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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/10/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 652/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 652/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maria ORSINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via Armellini n. 1 giusta delega posta in calce al ricorso ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù della procura alle liti dall'Avv. Maria Cinzia
D'AM D e dall'avvocato Giovanna Ferretti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rieti, via delle Orchidee 9 resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale del 23.10.2025 revoca dell'assegno di mantenimento di euro 100 per la signora a decorrere dalla data CP_1 odierna (ottobre 2025); revoca dell'assegno di mantenimento di euro 450 per le figlie e Persona_1 Per_2
a decorrere dalla data odierna (ottobre 2025)
[...]
pagina 1 di 4 la signora rinuncia alla domanda di assegno divorzile e alla domanda relativa al CP_1 riconoscimento del TFS spese di lite compensate
Ragioni difatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.5.2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché Parte_1 fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
Rieti, il 26.08.1989, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune (anno 1989, con atto n. 2, parte II, serie A). A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dall'unione matrimoniale Per_ sono nate in data 28.09.1993 e in data 21.08.1997; in data 17.07.2014, il Per_2
Tribunale di Rieti con la sentenza n. 501/2014, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
con decreto del 23.07.2020 (Cron. 1676/2020) il Tribunale di Rieti in parziale modifica delle statuizioni previste dalla sentenza di separazione n. 501/2014 poneva a carico del Pt_1 di versare entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 100,00 quale mantenimento per la Per_ moglie e di Euro 400,00 per le due figlie e e così complessivamente la somma Per_2 di Euro 500,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
il ha continuato Parte_1 comunque a versare alle proprie figlie l'importo di Euro 450,00 anziché quello ridotto di Euro
400,00 così come determinato dal decreto di cui al punto precedente;
sin dalla prima comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Rieti, avvenuta il 6.03.2012 la convivenza non è più ripresa e da allora i coniugi vivono separati;
allo stato, risulta impossibile la ricostituzione morale e materiale della comunione tra i coniugi anche a fronte della condotta di vita autonoma e indipendente di entrambi;
dopo la separazione con la moglie il CP_1 [...]
ha costituito un nuovo nucleo familiare more uxorio con una nuova compagna Parte_1 dalla cui unione, in data 9.11.2015, è nato il figlio sussistono, pertanto, i Persona_3 presupposti per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
Sigg. e . Ciò premesso, e rinviando al contenuto del ricorso Parte_1 CP_1 per i dettagli, il ricorrente ha concluso come da ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente non opponendosi alla pronuncia di divorzio ma contestando nel merito quanto dedotto dal ricorrente e per le ragioni dettagliatamente allegate, ha chiesto in via riconvenzionale un assegno divorzile per sé di euro
300 mensili e/o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché il 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (dal 26.8.1989 al 1.12.2023), del trattamento di fine servizio spettante al , anche se l'indennità venisse a maturare dopo la Parte_1
pagina 2 di 4 sentenza, come disposto dall'art 12 bis della legge 898/70, ovvero della parte di indennità eventualmente ancora non percepita dal così come ha chiesto la condanna del ricorrente Pt_1 al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie dovute in forza della sentenza di separazione e successive modifiche.
Alla udienza del 1.10.2025 il Giudice ha sentito le parti e ha disposto un rinvio per verificare la possibilità di un accordo.
Alla udienza del 23.10.2025 le parti hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe con rinuncia ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione degli atti al PM.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo da allora la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata. Per_ L'accordo appare congruo non essendo contestato che entrambe le figlie e sono Per_2 divenute economicamente autosufficienti per cui deve ritenersi cessato l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario delle stesse.
Poichè la controversia ha assunto in seguito natura consensuale e vista la natura necessaria della sentenza sullo status si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 652/2025 R.G. promossa da Parte_1 ei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero:
[...] CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Rieti, il 26.08.1989, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del suddetto CP_1
Comune, (anno 1989, con atto n. 2, parte II, serie A);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
pagina 3 di 4 - dispone la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 100 per la signora a decorrere CP_1 dalla data odierna (ottobre 2025);
- dispone la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 450 per le figlie e Persona_1
a decorrere dalla data odierna (ottobre 2025); Persona_2
- prende atto che la signora rinuncia alla domanda di assegno divorzile e alla domanda CP_1 relativa al riconoscimento del TFS;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 652/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maria ORSINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, Via Armellini n. 1 giusta delega posta in calce al ricorso ricorrente contro nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù della procura alle liti dall'Avv. Maria Cinzia
D'AM D e dall'avvocato Giovanna Ferretti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Rieti, via delle Orchidee 9 resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale del 23.10.2025 revoca dell'assegno di mantenimento di euro 100 per la signora a decorrere dalla data CP_1 odierna (ottobre 2025); revoca dell'assegno di mantenimento di euro 450 per le figlie e Persona_1 Per_2
a decorrere dalla data odierna (ottobre 2025)
[...]
pagina 1 di 4 la signora rinuncia alla domanda di assegno divorzile e alla domanda relativa al CP_1 riconoscimento del TFS spese di lite compensate
Ragioni difatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.5.2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché Parte_1 fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
Rieti, il 26.08.1989, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del suddetto Comune (anno 1989, con atto n. 2, parte II, serie A). A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dall'unione matrimoniale Per_ sono nate in data 28.09.1993 e in data 21.08.1997; in data 17.07.2014, il Per_2
Tribunale di Rieti con la sentenza n. 501/2014, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
con decreto del 23.07.2020 (Cron. 1676/2020) il Tribunale di Rieti in parziale modifica delle statuizioni previste dalla sentenza di separazione n. 501/2014 poneva a carico del Pt_1 di versare entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 100,00 quale mantenimento per la Per_ moglie e di Euro 400,00 per le due figlie e e così complessivamente la somma Per_2 di Euro 500,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
il ha continuato Parte_1 comunque a versare alle proprie figlie l'importo di Euro 450,00 anziché quello ridotto di Euro
400,00 così come determinato dal decreto di cui al punto precedente;
sin dalla prima comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Rieti, avvenuta il 6.03.2012 la convivenza non è più ripresa e da allora i coniugi vivono separati;
allo stato, risulta impossibile la ricostituzione morale e materiale della comunione tra i coniugi anche a fronte della condotta di vita autonoma e indipendente di entrambi;
dopo la separazione con la moglie il CP_1 [...]
ha costituito un nuovo nucleo familiare more uxorio con una nuova compagna Parte_1 dalla cui unione, in data 9.11.2015, è nato il figlio sussistono, pertanto, i Persona_3 presupposti per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai
Sigg. e . Ciò premesso, e rinviando al contenuto del ricorso Parte_1 CP_1 per i dettagli, il ricorrente ha concluso come da ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente non opponendosi alla pronuncia di divorzio ma contestando nel merito quanto dedotto dal ricorrente e per le ragioni dettagliatamente allegate, ha chiesto in via riconvenzionale un assegno divorzile per sé di euro
300 mensili e/o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché il 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (dal 26.8.1989 al 1.12.2023), del trattamento di fine servizio spettante al , anche se l'indennità venisse a maturare dopo la Parte_1
pagina 2 di 4 sentenza, come disposto dall'art 12 bis della legge 898/70, ovvero della parte di indennità eventualmente ancora non percepita dal così come ha chiesto la condanna del ricorrente Pt_1 al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie dovute in forza della sentenza di separazione e successive modifiche.
Alla udienza del 1.10.2025 il Giudice ha sentito le parti e ha disposto un rinvio per verificare la possibilità di un accordo.
Alla udienza del 23.10.2025 le parti hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe con rinuncia ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione degli atti al PM.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo da allora la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata. Per_ L'accordo appare congruo non essendo contestato che entrambe le figlie e sono Per_2 divenute economicamente autosufficienti per cui deve ritenersi cessato l'obbligo a carico del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario delle stesse.
Poichè la controversia ha assunto in seguito natura consensuale e vista la natura necessaria della sentenza sullo status si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 652/2025 R.G. promossa da Parte_1 ei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero:
[...] CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 da in Rieti, il 26.08.1989, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del suddetto CP_1
Comune, (anno 1989, con atto n. 2, parte II, serie A);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
pagina 3 di 4 - dispone la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 100 per la signora a decorrere CP_1 dalla data odierna (ottobre 2025);
- dispone la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 450 per le figlie e Persona_1
a decorrere dalla data odierna (ottobre 2025); Persona_2
- prende atto che la signora rinuncia alla domanda di assegno divorzile e alla domanda CP_1 relativa al riconoscimento del TFS;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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