Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 21/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
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difesa dall’Avv. Nicola di Mario unitamente e disgiuntamente all’Avv. Michele Nannarone (
dall’Avv.
rappresentato e difeso dall’Avv. Emma Contarini (
VISTO l’atto di citazione con l’assistenza del Segretario titolo doloso, in via solidale e per l’intero, al risarcimento del danno quantificato in € 327.942,51 in favore del Ministero della Giustizia, nonché al risarcimento dell’ulteriore danno
€ 229.366,42,
€ 70.093,34
€ 34.005,77 quanto a
– ’Ufficio requirente ha rappresentato di essere stat 13.02.2020, dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di all’epoca dei fatti Sostituto Procuratore presso il appartenenti all’Arma dei Carabinieri ll’
“ […]
consulente sul verbale di conferimento incarico “
“
tenere i contatti con gli stessi ed a predisporre atti“
consegnato a quest’ultimo parte dei compensi liquidati alla l’appropriazione
“
della somma ricevuta a seguito della liquidazione di ciascun incarico”
, il reato di rivelazione di segreto d’ufficio , incaricata “
pra indicato”
il reato di rivelazione di segreto d’ufficio (art.
“ […]
(…) nonché comunicavano a
" […]”
d’ufficio (art. 323 c.p.) “
”.
dall’imprenditore , d’intesa con
“
[…]”.
Nell’
riqualificazione dell’illecito in corruzione propria, costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b) della l. 9 agosto 2024, n. 114, l’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio), per
– l’atto l’indebita duplicazione dei dall’anno dell’esecuzione di mere trascrizioni di registrazioni di interrogatori)
competenza in merito all’uso del dibattimento penale, era emerso che buona parte dell’attività di esaminati dall’Ufficio di Procura, , in via solidale e per l’intero nell’indebito esborso sostenuto dall’Amministrazione
€ 327.942,51 pari alla (sommatoria dei soli “raddoppi”
nell’ambito del procedimento n. 1376/10 , d’intesa con l’avv.
nel richiedere al G.I.P. (il 6 febbraio 2010) l’archiviazione per la l’abitazione dell’indagato), in realtà concordato con il nell’omettere di riscontrare la richiesta di autorizzazione all’utilizzo a fini extrapenali degli esiti dell’attività di indagine proposta dal Nucleo comportato l’archiviazione all’epoca avviato nei confronti di anche in tal sede difeso dall’Avv.
nel sollecitare l’apertura, in data 23 ottobre 2012, del procedimento nell’ambito memoria da parte dell’indagato l’archiviazione dopo l’invio, da parte della dott.ssa c.p., 323 c.p., 110 c.p. (Abuso d’ufficio)
convenuti nel corso di un’indagine della Procura di nell’ambito risulta avere chiesto informazioni sulla tempistica d’indagine e sul consolidata deviazione dai canoni di correttezza dell’azione, allorché, estraneo all’Autorità giudiziaria e alla
), qualificato “fonte” investigativa allorché aggiornamenti sull’indagine in epoca anteriore all’acquisizione della interessato dell’indagine, mantenendo contatti attivi con il Pubblico ministero titolare dell’inchiesta e con il di atti di indagine e all’adozione di provvedimenti Nell’atto di citazione, l esitato nell’ordinanza del 23.07.2018 della Sezione disciplinare del CSM
“
”
A parere dell’Ufficio requirente, gli esiti del dibattimento penale rapporti all’epoca sussistenti tra i convenuti attesterebbero l’obiettivo , l’Ufficio requirente ha contestato dell’attività lavorativa dei convenuti sia stata volta non già al
– – l’esercizio delle funzioni i tra quest’ultimo e il
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–
retributivi percepiti nell’arco temporale di riferimento, ossia €
, € 70.093,34 per €
–
di liquidazione trasmessi sia all’
contestato l’operato della Procura più atti, dovendosi dunque espungere dall’elenco di cui all’atto di citazione n. 16 conferimenti. Si affermava, poi, che l’ind giudicato nell’ambito dei procedimenti riguardati dalle consulenze
“spese di giustizia”, con con costituisse l’oggetto di un “accordo” intervenuto con quest’ultimo, le dichiarazioni dalle stesse rese –
–
, fonte di prova a carico dell’
anche nel corso del dibattimento, come ad esempio l’infondatezza della rivelazione del segreto d’ufficio, posto che il capace di attestare la dimensione materiale dell’illecito contestato l’istruttoria dibattimentale l’insussistenza del di corruzione, tanto che nell’ordinanza del aveva affermato che “
comunque in ordine alla conoscenza da parte dell’imputata
.”. Specifiche argomentazioni venivano, poi, presentate in merito all’infondatezza della tesi della Procura erariale secondo cui l’ispezione del 17.7.2009 l’abitazione del , al “fine” di acquisire, nel solo , elementi utili per richiedere l’archiviazione finanza di autorizzazione all’utilizzo a fini extrapenali degli e dell’attività di indagine o alla , avrebbe sollecitato l’apertura in data Con riferimento alla contestazione di avere disposto, nell’ambito del , l’acquisizione della documentazione in
“comportato l’archiviazione da parte della Procura erariale del procedimento V2011/0860/FRA … per il presunto sviamento di fondi pubblici”, osservava , fra l’altro, che in data 8.6.2011 (e cioè un anno contestato nell’atto di citazione avendo la piena disponibilità dell’informativa dal 8.6.2011 non utilizzando le conoscenze acquisite, attraverso l’esame della relazione l’archiviazione del fascicolo istruttorio con provvedimento del 9.5.2013.
