Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2013, n. 36870
CASS
Sentenza 14 maggio 2013

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Non costituiscono il profitto del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) le somme fittiziamente fatte pervenire ad una società per dare parvenza di effettività all'emissione, da parte della stessa, di fatture relative ad operazioni inesistenti, in quanto il profitto del predetto reato coincide con il risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni fiscali; ne consegue che non trattandosi di somme di provenienza delittuosa non è configurabile il reato di riciclaggio e, conseguentemente, la condotta illecita di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2013, n. 36870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36870
    Data del deposito : 14 maggio 2013

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