Art. 60. Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunita' europea). 1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , non si applica, per quanto riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni, le prov- ince autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunita' europea.
Nota all' art. 60:
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , opera il trasferimento alle regioni di alcune funzioni amministrative dello Stato. Il testo dell'art. 4, comma 2, e' il seguente:
"Le regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente".
Nota all' art. 60:
- Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , opera il trasferimento alle regioni di alcune funzioni amministrative dello Stato. Il testo dell'art. 4, comma 2, e' il seguente:
"Le regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente".