CASS
Sentenza 9 agosto 2022
Sentenza 9 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/08/2022, n. 30793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30793 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il P.G. ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv LIBERATORI DOMENICO, sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avv. SIMONETTI LORENZO, per il ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso;
Qt Penale Sent. Sez. 4 Num. 30793 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 15/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 13 febbraio 2018, con cui LL NO era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto e di euro duemilacinquecento di ammenda, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di gVe.1,86 - con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale); con le sanzioni amministrative della confisca del veicolo e della revoca della patente di guida. Il LL, alla guida di un'autovettura BMW XS, percorreva la carreggiata ovest dell'autostrada A/10 con direzione Genova-Savona. Giunto all'altezza della progres- siva chilometrica I 0+050 - tratto rettilineo con fondo stradale asciutto e traffico scarso - perdeva il controllo del veicolo di cui era in condotta, andando ad urtare lateralmente l'autovettura Mercedes che lo precedeva. In ordine alle doglianze prospettate con l'atto di appello, la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza sull'affidabilità del rilievo strumentale dell'etilometro an- che nel caso in cui, a fianco del dato rilevato, compaia la dicitura volume "insuffi- ciente". Ha evidenziato, peraltro, l'omologazione, la revisione e il corretto funziona- mento dell'etilometro utilizzato dalla P.G. operante come dimostrato dalla produzione del duplicato del libretto metrologico di tale apparecchio. Quanto alle censure difensive sull'impossibilità di stabilire l'esatto livello alcole- mico presente nel sangue dell'imputato, che - in tesi difensiva - in base al principio del favor rei avrebbe dovuto indurre il giudicante a considerare l'ipotesi più lieve di quelle contemplate dall'art. 186 C.d.S., si è rilevato che il livello di alcol nel sangue, a seguito di assunzione di sostanze alcoliche, segue un andamento che va progressi- vamente ad accrescersi - rispetto al momento iniziale - (pur con minime variazioni quantitative legate al sesso, all'età, alla massa corporea ed al metabolismo del sog- getto) sino ad un certo lasso di tempo dall'assunzione, per poi gradualmente decre- scere con il trascorrere delle ore (c.d. "curva alcolemica"). Dovendosi necessariamente presumere l'anteriorità dell'assunzione dell'alcol da parte del LL rispetto all'incidente (all'incirca un'ora, stando alla ricostruzione offerta dal teste Negro), era evidente che il dato analitico riscontrato (1,90 g/I alla prima prova e 1,87 g/I alla seconda) poteva essere considerato assai favorevole all'imputato - essendo stato effettuato il prelievo nella fase decrescente della c.d. curva alcolemica - posto che verosimilmente, al momento dell'incidente, il tasso in questione doveva essere addirittura più elevato. 2. Il LL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 3 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 379, comma 8, d.P.R. n. 495 del 1992, 192 cod. proc. pen. e all'allegato del Decreto Ministero del Lavoro del 30 luglio 2008. 2.1.1. Si censura l'affermazione della ritenuta attendibilità dei risultati dell'etilo- metro, stante l'inidoneità dell'ente che aveva proceduto alla revisione periodica dello strumento di rilevazione. Le revisioni periodiche (c.d. tarature) erano state effettuate da un non meglio identificato Centro Prove Autoveicoli, con sede in Milano, e non da un laboratorio accreditato da Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal go- verno italiano, in applicazione del Regolamento europeo n. 765 del 2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispe- zione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura'. Il Centro Prove Autoveicoli non è ente autorizzato a svolgere le verifiche ai sensi degli artt. 379, commi 7 e 8, d.P.R. n. 495 del 1992, secondo il quale l'unico ente a ciò autorizzato è il "Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSR- PAD)". Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilonnetro è ritirato dall'uso. Peraltro, l'art. 9, comma 4, Decreto del Ministero dei Trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, nel disciplinare la distribuzione delle funzioni e competenze in favore delle Di- rezioni generali territoriali, ha chiaramente riconosciuto ig.(= solamentecil Centro Superiore Ricerche e prove Autoveicoli e Dispositivi con sede a Roma(non anche gli uffici Centri Prova Autoveicoli) tizonoss33 competenza esclusiva tanto in ordine all'o- mologazione quanto per la «verifica e prova primitiva e accertamento periodico delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento del tasso alcolemico». 2.1.2 Si deduce l'insussistenza di altri elementi di prova tali da dimostrare la soglia più grave dello stato di ebbrezza. In occasione del loro intervento, gli organi di RG. rilevavano l'alitosi etilica, ele- mento insufficiente a far inquadrare la condotta di guida nell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. oggetto di addebito. Occorreva prendere in considerazione la Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (D.L. n. 117 del 2007) prodotta in allegato alla relazione medico legale della difesa (doc. 1). In caso di affidabilità del rilievo strumentale dell'etilometro, il ricorrente avrebbe dovuto presentare uno dei seguenti correlati sintomi tipici di un manifesto e grave stato di ebbrezza alcolica: riduzione delle inibizioni e del controllo, stordimento, ag- gressività, stato depressivo, apatia e letargia, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, ipotermia, vomito. 