Oltretutto, l’intero compendio documentale relativo al contributo pubblico erogato oggetto dell’indagine erariale, essendo stato acquisito dell’Umbria, risultava pienamente , “
la predisposizione di una memoria da parte dell’indagato
… con nota del
”, le difese rilevavano che la alcuna “memoria del ”, i fissato l’interrogatorio, la
+ altri, non potendosi determinare al compimento dell’atto ragionevolmente desumersi che l’
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nell’interesse di cui, per quanto d’interesse:
“
”
quest’ultimo, previa riqualificazione del reato in abuso d’ufficio
–
sostenendo che l’affermazione della Procura erariale
“l’istruttoria svolta non l’incremento della liquidazione e che, comunque, assai frequentemen
”
l’anno l’ufficio postale per incassare i compensi dall’ottobre 2006 la corrente dove, fino al settembre 2009 (momento in cui l’attività l’autenticità di alcune firme, si evidenziava come rilevasse, per diretta risalire all’autenticità dell
– All’udienza del chiamare quanto già dedotto nell’atto di citazione, si soffermava sull’eccezione di prescrizione, ritenuta importo di € 844,36 ciascuno, chiedendo al Collegio di l’Avv.
ribadiva l’intervenuta confutava l’ipotizzata adesione della convenuta ad un cagionato un danno patrimoniale risarcibile all’
esempio da alcune testimonianze rese da appartenenti all’Arma dei l’apertura del procedimento penale nei
’
’
l’esistenza eventuale di profili di responsabilità di danno l’Avv.
l’inattendibilità, insisteva per l’accoglimento dell’eccezione di l’Avv.
della pendenza di quello penale, essendo l’accusa erariale basata L’istanza non merita accoglimento.
–
richiede, ai sensi dell’art. 106, c l’indispensabile
–
l’impianto accusatorio erariale si fondi su elementi raccolti nel proc il diverso regime di valutazione delle prove “
un’applicazione ponderata dell’efficacia extrapenale del giudicato assolutorio ex
”
–
sospensione, dall’art. 106 c.g.c.,
l’intervento di una sentenza penale
– , poi, affrontata l’eccezione di prescrizione, avanzata, L’eccezione va accolta, per le motivazioni che seguono.
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2935 c.c.), nell’ambito della responsabilità erariale è declinata dal l’azione
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–
volto a celare il danno, l’impedimento all’esteriorizzazione e da parte dell’amministrazione, ha portato la giurisprudenza contabile a ritenere che, in detti casi, l’
penale, o all’eventuale atto anteriore dal quale 120, come emerge dalla tabella riportata nell’atto di citazione).
nell’atto di citazione
’
, poi, l’ispezione la nota dell’ottobre 2018, evidenzierebbero approfondimenti condotti su l’anno 2007, sicché l’Amministrazione non dell’Ufficio contabilità che, materialmente, si occupava del pagamento,
’Ufficio
“ –
i aumenti di onorari ai sensi dell’art. 52 D.P.R. 3
”.
03.12.2009, emerge che, all’epoca, era in corso un’ispezione ministeriale avente ad oggetto
–
quindi nell’ambito del l’anno l responsabile dell’
quanto riportato discende, quindi, che l’Amministrazione, ben prima dell’avvio delle indagini penali, In merito, poi, all’eventuale occultamento doloso, giova richiamare , ossia che “
effetti sospensivi della prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8, c.c.. Sono le la condotta “bivalente” che possono dell’inizio del decorso del termine di prescrizione al momento del c.d.
” (sent l’obiettiva conoscibilità –
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’
, l’inizio della decorrenza del termine prescrizionale
–
compiere una più approfondita attività istruttoria ai sensi dell’art. 55
– “
automatico procrastinatore per l’incipit del decorso della prescrizione”
D’altro canto, come sopra già corroborare l’impianto accusatorio –
–
dipendenti sono soggetti all’obbligo di denuncia dall’art. 52 c.g.c. dall’attuare i dovuti controlli, ove vi siano, per giunta, dall’esercitare i dell’indagine penale, non vi fossero elementi
–
–
Conclusivamente, con riferimento alla prima voce di danno, l’azione di
–
“
parte dell’attività lavorativa dei convenuti sia stata volta non già al
– – l’esercizio delle funzi
”
sicché “
disutilità almeno parziale della relativa spesa: ciò in quanto l’azione dei convenuti ha comportato un’alte
”
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“esercizio illecito di pubbliche funzioni”, che si configura laddove l’attività istituzionale tipica concreto sviata all’esercizio dell’interesse egoistico del dipend
“l’esercizio egoistico di pubbliche funzioni (e quindi il all’Amministrazione, sicché resta a carico del soggetto che materialmente ha
” (
natura patrimoniale (Sez. I app., sent. n. 92/2018), sicché “
dell’amministrazione in conseguenza di prestazioni da parte del presunto circostanza, quest’ultima che va, anch’essa, puntualmente a” (Sez. I
“
indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell’
casse dell’ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli
” (Sez. II app., sent. n. 243/2016; sulla nece da disservizio non può costituire l’automatica conseguenza della dall’amministrazione presunta danneg persuasivo l’orientamento in l’istituto che “
dell’apparato
”
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L’atto di citazione, difatti, fa derivare direttamente dalle condotte tra l’altro l’adozione di un decreto , come affermato anche nell’ordinanza di poi, all’apertura emerge l’effettiva tant’è che per l’effetto un’
dell’”
l’elemento soggettivo dei reati ipotizzati, attesa la plausibilità delle
”
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prescrizione dell’azione di responsabilità al rimborso delle spese di giudizio, che si liquidano nell’ammontare di i a carico delle Amministrazioni di appartenenza all’epoca dei fatti.
accoglie l’eccezione di prescrizione con riferimento alla prima voce di danno pari a € 327.942,51;
appartenenza all’epoca dei fatti.
Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2 all’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro