo semestre, è azzerato– che l’amministrazione deve procedere al computo degli emolumenti e procedere alle decurtazioni.
3.2.1. Come già evidenziato, alla data della stipula del contratto di lavoro del -OMISSIS--OMISSIS- con immissione nei ruoli civili presso il Comando Marittimo -OMISSIS-, il ricorrente era titolare di 92 giorni residui (con retribuzione decurtata al 50%).
Pertanto, il disposto azzeramento retributivo operato dall’amministrazione a far data dal 151° giorno successivo all’istanza di transito nei ruoli civili, si palesa illegittimo.
4. L’amministrazione, in particolare, valorizza il disposto del D.M. 18 aprile 2002 concernente il transito delle forze armate giudicato non idoneo nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
Il comma 4 stabilisce che “ L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”.
Il comma 7 prevede, inoltre, che “ In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale e' considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.”
Sulla base di tali disposizioni, con la circolare n° 76956 del 30 gennaio 2018 si è stabilito che “a partire dalla data in cui il militare viene invitato a sottoscrivere il contratto, gli eventuali giorni di malattia del militare, attestati da certificazione medica, dovranno essere sommati, secondo le statuizioni di cui all’art. 26 della Legge n° 187/1976, ai giorni di aspettativa fruiti prima del giudizio di non idoneità, operando le conseguenti decurtazioni stipendiali”.
La medesima circolare precisa inoltre che “ nel caso in cui lo stato di malattia si protragga oltre il 150° giorno dalla data di presentazione della domanda di transito, dovrà essere interrotta l’erogazione del trattamento stipendiale (... )”.
4.1. È tuttavia evidente che tale ultima previsione della circolare può ritenersi legittima solo nell’ipotesi in cui il militare abbia già consumato, prima della presentazione della domanda di transito nei ruoli civili, tutti i giorni per i quali manteneva comunque il diritto alla retribuzione (integrale o ridotta).
Solo in tale caso, infatti, una volta decorsi i 150 giorni dalla domanda di transito, il regime di favore correlato alla fase intercorrente tra la domanda di transito e l’assegnazione nei ruoli civili –durante la quale il decorso del periodo di comporto rimane sostanzialmente sospeso– cesserebbe di operare, con riespansione del regime ordinario applicabile al militare prima della presentazione dell’istanza.
4.2. Nel caso di specie, invece, al ricorrente competevano ancora le spettanze retributive previste, in via generale, dall’istituto dell’aspettativa per infermità, tanto che egli vantava ancora, all’epoca dell’immissione nel ruolo civile, un residuo di giorni con retribuzione al 50%.
Da qui l’illegittimità dell’azione di recupero intrapresa dall’amministrazione atteso che il Militare non ha percepito alcuna indebita retribuzione.
4.3. In altri termini, dal momento dell’inizio dell’aspettativa per infermità decorre il periodo di comporto, che rimane sospeso per la durata massima di 150 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili, durante i quali viene garantita al militare la conservazione del trattamento economico in godimento quale appartenente ai ruoli militari. Decorso tale termine, la particolare salvaguardia economica viene meno e riprendono a decorrere le tempistiche proprie dell’aspettativa per infermità, con applicazione delle relative decurtazioni in ragione della durata complessiva della stessa.
5. Tale approccio ermeneutico risulta coerente anche con la posizione assunta dal Consiglio di Stato nel parere n. 696 del 21 marzo 2017.
5.1. Il Consiglio di Stato muove infatti dall’esigenza di ricondurre ad unità sistematica l’istituto dell’aspettativa speciale –nella quale si trova il militare in attesa di essere assegnato ai ruoli civili– al fine di scongiurare possibili abusi o applicazioni distorte.