4 Detta condizione di ebbrezza e l'inidoneità della revisione periodica dell'etilome- tro non consentivano di ritenere integrata la più grave delle ipotesi criminose previste dalla legge. I restanti elementi (alitosi alcolica, stato di sopore, equilibrio precario ecc.) erano di per sé insufficienti per affermare con ragionevole certezza il supera- mento della soglia di 1,5 g/t(Sez. 4, 11.12.2020, dep. 2021, n. 4069). 2.2. Vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto "plausibile" che l'imputato avesse provocato l'incidente stradale. Si osserva che la sentenza impugnata ha correlato il sinistro alle condizioni di alterata capacità psicofisica dell'imputato (di per sé inidonee sintomatologicamente a fondare un giudizio di colpevolezza) nonostante la conclamata incertezza in ordine alla dinamica dell'incidente, desumibile dall'insanabile contraddittorietà delle versioni dei fatti rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e dalla mancanza di rilievi sullo stato dei luoghi. La sentenza impugnata, invece, disattendendo appieno lo specifico motivo di im- pugnazione (motivo n. 2 pag. 5 e 6 dell'atto di appello) ha ritenuto che l'unica "plau- sibile spiegazione" dell'incidente risiedesse nella condotta dell'imputato il quale - come sopra già rilevato - manifestava solamente un "alito vinoso". La valutazione sull'addebitabilità dell'incidente all'imputato stride con la concia- mata incertezza in ordine alla meccanica dell'incidente; residuava il ragionevole dub- bio circa il contributo causale dell'incidente in capo all'imputato il quale era stato semplicemente coinvolto nello scontro, a suo dire provocato dall'imprudente manovra del veicolo che stava sorpassando. Il ricorrente, trovatosi di fronte l'autovettura antagonista che aveva invaso la corsia di sua pertinenza, aveva tentato di evitare l'impatto con una brusca frenata, ponendo in essere una manovra di immediata reattività e controllo nella guida. Il LL, quindi, era stato semplicemente coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile ed inevitabile e, in ogni caso, non connesso al presunto stato di alterazione alcolica. 2.3. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis con riferi- mento agli artt. 3, 13, 25, commi primo e secondo, 27, 35, 41, 117 Cost., nella parte in cui si prevede che, nel caso in cui al conducente sia contestata la contravvenzione ex art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S. e, altresì, l'aggravante di aver provocato un incidente, sia disposta sempre e comunque la revoca della patente, senza consentire al Giudice di scrutinare la gravità della condotta ai fini di una graduazione della sanzione acces- soria ai sensi dei canoni della proporzionalità e dell'individualizzazione\Sanzione am- ministrativa accessoria (nella sostanza equiparabile alla pena) ed elidendo il giudizio secondo il canone costituzionale e convenzionale rdell'offensività in concreto dell'inci- dente occorso. 5 Si deduce che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ela- borato un'autonoma nozione di «sanzione penale», al fine di garantire l'applicazione dello statuto previsto dalla Convenzione in «materia penale» a prescindere dalla qua- lificazione fornita dal diritto interno per tutte le disposizioni di carattere afflittivo (sen- tenze EN c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976 e UR c. Germania del 21 febbraio 1984). La Corte ha elaborato una serie di indicatori per valutare se una "misura par- ticolare" costituisca in sostanza una pena ai sensi della Convenzione, ben al di là dei reati e delle pene come formalmente intesi in base al diritto interno, e richiamandosi a tutte le norme e a tutte le misure considerate «intrinsecamente penali», perché aventi caratteri e finalità propriamente afflittivi, per il loro collegamento ad un illecito penale nonché in ragione della gravità della sanzione imposta (c.d. «pene camuf- fate»). Tale principio è stato affermato anche in tema di revoca o di limitazione all'u- tilizzo o al conseguimento della patente di guida (Corte EDU, Rivard c. Svizzera del 4 ottobre 2016; AN
contro
IN del 17 febbraio 2015; IL c. ZI del 13 dicembre 2005, con cui si è fatto rientrare nella materia penale il ritiro della patente per la durata di diciotto mesi). Inoltre, le sanzioni amministrative di tipo afflittivo («sostanzialmente penali» nell'ottica della CEDU) sono state oggetto di equiparazione, sul piano costituzionale, a quelle &'-che formalmente penali in relazione all'applicazione del principio di retroat- tività della lex mitior nella sentenza della C. Cost. n. 63 del 2019, a superamento di decisioni di segno contrario (C. Cost. n. 193 del 2016). Dalla giurisprudenza comuni- taria emerge un orientamento sostanzialmente univoco, alla luce del quale - ancorché le misure in discorso siano configurate nel diritto interno come misure amministrative finalizzate a preservare la sicurezza stradale - esse si connotano come di natura con- venzionalmente penale quando l'inibizione alia guida si protragga per un lasso di tempo significativo, tanto poi, ove la loro applicazione consegua a una condanna penale. In tal caso, le misure stesse vengono ad assumere, per il loro grado di seve- rità, un carattere punitivo e dissuasivo (Corte EDU, 21 settembre 2006, Maszni contro Romania). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso si compone di plurime sottocensure tutte manifesta- mente infondate dirette a contestare la validità degli accertamenti sullo stato di eb- brezza. 1.1. Quanto alla prima doglianza, va evidenziato che la circolare n. 87 del 6 giugno 1991 del Ministro dei trasporti, adottata d'intesa con quello della sanità, pre- vede che possano effettuare le prove, primitive e periodiche, non solo il C.S.R.P.A.D. 6 (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi) di Roma, unico soggetto indicato dall'art. 379 reg. att. C.d.S. e dall'art. 3 d.m. n. 196 del 1990, ma anche i C.P.A. (Centri prova autoveicoli) della Motorizzazione civile. 