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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA DA MA Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4193/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti RIDOLFI NICOLE e SCOLA VERA, presso il cui studio elegge domicilio
RICORRENTE contro
, ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti FRIZZERA MICHELE e BONETTI EUGENIO presso il cui studio elegge domicilio
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra , Parte_1 Controparte_1 già uniti in matrimonio contratto in data 13/04/2002, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Pietro in Cariano-VR al N. 2 parte II serie A- anno 2002;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Presidente est.
LA DA MA
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LA DA MA Presidente rel/est. dott. Stefania Caparello Giudice dott. Veronica Zanin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4193/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti RIDOLFI NICOLE e SCOLA VERA, presso il cui studio elegge domicilio
RICORRENTE contro
, ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti FRIZZERA MICHELE e BONETTI EUGENIO presso il cui studio elegge domicilio
CONVENUTO con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
In punto: separazione giudiziale
pagina 1 di 2 CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni limitatamente allo status, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Alla luce del comportamento processuale delle parti, infatti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi: il contenuto stesso degli atti introduttivi delle parti, lo stato di separazione di fatto affermato dalle parti e l'insistenza per una pronuncia, anche parziale, sul vincolo dimostrano che si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile che ha fatto venir meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, non resta che pronunciare la separazione giudiziale con sentenza non definitiva.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'istruzione e la decisione sulle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale fra , Parte_1 Controparte_1 già uniti in matrimonio contratto in data 13/04/2002, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Pietro in Cariano-VR al N. 2 parte II serie A- anno 2002;
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale di stato civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
La Presidente est.
LA DA MA
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