CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
QU NA SA RI, Relatore
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IMP SOST TFR 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRES-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRES-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRES-ALIQUOTE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRES-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1241/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente.
Resistente/Appellato: L'avv. Difensore_2 per ADER insiste per il rigetto con condanna alle spese e distrazione in favore dell'antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
NZ AT IS , Società Ricorrente_1 Srl, , rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1
, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 28.5.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso, per un importo di €. 533.558,05, oltre sanzioni ed interessi.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) nullità/illegittimità per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000; omessa allegazione.
2) l'omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
3) Falsa applicazione e violazione dall'art. 25 del DPR, n. 602/73
4) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita NZ AT IS, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato essendosi questa Corte, Sez. II, pronunciata con la Sentenza n. 926/2024 depositata il 12.12.2024, sulle medesime cartelle oggetto dell'odierno giudizio e per definitività delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate , ha contestato , in conclusione, la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva che NZ delle AT IS produce la sentenza n. 926/2024 depositata il 12.12.2024, con cui questa Corte di Giustizia, nell'esaminare il ricorso iscritto al n. 1517/24
R.G. avverso il pignoramento presso terzi n. 229484202400000398001573/2024 ha esaminato, rigettandole, tutte le eccezioni di mancata o irregolare notifica delle cartelle oggetto anche del presente ricorso e di prescrizione delle stesse, dichiarandole inammissibili poichè la società ricorrente non aveva impugnato, nei termini, l'atto intermedio dell'intimazione di pagamento n. 29420249002490436000, regolarmente notificatale a mezzo pec il 03.05.2024, che le conteneva tutte.
Al riguardo è da dirsi, dunque, che tali eccezioni sono inammissibili , poichè indurrebbero lo stesso Giudice
a esaminare nuovamente gli stessi atti , il che è escluso dal noto principio del ne bis in idem.
La sucitata sentenza, infatti, pur avendo come oggetto di impugnazione un atto formalmente diverso, ha statuito su questioni che rappresentano lo stesso presupposto giuridico dell'atto qui impugnato e cioè le medesime cartelle di pagamento, sicchè le decisioni sono collegate in modo indissolubile, e ciò impedisce a questo Collegio un nuovo esame, potendosi riproporre solo in sede di gravame, ma non certo avverso un successivo atto della riscossione.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito, detto principio è rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale. (Cass. SS.UU.n.13916 /2006)
Ciò posto vengono dichiarate inammissibili le domande del ricorrente vertente sugli stessi fatti e stessi rilievi già oggetto di valutazione della sentenza n. 926/2/2024 del 12.12.2024 emessa dalla CGT di primo grado di Enna e attinenti alla omessa/irregolare notifica , prescrizione e decadenza, di cui ai motivi del ricorso numero 2,3,4,5.
Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso con cui si contesta il difetto di motivazione e violazione dell'art.7, L. n. 212/2000 per omessa allegazione, il Collegio osserva che l'intimazione di pagamento, essendo in definitiva un atto ricognitivo di quanto dovuto e non atto in cui si forma una autonoma volontà amministrativa, per essere sufficientemente motivato deve espressamente enunciare la fonte normativa della richiesta, indicare le cartelle di pagamento cui fa riferimento , essendo ammessa la c.d. “motivazione per relationem”, ovvero quella formulata tramite riferimento ad un diverso atto i cui estremi essenziali, in alternativa all'allegazione, devono essere espressamente indicati nell'atto medesimo.
Ebbene, precisata nei termini su esposti, l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale , questa Corte rileva che nella fattispecie per cui è causa l'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata, facendo espresso riferimento alle cartelle di pagamento indicandone numero e data della notifica, sicchè in alcun modo risulta essere lesa la possibilità del contribuente di conoscere i presupposti che stanno alla base della richiesta e di approntare una idonea ed adeguata difesa.
In conclusione, il ricorso viene respinto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 7.554,00 da distrarsi a favore del procuratore di
NZ delle AT IS , dichiaratosi antistatario. Così deciso in Enna il 11/12/2025 IL
GIUDICE RELATORE AVV. NA SA RI QU IL PRESIDENTE SANTO LOPES
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
QU NA SA RI, Relatore
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2025 depositato il 14/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IMP SOST TFR 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRES-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRES-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRES-ALIQUOTE 2011 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRES-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002800652000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1241/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente.