1.2. In ordine alla tematica della valenza dell'accertamento eseguito dagli organi di P.G., va rammentato che la prova etilometrica a mezzo di alcoltest è dotata di validità scientifica fondata sulla metabolizzazione dell'etanolo e sulla sua reperibilità nell'aria alveolare, misurabile attraverso il prodotto dell'espirazione. L'esito della ve- rifica, dunque, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata e cioè abbia le ca- ratteristiche previste dal Decreto Ministeriale del 22 maggio 1990, n. 196 e non pre- senti difetti di funzionamento, ha valore di evidenza del tasso alcolemico. La misura- zione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell'art. 379 reg. esec. C.d.S., determina, infatti, un dato di natura tecnica il cui significato scientifico viene meno solo qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suo uso siano difettosi od erronei. L'eccezione di omessa omologazione o di malfunzionamento dell'apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell'effettuazione del test, nondimeno, incombe sull'imputato (Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015, Bosso, Rv. 261777; Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv. 251117) che deve prospettarla in modo specifico, essendo siffatto metodo posto a servizio dell'accertamento dello stato di ebbrezza, al fine di fornire elementi non soggettivi di valutazione. E' stato, infatti, recentemente ribadito che "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzio- namento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metro- logico dell'etilometro" (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Perciò "è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a cono- scenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione" non è avvenuta (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828; Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata;
Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata). 7 Orbene, il ricorrente formula il rilievo in modo del tutto generico, accontentandosi di contestare l'avvenuta revisione, senza addurre nessun elemento a favore della propria tesi. 1.3. Il ricorrente contesta altresì la valenza degli indici sintomatici dello stato di ebbrezza, rilevati dagli organi di P.G., censura peraltro non prospettata negli stessi termini in sede di appello. Sul punto occorre rilevare che la verifica degli indici sintomatici, come prevista dall'art. 186, comma 4, C.d.S. è prescritta al fine di autorizzare l'accertamento con gli strumenti e le procedure determinati dal Regolamento, qualora non sia stato svolto l'esame con il precursore di cui al comma 3 della medesima disposizione, potendo il rilievo di indici di ebbrezza soccorrere nell'ipotesi di misurazione unica attraverso l'etilometro; ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma 2, C.d.S., infatti, è sufficiente anche una sola misura- zione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previ- ste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291, relativa a fattispecie in cui per l'accer- tamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull'atte- stazione degli operanti secondo cui l'imputato si esprimeva a fatica). Non appare, invece, necessaria, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza la descrizione di nessun sintomo, laddove l'esito positivo dell'esame preliminare di cui al comma 3 dell'art. 186 C.d.S., sia seguito dall'esito positivo dell'alcoltest, effet- tuato regolarmente attraverso due prove. D'altro canto, il quarto comma dell'art. 186 C.d.S. non indica in modo specifico quali e quanti debbano essere i sintomi che ap- palesano l'alterazione, posto che è sufficiente che l'accertatore abbia, in relazione allo stato psicofisico del soggetto sottoposto a controllo, 'motivo di ritenere' che il condu- cente versi in stato di ebbrezza. La necessità della descrizione, dunque, si pone solo come strumento di controllo dell'azione dell'accertatore e non come elemento neces- sario all'accertamento. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avveni- mento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgi- mento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricor- rente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada). La nozione di "incidente 8 stradale", pertanto, è, pacificamente, quella di urto del veicolo contro un ostacolo o di sua fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo, invece, necessari i danni alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che sia potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734). In linea coi suesposti principi di diritto operanti in materia, la Corte ligure ha correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., avendo rilevato, con motivazione immune da censure, che l'incidente non risultava giustificato da nessun elemento esterno (condizioni di visibi- lità, di aderenza del manto stradale, di traffico, di presenza di ostacoli o altre ano- malie a carico della sede stradale, guasti o anomalie meccaniche del mezzo), potendo trovare plausibile spiegazione solo nelle condizioni di alterata capacità psicofisica del conducente del mezzo, il quale perdeva il controllo del veicolo, andando ad urtare lateralmente un veicolo che procedeva regolarmente e non interferiva in nessun modo sulla traiettoria del mezzo investitore (senza riuscire a porre in essere, a causa delle alterate condizioni psicofisiche, una qualsivoglia manovra correttiva). A ciò va aggiunto che il Tribunale aveva evidenziato ulteriori circostanze di fatto a conferma dell'esistenza dell'aggravante: a) la localizzazione e l'entità dei danni sulle autovet- ture, dati indicativi della collisione in ordine alla quale aveva avuto incidenza causale l'alterata reattività del LL;
