Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2026, proposto da
US IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Perrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro 19 aprile 2025 n. 269.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. CA RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’Avv. IN US agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, 19.04.2025, n. 269, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a distrarre in suo favore le spese di lite, essendosi dichiarato antistatario.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 11 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
Con memoria del 17.02.2026 il ricorrente ha chiesto di dare atto della cessata materia del contendere, avendo l’Amministrazione resistente provveduto, successivamente alla presentazione del ricorso a corrispondergli le spese di giudizio, sicché la sua pretesa risulta integralmente soddisfatta.
Pertanto, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza in quanto l’Amministrazione ha provveduto all’esecuzione della sentenza solo in seguito alla notificazione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 300,00 (trecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarsi a favore del difensore avv. Valeria Perrino, dichiaratasi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA RB, Presidente, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
LI EL, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CA RB |
IL SEGRETARIO