Resistente/Appellato: L'avv. Difensore_2 per ADER insiste per il rigetto con condanna alle spese e distrazione in favore dell'antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
NZ AT IS , Società Ricorrente_1 Srl, , rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1
, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 28.5.2025, relativamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso, per un importo di €. 533.558,05, oltre sanzioni ed interessi.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) nullità/illegittimità per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n. 212/2000; omessa allegazione.
2) l'omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
3) Falsa applicazione e violazione dall'art. 25 del DPR, n. 602/73
4) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine previsto dalla legge
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 D.Lgs. 472/1997, norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, degli atti presupposti e ruoli , con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita NZ AT IS, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato essendosi questa Corte, Sez. II, pronunciata con la Sentenza n. 926/2024 depositata il 12.12.2024, sulle medesime cartelle oggetto dell'odierno giudizio e per definitività delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate , ha contestato , in conclusione, la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte rileva che NZ delle AT IS produce la sentenza n. 926/2024 depositata il 12.12.2024, con cui questa Corte di Giustizia, nell'esaminare il ricorso iscritto al n. 1517/24
R.G. avverso il pignoramento presso terzi n. 229484202400000398001573/2024 ha esaminato, rigettandole, tutte le eccezioni di mancata o irregolare notifica delle cartelle oggetto anche del presente ricorso e di prescrizione delle stesse, dichiarandole inammissibili poichè la società ricorrente non aveva impugnato, nei termini, l'atto intermedio dell'intimazione di pagamento n. 29420249002490436000, regolarmente notificatale a mezzo pec il 03.05.2024, che le conteneva tutte.
Al riguardo è da dirsi, dunque, che tali eccezioni sono inammissibili , poichè indurrebbero lo stesso Giudice
a esaminare nuovamente gli stessi atti , il che è escluso dal noto principio del ne bis in idem.
La sucitata sentenza, infatti, pur avendo come oggetto di impugnazione un atto formalmente diverso, ha statuito su questioni che rappresentano lo stesso presupposto giuridico dell'atto qui impugnato e cioè le medesime cartelle di pagamento, sicchè le decisioni sono collegate in modo indissolubile, e ciò impedisce a questo Collegio un nuovo esame, potendosi riproporre solo in sede di gravame, ma non certo avverso un successivo atto della riscossione.
Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito, detto principio è rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale. (Cass. SS.UU.n.13916 /2006)
Ciò posto vengono dichiarate inammissibili le domande del ricorrente vertente sugli stessi fatti e stessi rilievi già oggetto di valutazione della sentenza n. 926/2/2024 del 12.12.2024 emessa dalla CGT di primo grado di Enna e attinenti alla omessa/irregolare notifica , prescrizione e decadenza, di cui ai motivi del ricorso numero 2,3,4,5.
Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso con cui si contesta il difetto di motivazione e violazione dell'art.7, L. n. 212/2000 per omessa allegazione, il Collegio osserva che l'intimazione di pagamento, essendo in definitiva un atto ricognitivo di quanto dovuto e non atto in cui si forma una autonoma volontà amministrativa, per essere sufficientemente motivato deve espressamente enunciare la fonte normativa della richiesta, indicare le cartelle di pagamento cui fa riferimento , essendo ammessa la c.d. “motivazione per relationem”, ovvero quella formulata tramite riferimento ad un diverso atto i cui estremi essenziali, in alternativa all'allegazione, devono essere espressamente indicati nell'atto medesimo.
Ebbene, precisata nei termini su esposti, l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale , questa Corte rileva che nella fattispecie per cui è causa l'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata, facendo espresso riferimento alle cartelle di pagamento indicandone numero e data della notifica, sicchè in alcun modo risulta essere lesa la possibilità del contribuente di conoscere i presupposti che stanno alla base della richiesta e di approntare una idonea ed adeguata difesa.
In conclusione, il ricorso viene respinto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 7.554,00 da distrarsi a favore del procuratore di
NZ delle AT IS , dichiaratosi antistatario. Così deciso in Enna il 11/12/2025 IL
GIUDICE RELATORE AVV. NA SA RI QU IL PRESIDENTE SANTO LOPES