b) le dichiarazioni rese dall'imputato sull'urgenza di dover rientrare a casa;
c) la percorrenza del tratto autostradale alla velocità di circa 90 km/h per percorrere 23 km., superiore a quella prevista in detto tratto autostra- dale, per cui effettivamente l'imputato intendeva procedere a sorpasso. La difesa non oppone che censure basate sulle dichiarazioni rese dal LL, senza confrontarsi con l'esauriente e dettagliato apparato argomentativo sviluppato dalla Corte di merito, la quale - contrariamente a quanto prospettato in ricorso - non si è limitata a privilegiare la tesi accusatoria sulla base delle sole asserzioni di Cuneo Vittorio, conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro. 3. In ordine al terzo motivo di ricorso, va premesso che questa Corte ha già affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui di- spone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a gr. 1,5 per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all'art. 222 C.d.S., e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni 9 in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Sez.4, n.7950 del 11/02/2021, Zappalorto, Rv. 280951). La ratio della previsione incriminatrice contenuta nell'art. 186 C.d.S., che pre- vede come obbligatoria la revoca della patente di guida per l'ipotesi in cui il condu- cente, che versi in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/I, abbia provocato un incidente stradale, va ricercata nella volontà del legislatore di punire più gravemente situazioni nelle quali la turbativa della circolazione sia cor- relata all'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente, in quanto ritenute maggiormente idonee a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione. In ordine ai rapporti con l'art. 222 C.d.S., le due disposizioni mantengono una propria autonomia sistematica e precettiva, atteso che l'art. 222 disciplina il novero di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, ha portata generale e attribuisce rilevanza sanzionatoria crescente alla gravità delle lesioni personali che siano derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, laddove la condizione di ebbrezza alcolica del reo, con parametri superiori ad una determinata soglia, come prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., rappresenta ulteriore ragione di aggravamento (a cui è collegata la revoca della pa- tente di guida) di una condotta colposa di danno autonomamente sanzionata in via amministrativa mediante la sospensione della patente di guida. Nella fattispecie contemplata dall'art. 186, comma 2-bis, cit., il reato di riferi- mento è proprio la guida in stato di ebbrezza e cioè una ipotesi contravvenzionale di pericolo per la quale il legislatore ha ritenuto di anticipare la soglia di punibilità a prescindere da profili di danno a cose o a persone che possano essere derivati dal sinistro, essendo sufficiente a integrare l'ipotesi aggravata la correlazione tra qualsì- voglia incidente e lo stato di alterazione del conducente. Peraltro, questa Corte aveva già dichiarato manifestamente infondata la que- stione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., in relazione sempre all'art. 3 Cost. nonché all'art. 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpreta- zione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le ga- ranzie proprie del processo penale, né pone un problema di estensione dell'applica- zione del divieto del bis in idem, non essendo l'imputato sottoposto ad un procedi- mento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto (Sez. 4, n. 32239 del 20/06/2018, Tarini, Rv. 273457; in motivazione la S.C. ha precisato che l'infondatezza della questione deve ritenersi anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 22 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 120 1 0 C.d.S. sulla revoca della patente di guida in seguito a determinati reati in materia di stupefacenti). Analogamente, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la que- stione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU adot- tata dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 4 marzo 2014, DE EV c. Italia. (Sez. 4, n. 23171 del 18/04/2017, Mazzucchelli, Rv. 270347; in motivazione, la Corte ha precisato che, anche in considerazione di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 2015, non è possibile equiparare automaticamente la san- zione amministrativa a quella penale sulla base della mera ricorrenza di alcuni carat- teri comuni e che, nel caso di specie, il legislatore ha previsto cumulativamente una serie di sanzioni di differente natura a tutela di interessi non omogenei e non sovrap- ponibili). La sanzione della revoca della patente di guida, pertanto, mira ad integrare, quale sanzione amministrativa, l'editto sanzionatorio complessivo (vedi, per riferi- menti, Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018, Palmieri, Rv. 272533). Indipendentemente dal mero riferimento nel ricorso ad altre disposizioni della Costituzione asseritamente violate, il ricorrente, reiterando l'assunto della natura pe- nale della sanzione revoca della patente di guida, ripropone la questione di legittimità costituzionale già correttamente respinta con le pronunzie di questa Corte sopra sin- teticamente riportate. Né può giungersi a diversa conclusione alla luce della giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, in quanto il trattamento particolarmente afflittivo deriva dalla par- ticolare attenzione del legislatore ad un fenomeno criminoso di massima gravità nell'ambito delle fattispecie delineate dall'art. 186 C.d.S.. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 11
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
udito il P.G. ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv LIBERATORI DOMENICO, sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avv. SIMONETTI LORENZO, per il ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso;
