Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 110
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica comunicazione di irregolarità

    L'Amministrazione Finanziaria ha agito in base alla dichiarazione del contribuente, iscrivendo a ruolo le somme non versate, pertanto l'invio della comunicazione di irregolarità non era necessario.

  • Rigettato
    Nullità cartella per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto impugnato adeguatamente motivato.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere di notificare la cartella

    A causa della normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19, non si è compiuta alcuna decadenza per l'attività notificatoria dell'ente impositore.

  • Rigettato
    Prescrizione degli importi richiesti

    A causa della normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19, non si è compiuta alcuna prescrizione per gli importi richiesti.

  • Rigettato
    Annullamento parziale per sanzioni, interessi e costi

    Il ricorso principale è stato respinto, pertanto anche la domanda subordinata non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 110
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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