Sentenza 14 maggio 2013
Massime • 1
Non costituiscono il profitto del reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) le somme fittiziamente fatte pervenire ad una società per dare parvenza di effettività all'emissione, da parte della stessa, di fatture relative ad operazioni inesistenti, in quanto il profitto del predetto reato coincide con il risparmio di imposta che si ricava attraverso l'annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni fiscali; ne consegue che non trattandosi di somme di provenienza delittuosa non è configurabile il reato di riciclaggio e, conseguentemente, la condotta illecita di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2013, n. 36870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36870 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 14/05/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - N. 814
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 8839/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola;
avverso la sentenza del 03/02/2012 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nola;
nel procedimento penale nei confronti di:
RA CO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
vista la memoria trasmessa dall'avv. Fulgeri Silvio, difensore del OS;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Antonio Bruno:
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, l'avv. Fulgeri Silvio, che, in favore del OS, si è associato alle richieste del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. CO OS era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Nola, del reati di seguito indicati:
F) ai sensi degli artt. 110, 81 cpv. e 485 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il OS ... in concorso con soggetti allo stato non identificati, al fine di eseguire i reati di cui ai capi precedenti (e per la sola parte concernente l'emissione delle autofatture su indicate) e dedurre pertanto indebitamente i costi nelle dichiarazioni presentate nei diversi periodi d'imposta dal 2004 al 2007, poneva o faceva apporre, da parte di soggetti allo stato non identificati che agivano su suo mandato essendo il OS interessato all'utilizzazione di detti atti, false firme di sottoscrizione sulle dichiarazioni di acquisto da privati (documenti equiparati alle autofatture), falsità emergente dalle evidente attribuibilità di gruppi di firme, afferenti a soggetti diversi, ad una stessa mano ed essendo stata detta falsità ulteriormente confermata dagli esiti di consulenza grafica (svolta su un campione significativo di 800 documenti);
G)ai sensi degli artt. 81 cpv. e 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e nella già indicata qualità, al fine di procurare a sè un ingiusto profitto, si appropriava indebitamente delle somme qui di seguito indicati, di cui aveva il possesso in regione della carica sociale di socio accomandatario ricoperta nella società "Sidertrans sas", che figuravano in contabilità essere state adoperate per il pagamento degli acquisti da parte dei piccoli raccoglitori, operazioni delle quali è stata accertata l'oggettiva inesistenza (contestazioni di cui ai superiori punti 1 dei capi da A) e D) ...; con le aggravanti di avere abusato del rapporto di prestazione d'opera innanzi indicato e di aver cagionato alla società un danno patrimoniale di particolare gravità;
H) ai sensi dell'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, perché, OS CO, in concorso con
LL RA, quale rappresentante legale della società IT Fonderie srl fino al 28.12.2005 e gestore di fatto anche dopo tale data e altresì con IS DR quale rappresentante legale della suindicata società a decorrere dal 28.12.2005, al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen. contestato allo stesso LL in concorso con IS al successivo capo 5), il OS attribuiva alla IT Fonderie S.r.l. la disponibilità della somma di Euro 702.129,60, mediante gli assegni bonifici specificamente indicati;
fittiziamente attribuita a pagamento delle forniture di merce di cui alle false fatture di cui al precedente punto3 del capo B), annotate dal OS nella contabilità della Sidetrams, avendo LL e IS consapevolezza (in virtù della fittizietà dei rapporti commerciali intercorsi fra la Sideterns sas e la società IT Fonderie srl) che l'attribuzione fittizia di tali somme, poi restituite alla OS e non supportate da alcuna reale ragione economica, aveva il solo fine di agevolare la successiva commissione del delitto di riciclaggio di cui al citato capo 5);
in concorso con LL RA:
T) ai sensi dell'art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356, perché, OS CO, in concorso con
LL RA rappresentante legale della Raff. ME sas, al fine di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen. contestato al LL al successivo capo Z) il OS
attribuiva alla Raff. ME la disponibilità della somma di Euro 1.362.816,00, mediante gli assegni, bonifici ed in parte in contanti, come specificato.
Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP, pronunciando ai sensi dell'art. 425 c.p.p., dichiarava non luogo a procedere nei confronti di CO OS in ordine al reato di cui al capo F) per difetto di querela;
in ordine al reato di cui al capo G) - limitatamente ai fatti commessi sino al 27.10.2005 - perché estinto per intervenuta prescrizione;
in ordine ai reati di cui al capo S) ed al capo T) perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la pronuncia anzidetta il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha proposto appello innanzi alla Corte d'appello di Napoli, censurando le motivazioni in forza delle quali il GUP aveva prosciolto l'indagato per i reati di cui ai capi anzidetti.
Con ordinanza del 19.2.2013, la Corte d'appello adita disponeva, ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte, quale giudice competente a conoscere dell'impugnazione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. - In limine l'impugnazione proposta deve essere qualificata ricorso per cassazione, unico mezzo d'impugnazione consentito, a mente dell'art. 428 cod. proc. pen., avverso la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata ai sensi dell'art. 425 c.p.p.. Quanto al merito dell'impugnazione, si osserva che le doglianze che la sostanziano sono manifestamente infondate.
Ed invero, non è censurabile l'argomentato convincimento del giudicante in ordine all'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, all'intervenuta prescrizione per le ipotesi di reato specificamente indicate ed alla palese insussistenza del fatto con riferimento alle ipotesi residue.
L'impianto giustificativo che esprime siffatta opinione è, infatti, adeguato e privo di incongruenze od errori di sorta.
In particolare, appare ineccepibile l'assunto secondo cui le somme fatte fittiziamente pervenire alla IT Fonderie, amministrata da LL RA e da IS DR, dalla Sidetrans, amministrata da CO OS, a fronte dell'emissione di fatture asseritamente relative ad operazioni inesistente non possono costituire profitto del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 contestato al capo B), posto che il relativo profitto coincide, per pacifico insegnamento di questa Corte regolatrice, nel risparmio di imposta che si ricava attraverso "annotazione in contabilità e successiva indicazione delle anzidette fatture nelle prescritte dichiarazioni fiscali.
Correttamente, dunque, è stato ritenuto che le somme utilizzate per dare parvenza di effettività alle operazioni di cui alle fatture in questione non possano rientrare nella nozione di profitto de. reato di cui al menzionato art. 2 e, pertanto non possano ritenersi di provenienza delittuosa. Da qui la ritenuta impossibilità di configurare il reato di riciclaggio e, conseguentemente, la condotta illecita di cui all'art. 12 quinquies, asseritamele finalizzata ad agevolarne la commissione.
2. Per quanto precede, il ricorso è inammissibile e tale va, dunque, dichiarato nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione del P.M. come ricorso, dichiara inammissibile lo stesso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2013