Qt Penale Sent. Sez. 4 Num. 30793 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 15/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 13 febbraio 2018, con cui LL NO era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto e di euro duemilacinquecento di ammenda, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di gVe.1,86 - con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale); con le sanzioni amministrative della confisca del veicolo e della revoca della patente di guida. Il LL, alla guida di un'autovettura BMW XS, percorreva la carreggiata ovest dell'autostrada A/10 con direzione Genova-Savona. Giunto all'altezza della progres- siva chilometrica I 0+050 - tratto rettilineo con fondo stradale asciutto e traffico scarso - perdeva il controllo del veicolo di cui era in condotta, andando ad urtare lateralmente l'autovettura Mercedes che lo precedeva. In ordine alle doglianze prospettate con l'atto di appello, la Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza sull'affidabilità del rilievo strumentale dell'etilometro an- che nel caso in cui, a fianco del dato rilevato, compaia la dicitura volume "insuffi- ciente". Ha evidenziato, peraltro, l'omologazione, la revisione e il corretto funziona- mento dell'etilometro utilizzato dalla P.G. operante come dimostrato dalla produzione del duplicato del libretto metrologico di tale apparecchio. Quanto alle censure difensive sull'impossibilità di stabilire l'esatto livello alcole- mico presente nel sangue dell'imputato, che - in tesi difensiva - in base al principio del favor rei avrebbe dovuto indurre il giudicante a considerare l'ipotesi più lieve di quelle contemplate dall'art. 186 C.d.S., si è rilevato che il livello di alcol nel sangue, a seguito di assunzione di sostanze alcoliche, segue un andamento che va progressi- vamente ad accrescersi - rispetto al momento iniziale - (pur con minime variazioni quantitative legate al sesso, all'età, alla massa corporea ed al metabolismo del sog- getto) sino ad un certo lasso di tempo dall'assunzione, per poi gradualmente decre- scere con il trascorrere delle ore (c.d. "curva alcolemica"). Dovendosi necessariamente presumere l'anteriorità dell'assunzione dell'alcol da parte del LL rispetto all'incidente (all'incirca un'ora, stando alla ricostruzione offerta dal teste Negro), era evidente che il dato analitico riscontrato (1,90 g/I alla prima prova e 1,87 g/I alla seconda) poteva essere considerato assai favorevole all'imputato - essendo stato effettuato il prelievo nella fase decrescente della c.d. curva alcolemica - posto che verosimilmente, al momento dell'incidente, il tasso in questione doveva essere addirittura più elevato. 2. Il LL, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 3 2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 379, comma 8, d.P.R. n. 495 del 1992, 192 cod. proc. pen. e all'allegato del Decreto Ministero del Lavoro del 30 luglio 2008. 2.1.1. Si censura l'affermazione della ritenuta attendibilità dei risultati dell'etilo- metro, stante l'inidoneità dell'ente che aveva proceduto alla revisione periodica dello strumento di rilevazione. Le revisioni periodiche (c.d. tarature) erano state effettuate da un non meglio identificato Centro Prove Autoveicoli, con sede in Milano, e non da un laboratorio accreditato da Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal go- verno italiano, in applicazione del Regolamento europeo n. 765 del 2008, ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispe- zione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura'. Il Centro Prove Autoveicoli non è ente autorizzato a svolgere le verifiche ai sensi degli artt. 379, commi 7 e 8, d.P.R. n. 495 del 1992, secondo il quale l'unico ente a ciò autorizzato è il "Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSR- PAD)". Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilonnetro è ritirato dall'uso. Peraltro, l'art. 9, comma 4, Decreto del Ministero dei Trasporti n. 346 del 4 agosto 2014, nel disciplinare la distribuzione delle funzioni e competenze in favore delle Di- rezioni generali territoriali, ha chiaramente riconosciuto ig.(= solamentecil Centro Superiore Ricerche e prove Autoveicoli e Dispositivi con sede a Roma(non anche gli uffici Centri Prova Autoveicoli) tizonoss33 competenza esclusiva tanto in ordine all'o- mologazione quanto per la «verifica e prova primitiva e accertamento periodico delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento del tasso alcolemico». 2.1.2 Si deduce l'insussistenza di altri elementi di prova tali da dimostrare la soglia più grave dello stato di ebbrezza. In occasione del loro intervento, gli organi di RG. rilevavano l'alitosi etilica, ele- mento insufficiente a far inquadrare la condotta di guida nell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. oggetto di addebito. Occorreva prendere in considerazione la Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica (D.L. n. 117 del 2007) prodotta in allegato alla relazione medico legale della difesa (doc. 1). In caso di affidabilità del rilievo strumentale dell'etilometro, il ricorrente avrebbe dovuto presentare uno dei seguenti correlati sintomi tipici di un manifesto e grave stato di ebbrezza alcolica: riduzione delle inibizioni e del controllo, stordimento, ag- gressività, stato depressivo, apatia e letargia, difficoltà marcata a stare in piedi o camminare, ipotermia, vomito. 4 Detta condizione di ebbrezza e l'inidoneità della revisione periodica dell'etilome- tro non consentivano di ritenere integrata la più grave delle ipotesi criminose previste dalla legge. I restanti elementi (alitosi alcolica, stato di sopore, equilibrio precario ecc.) erano di per sé insufficienti per affermare con ragionevole certezza il supera- mento della soglia di 1,5 g/t(Sez. 4, 11.12.2020, dep. 2021, n. 4069). 