Articolo 7 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 dicembre 1997
Art. 7. Esami di idoneita' nelle scuole pareggiate
o legalmente riconosciute 1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell' articolo 33, quarto comma, della Costituzione , lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno puo' presentarsi agli esami di idoneita' solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui da' accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
Nota all' art. 7 :
- L' art. 33 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
Entrata in vigore il 27 dicembre 1997
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