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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4126/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PRE ESCUZ. n. 090/8776/2025 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo;
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'istante proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, notificatogli in data 16.08.2025, avente ad oggetto TARI anno 2018: a sostegno del ricorso eccepiva la mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento richiamato nel sollecito di pagamento e, su tale presupposto, ulteriormente eccepiva la decadenza dell'ente dal potere di riscossione e ad ogni modo la prescrizione del credito.
Si costituiva, depositando controdeduzioni, il Comune di Aversa, ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Va premesso che in materia tributaria la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di atti, legalmente predeterminata: diretti corollari di tale principio sono, per un verso, che l'omessa notifica di un determinato atto della serie costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012)
e, per altro verso, che la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cd. cristallizzazione della pretesa impositiva, con impossibilità per il contribuente di contestare ulteriormente il merito della pretesa e (residua) possibilità di far valere, successivamente, solo fatti estintivi/ modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo.
Ciò posto, si osserva che le allegazioni di cui all'atto introduttivo della lite, volte a prospettare la omessa notifica dell'avviso di accertamento cui ha fatto seguito il sollecito qui impugnato, risultano smentite dalla produzione documentale ex adverso operata, che attesta la notifica dell'atto a mezzo posta cd. diretta, perfezionatasi, dopo un infruttuoso tentativo di consegna del plico in data 9.11.2023, per compiuta giacenza –
a seguito di avviso di deposito spedito a sua volta a mezzo raccomandata- in data 20.11.2023.
Le deduzioni sul punto svolte dalla difesa del ricorrente, secondo cui dagli atti non emergerebbe la prova della effettiva ricezione da parte del contribuente della raccomandata informativa, non si prestano ad essere condivise: viene in rilievo notifica eseguita, come detto, direttamente a mezzo del servizio postale universale, ai sensi dell'art. 14 legge 890/82, cui non si applicano le norme della medesima legge dettate per la notifica degli atti giudiziari ma quelle semplificate del regolamento postale, che per la ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario prevedono che la notifica si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, senza che via sia necessità della comunicazione di avvenuta notifica, come peraltro ritenuto legittimo da Corte Costituzionale n. 175/2018
(vedasi in termini Cassazione 16183/2021).
Dalla riconosciuta regolare notifica dell'avviso e dalla sua mancata impugnativa nei termini di legge è scaturita la definitività dell'accertamento tributario, con impossibilità per il contribuente di contestare ulteriormente il merito della pretesa ed eccepire la decadenza dell'ente dal potere di accertamento del tributo, e residua possibilità per lo stesso di far valere (oltre che vizi propri dell'atto impugnato) solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti: sotto tale specifico profilo infondata è la eccezione di prescrizione cd. sopravvenuta, non essendo decorso, successivamente alla notifica dell'avviso il termine di legge quinquennale applicabile ai tributi locali.
Gli esiti degli accertamenti compiuti fondano, in coerenza con le premesse svolte, la pronuncia di cui alla parte dispositiva, con le spese di lite che si compensano.
P.Q.M.
rigetta la domanda e compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4126/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PRE ESCUZ. n. 090/8776/2025 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo;
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, l'istante proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, notificatogli in data 16.08.2025, avente ad oggetto TARI anno 2018: a sostegno del ricorso eccepiva la mancata preventiva notifica dell'avviso di accertamento richiamato nel sollecito di pagamento e, su tale presupposto, ulteriormente eccepiva la decadenza dell'ente dal potere di riscossione e ad ogni modo la prescrizione del credito.
Si costituiva, depositando controdeduzioni, il Comune di Aversa, ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata.
Va premesso che in materia tributaria la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di atti, legalmente predeterminata: diretti corollari di tale principio sono, per un verso, che l'omessa notifica di un determinato atto della serie costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012)
e, per altro verso, che la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cd. cristallizzazione della pretesa impositiva, con impossibilità per il contribuente di contestare ulteriormente il merito della pretesa e (residua) possibilità di far valere, successivamente, solo fatti estintivi/ modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo.
Ciò posto, si osserva che le allegazioni di cui all'atto introduttivo della lite, volte a prospettare la omessa notifica dell'avviso di accertamento cui ha fatto seguito il sollecito qui impugnato, risultano smentite dalla produzione documentale ex adverso operata, che attesta la notifica dell'atto a mezzo posta cd. diretta, perfezionatasi, dopo un infruttuoso tentativo di consegna del plico in data 9.11.2023, per compiuta giacenza –
a seguito di avviso di deposito spedito a sua volta a mezzo raccomandata- in data 20.11.2023.
Le deduzioni sul punto svolte dalla difesa del ricorrente, secondo cui dagli atti non emergerebbe la prova della effettiva ricezione da parte del contribuente della raccomandata informativa, non si prestano ad essere condivise: viene in rilievo notifica eseguita, come detto, direttamente a mezzo del servizio postale universale, ai sensi dell'art. 14 legge 890/82, cui non si applicano le norme della medesima legge dettate per la notifica degli atti giudiziari ma quelle semplificate del regolamento postale, che per la ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario prevedono che la notifica si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, senza che via sia necessità della comunicazione di avvenuta notifica, come peraltro ritenuto legittimo da Corte Costituzionale n. 175/2018
(vedasi in termini Cassazione 16183/2021).
Dalla riconosciuta regolare notifica dell'avviso e dalla sua mancata impugnativa nei termini di legge è scaturita la definitività dell'accertamento tributario, con impossibilità per il contribuente di contestare ulteriormente il merito della pretesa ed eccepire la decadenza dell'ente dal potere di accertamento del tributo, e residua possibilità per lo stesso di far valere (oltre che vizi propri dell'atto impugnato) solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti: sotto tale specifico profilo infondata è la eccezione di prescrizione cd. sopravvenuta, non essendo decorso, successivamente alla notifica dell'avviso il termine di legge quinquennale applicabile ai tributi locali.
Gli esiti degli accertamenti compiuti fondano, in coerenza con le premesse svolte, la pronuncia di cui alla parte dispositiva, con le spese di lite che si compensano.
P.Q.M.
rigetta la domanda e compensa le spese.