2.2. Vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto "plausibile" che l'imputato avesse provocato l'incidente stradale. Si osserva che la sentenza impugnata ha correlato il sinistro alle condizioni di alterata capacità psicofisica dell'imputato (di per sé inidonee sintomatologicamente a fondare un giudizio di colpevolezza) nonostante la conclamata incertezza in ordine alla dinamica dell'incidente, desumibile dall'insanabile contraddittorietà delle versioni dei fatti rese dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e dalla mancanza di rilievi sullo stato dei luoghi. La sentenza impugnata, invece, disattendendo appieno lo specifico motivo di im- pugnazione (motivo n. 2 pag. 5 e 6 dell'atto di appello) ha ritenuto che l'unica "plau- sibile spiegazione" dell'incidente risiedesse nella condotta dell'imputato il quale - come sopra già rilevato - manifestava solamente un "alito vinoso". La valutazione sull'addebitabilità dell'incidente all'imputato stride con la concia- mata incertezza in ordine alla meccanica dell'incidente; residuava il ragionevole dub- bio circa il contributo causale dell'incidente in capo all'imputato il quale era stato semplicemente coinvolto nello scontro, a suo dire provocato dall'imprudente manovra del veicolo che stava sorpassando. Il ricorrente, trovatosi di fronte l'autovettura antagonista che aveva invaso la corsia di sua pertinenza, aveva tentato di evitare l'impatto con una brusca frenata, ponendo in essere una manovra di immediata reattività e controllo nella guida. Il LL, quindi, era stato semplicemente coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile ed inevitabile e, in ogni caso, non connesso al presunto stato di alterazione alcolica. 2.3. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis con riferi- mento agli artt. 3, 13, 25, commi primo e secondo, 27, 35, 41, 117 Cost., nella parte in cui si prevede che, nel caso in cui al conducente sia contestata la contravvenzione ex art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S. e, altresì, l'aggravante di aver provocato un incidente, sia disposta sempre e comunque la revoca della patente, senza consentire al Giudice di scrutinare la gravità della condotta ai fini di una graduazione della sanzione acces- soria ai sensi dei canoni della proporzionalità e dell'individualizzazione\Sanzione am- ministrativa accessoria (nella sostanza equiparabile alla pena) ed elidendo il giudizio secondo il canone costituzionale e convenzionale rdell'offensività in concreto dell'inci- dente occorso. 5 Si deduce che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha ela- borato un'autonoma nozione di «sanzione penale», al fine di garantire l'applicazione dello statuto previsto dalla Convenzione in «materia penale» a prescindere dalla qua- lificazione fornita dal diritto interno per tutte le disposizioni di carattere afflittivo (sen- tenze EN c. Paesi Bassi dell'8 giugno 1976 e UR c. Germania del 21 febbraio 1984). La Corte ha elaborato una serie di indicatori per valutare se una "misura par- ticolare" costituisca in sostanza una pena ai sensi della Convenzione, ben al di là dei reati e delle pene come formalmente intesi in base al diritto interno, e richiamandosi a tutte le norme e a tutte le misure considerate «intrinsecamente penali», perché aventi caratteri e finalità propriamente afflittivi, per il loro collegamento ad un illecito penale nonché in ragione della gravità della sanzione imposta (c.d. «pene camuf- fate»). Tale principio è stato affermato anche in tema di revoca o di limitazione all'u- tilizzo o al conseguimento della patente di guida (Corte EDU, Rivard c. Svizzera del 4 ottobre 2016; AN
contro
IN del 17 febbraio 2015; IL c. ZI del 13 dicembre 2005, con cui si è fatto rientrare nella materia penale il ritiro della patente per la durata di diciotto mesi). Inoltre, le sanzioni amministrative di tipo afflittivo («sostanzialmente penali» nell'ottica della CEDU) sono state oggetto di equiparazione, sul piano costituzionale, a quelle &'-che formalmente penali in relazione all'applicazione del principio di retroat- tività della lex mitior nella sentenza della C. Cost. n. 63 del 2019, a superamento di decisioni di segno contrario (C. Cost. n. 193 del 2016). Dalla giurisprudenza comuni- taria emerge un orientamento sostanzialmente univoco, alla luce del quale - ancorché le misure in discorso siano configurate nel diritto interno come misure amministrative finalizzate a preservare la sicurezza stradale - esse si connotano come di natura con- venzionalmente penale quando l'inibizione alia guida si protragga per un lasso di tempo significativo, tanto poi, ove la loro applicazione consegua a una condanna penale. In tal caso, le misure stesse vengono ad assumere, per il loro grado di seve- rità, un carattere punitivo e dissuasivo (Corte EDU, 21 settembre 2006, Maszni contro Romania). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso si compone di plurime sottocensure tutte manifesta- mente infondate dirette a contestare la validità degli accertamenti sullo stato di eb- brezza. 1.1. Quanto alla prima doglianza, va evidenziato che la circolare n. 87 del 6 giugno 1991 del Ministro dei trasporti, adottata d'intesa con quello della sanità, pre- vede che possano effettuare le prove, primitive e periodiche, non solo il C.S.R.P.A.D. 6 (Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi) di Roma, unico soggetto indicato dall'art. 379 reg. att. C.d.S. e dall'art. 3 d.m. n. 196 del 1990, ma anche i C.P.A. (Centri prova autoveicoli) della Motorizzazione civile. 