5.1.1. Muovendo dal presupposto che, in applicazione dell’art. 2, comma 7, del d.m. 18 aprile 2002, durante il periodo di aspettativa per il transito –che perdura fino alla sottoscrizione del contratto di lavoro quale dipendente civile della difesa– l’amministrazione è tenuta a corrispondere il relativo trattamento economico anche nell’ipotesi in cui il militare non possa presentarsi in servizio per uno stato di malattia, il Consiglio di Stato chiarisce che l’ “interruzione della decorrenza dei termini (…) per l’eventuale riduzione del trattamento economico (…) è motivata dalla circostanza che lo stato giuridico di aspettativa speciale è dovuto solo per il periodo di tempo fisiologicamente necessario all’amministrazione per la valutazione della pratica di transito ”.
5.1.2. Una volta che l’amministrazione si sia pronunciata definitivamente sul punto, non sussistono più i presupposti per ritenere perdurante tale posizione giuridico-economica di vantaggio, potendosi protrarre il congelamento del periodo di aspettativa solo per il tempo necessario all’amministrazione per pronunciarsi sulla richiesta di transito e, comunque, non oltre 150 giorni dalla presentazione dell’istanza.
5.1.3. Pertanto, una volta intervenuta la pronuncia dell’amministrazione o comunque decorso il termine dei 150 giorni, il militare perde i benefici della c.d. aspettativa speciale –che garantisce la piena spettanza degli emolumenti propri del ruolo militare– e rientra nel regime ordinario dell’aspettativa per infermità, con ogni conseguenza anche in ordine all’applicazione delle eventuali decurtazioni stipendiali.
5.2. Osserva, peraltro, il Collegio come tale soluzione risulti non solo coerente con il dato normativo e contrattuale, ma anche funzionale ad evitare comportamenti dilatori da parte del personale militare che, omettendo di presentarsi alle convocazioni per la stipula del contratto di immissione nei ruoli civili, potrebbero altrimenti mantenere indefinitamente la posizione di vantaggio derivante dalla permanenza nella c.d. “ aspettativa speciale”.
6. Per completezza, il Collegio osserva che, nella fattispecie in esame, non assume rilievo la circostanza che il ricorrente sia stato dapprima convocato ai fini dell’assegnazione presso la sede di -OMISSIS- e successivamente destinato alla sede di Cagliari a seguito dell’annullamento del primo provvedimento.
Ciò che assume rilievo, infatti, è che anche alla data dell’assegnazione a Cagliari il periodo di comporto non fosse stato integralmente consumato e che il ricorrente conservasse pertanto il diritto alla corresponsione della retribuzione, sia pure in misura ridotta.
7. In definitiva, per le suesposte considerazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto.
7.1. Per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, ivi compresi quelli concernenti la sussistenza a carico del ricorrente della posizione debitoria di euro 7.907,65, disponendosi che l’amministrazione proceda alla corretta corresponsione degli emolumenti spettanti durante il periodo di infermità (e fino alla data del -OMISSIS--OMISSIS-) maggiorate dagli accessori di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura del maggior importo tra gli stessi, dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo e con applicazione delle eventuali decurtazioni stipendiali in coerenza con la disciplina sopra richiamata, al netto del periodo di 150 giorni decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di transito ai ruoli civili.
La natura del giudizio e i profili peculiari della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- annulla i provvedimenti impugnati ivi compresi quelli concernenti la formalizzazione della sussistenza a carico del ricorrente della posizione debitoria di euro 7.907,65;
- condanna l’amministrazione a corrispondere al ricorrente gli emolumenti spettanti durante il periodo di infermità (e fino alla data del -OMISSIS--OMISSIS-) maggiorate dagli accessori di legge, con rivalutazione monetaria e interessi legali nella misura del maggior importo tra gli stessi, dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo e con applicazione delle eventuali decurtazioni stipendiali in coerenza con la disciplina sopra richiamata, al netto del periodo di 150 giorni decorrente dalla data di presentazione dell’istanza di transito ai ruoli civili;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU FE, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
ER XI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER XI | IU FE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.