1.2. In ordine alla tematica della valenza dell'accertamento eseguito dagli organi di P.G., va rammentato che la prova etilometrica a mezzo di alcoltest è dotata di validità scientifica fondata sulla metabolizzazione dell'etanolo e sulla sua reperibilità nell'aria alveolare, misurabile attraverso il prodotto dell'espirazione. L'esito della ve- rifica, dunque, laddove l'apparecchiatura utilizzata sia omologata e cioè abbia le ca- ratteristiche previste dal Decreto Ministeriale del 22 maggio 1990, n. 196 e non pre- senti difetti di funzionamento, ha valore di evidenza del tasso alcolemico. La misura- zione, che deve essere ripetuta due volte ai sensi dell'art. 379 reg. esec. C.d.S., determina, infatti, un dato di natura tecnica il cui significato scientifico viene meno solo qualora lo strumento o la modalità utilizzata per il suo uso siano difettosi od erronei. L'eccezione di omessa omologazione o di malfunzionamento dell'apparecchiatura o di erroneità della procedura seguita nell'effettuazione del test, nondimeno, incombe sull'imputato (Sez. 4, n. 2195 del 10/12/2014, dep. 2015, Bosso, Rv. 261777; Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv. 251117) che deve prospettarla in modo specifico, essendo siffatto metodo posto a servizio dell'accertamento dello stato di ebbrezza, al fine di fornire elementi non soggettivi di valutazione. E' stato, infatti, recentemente ribadito che "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzio- namento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metro- logico dell'etilometro" (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Perciò "è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a cono- scenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione" non è avvenuta (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828; Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata;
Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata). 7 Orbene, il ricorrente formula il rilievo in modo del tutto generico, accontentandosi di contestare l'avvenuta revisione, senza addurre nessun elemento a favore della propria tesi. 1.3. Il ricorrente contesta altresì la valenza degli indici sintomatici dello stato di ebbrezza, rilevati dagli organi di P.G., censura peraltro non prospettata negli stessi termini in sede di appello. Sul punto occorre rilevare che la verifica degli indici sintomatici, come prevista dall'art. 186, comma 4, C.d.S. è prescritta al fine di autorizzare l'accertamento con gli strumenti e le procedure determinati dal Regolamento, qualora non sia stato svolto l'esame con il precursore di cui al comma 3 della medesima disposizione, potendo il rilievo di indici di ebbrezza soccorrere nell'ipotesi di misurazione unica attraverso l'etilometro; ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell'art. 186, comma 2, C.d.S., infatti, è sufficiente anche una sola misura- zione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previ- ste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291, relativa a fattispecie in cui per l'accer- tamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice si era basato sull'atte- stazione degli operanti secondo cui l'imputato si esprimeva a fatica). Non appare, invece, necessaria, ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza la descrizione di nessun sintomo, laddove l'esito positivo dell'esame preliminare di cui al comma 3 dell'art. 186 C.d.S., sia seguito dall'esito positivo dell'alcoltest, effet- tuato regolarmente attraverso due prove. D'altro canto, il quarto comma dell'art. 186 C.d.S. non indica in modo specifico quali e quanti debbano essere i sintomi che ap- palesano l'alterazione, posto che è sufficiente che l'accertatore abbia, in relazione allo stato psicofisico del soggetto sottoposto a controllo, 'motivo di ritenere' che il condu- cente versi in stato di ebbrezza. La necessità della descrizione, dunque, si pone solo come strumento di controllo dell'azione dell'accertatore e non come elemento neces- sario all'accertamento. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avveni- mento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgi- mento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricor- rente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada). La nozione di "incidente 8 stradale", pertanto, è, pacificamente, quella di urto del veicolo contro un ostacolo o di sua fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo, invece, necessari i danni alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che sia potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734). In linea coi suesposti principi di diritto operanti in materia, la Corte ligure ha correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., avendo rilevato, con motivazione immune da censure, che l'incidente non risultava giustificato da nessun elemento esterno (condizioni di visibi- lità, di aderenza del manto stradale, di traffico, di presenza di ostacoli o altre ano- malie a carico della sede stradale, guasti o anomalie meccaniche del mezzo), potendo trovare plausibile spiegazione solo nelle condizioni di alterata capacità psicofisica del conducente del mezzo, il quale perdeva il controllo del veicolo, andando ad urtare lateralmente un veicolo che procedeva regolarmente e non interferiva in nessun modo sulla traiettoria del mezzo investitore (senza riuscire a porre in essere, a causa delle alterate condizioni psicofisiche, una qualsivoglia manovra correttiva). A ciò va aggiunto che il Tribunale aveva evidenziato ulteriori circostanze di fatto a conferma dell'esistenza dell'aggravante: a) la localizzazione e l'entità dei danni sulle autovet- ture, dati indicativi della collisione in ordine alla quale aveva avuto incidenza causale l'alterata reattività del LL;
b) le dichiarazioni rese dall'imputato sull'urgenza di dover rientrare a casa;
c) la percorrenza del tratto autostradale alla velocità di circa 90 km/h per percorrere 23 km., superiore a quella prevista in detto tratto autostra- dale, per cui effettivamente l'imputato intendeva procedere a sorpasso. La difesa non oppone che censure basate sulle dichiarazioni rese dal LL, senza confrontarsi con l'esauriente e dettagliato apparato argomentativo sviluppato dalla Corte di merito, la quale - contrariamente a quanto prospettato in ricorso - non si è limitata a privilegiare la tesi accusatoria sulla base delle sole asserzioni di Cuneo Vittorio, conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro. 3. In ordine al terzo motivo di ricorso, va premesso che questa Corte ha già affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui di- spone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a gr. 1,5 per litro, sussistendo piena autonomia tra tale previsione e quella di cui all'art. 222 C.d.S., e non avendo, la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, ad opera della sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale, inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni 9 in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti (Sez.4, n.7950 del 11/02/2021, Zappalorto, Rv. 280951). La ratio della previsione incriminatrice contenuta nell'art. 186 C.d.S., che pre- vede come obbligatoria la revoca della patente di guida per l'ipotesi in cui il condu- cente, che versi in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato superiore a 1,5 g/I, abbia provocato un incidente stradale, va ricercata nella volontà del legislatore di punire più gravemente situazioni nelle quali la turbativa della circolazione sia cor- relata all'accertamento dello stato di ebbrezza del conducente, in quanto ritenute maggiormente idonee a porre in pericolo l'incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione. In ordine ai rapporti con l'art. 222 C.d.S., le due disposizioni mantengono una propria autonomia sistematica e precettiva, atteso che l'art. 222 disciplina il novero di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, ha portata generale e attribuisce rilevanza sanzionatoria crescente alla gravità delle lesioni personali che siano derivate da reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, laddove la condizione di ebbrezza alcolica del reo, con parametri superiori ad una determinata soglia, come prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., rappresenta ulteriore ragione di aggravamento (a cui è collegata la revoca della pa- tente di guida) di una condotta colposa di danno autonomamente sanzionata in via amministrativa mediante la sospensione della patente di guida. Nella fattispecie contemplata dall'art. 186, comma 2-bis, cit., il reato di riferi- mento è proprio la guida in stato di ebbrezza e cioè una ipotesi contravvenzionale di pericolo per la quale il legislatore ha ritenuto di anticipare la soglia di punibilità a prescindere da profili di danno a cose o a persone che possano essere derivati dal sinistro, essendo sufficiente a integrare l'ipotesi aggravata la correlazione tra qualsì- voglia incidente e lo stato di alterazione del conducente. Peraltro, questa Corte aveva già dichiarato manifestamente infondata la que- stione di illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., in relazione sempre all'art. 3 Cost. nonché all'art. 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpreta- zione dell'art. 7 CEDU adottata dalla Corte di Strasburgo, atteso che la previsione di una sanzione amministrativa irrogata all'esito di un giudizio penale non elude le ga- ranzie proprie del processo penale, né pone un problema di estensione dell'applica- zione del divieto del bis in idem, non essendo l'imputato sottoposto ad un procedi- mento amministrativo e ad un procedimento penale per il medesimo fatto (Sez. 4, n. 32239 del 20/06/2018, Tarini, Rv. 273457; in motivazione la S.C. ha precisato che l'infondatezza della questione deve ritenersi anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 22 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 120 1 0 C.d.S. sulla revoca della patente di guida in seguito a determinati reati in materia di stupefacenti). Analogamente, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la que- stione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, poiché tale sanzione non ha natura "sostanzialmente penale", secondo l'interpretazione dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU adot- tata dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 4 marzo 2014, DE EV c. Italia. (Sez. 4, n. 23171 del 18/04/2017, Mazzucchelli, Rv. 270347; in motivazione, la Corte ha precisato che, anche in considerazione di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 2015, non è possibile equiparare automaticamente la san- zione amministrativa a quella penale sulla base della mera ricorrenza di alcuni carat- teri comuni e che, nel caso di specie, il legislatore ha previsto cumulativamente una serie di sanzioni di differente natura a tutela di interessi non omogenei e non sovrap- ponibili). La sanzione della revoca della patente di guida, pertanto, mira ad integrare, quale sanzione amministrativa, l'editto sanzionatorio complessivo (vedi, per riferi- menti, Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018, Palmieri, Rv. 272533). Indipendentemente dal mero riferimento nel ricorso ad altre disposizioni della Costituzione asseritamente violate, il ricorrente, reiterando l'assunto della natura pe- nale della sanzione revoca della patente di guida, ripropone la questione di legittimità costituzionale già correttamente respinta con le pronunzie di questa Corte sopra sin- teticamente riportate. Né può giungersi a diversa conclusione alla luce della giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, in quanto il trattamento particolarmente afflittivo deriva dalla par- ticolare attenzione del legislatore ad un fenomeno criminoso di massima gravità nell'ambito delle fattispecie delineate dall'art. 186 C.d.S.. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 11
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2022.