CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820200006001816000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 993/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso cartella di pagamento n. 04820220021893454, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Genova, notificata in data
14/01/2022, con cui si chiedeva il pagamento delle iscrizioni a ruolo ivi riprodotte ai fini IRPEF per il periodo d'imposta 2015.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-omessa notifica della comunicazione di irregolarità che ha preceduto la cartella riguardante l'annualità
2015;
- nullità della cartella per difetto di motivazione;
- vizio di decadenza dal potere di notificare la cartella di pagamento per decorso del tempo utile ex art 25
DPR 602/1973;
- prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzione ed interessi ex art 20 del D. Lgs n. 472/1997 ed art
2498 n. 4 cod. civ.;
-chiede, pertanto, di accertare e dichiarare l'omessa notificazione della comunicazione di irregolarità del
22.01.2018 – Atto n. 32271591615 prodromica alla cartella n. 048 2020 00060018 16/000 emessa dall'
Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Genova e la sua conseguente inesistenza giuridica
(ovvero accertarne e dichiararne la nullità, ovvero annullarla);
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità (ovvero annullare) integrale della successiva cartella di pagamento n. 048 2020 00060018 16/000 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Genova;
nel merito, in via subordinata:
-annullare parzialmente la cartella n. 048 2020 00060018 16/000 emessa dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione – Agente della Riscossione per la provincia di Genova, eliminando gli importi richiesti a titolo di sanzioni, interessi e costi, limitando così la somma reclamata ai soli importi richiesti a titolo di imposta
IRPEF pari a € 272,00 (duecentosettantadue/00), con condanna al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova, tempestivamente costituita in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina degli atti processuali, osserva quanto segue:
-contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato;
-con riguardo all'eccepita omessa notifica della comunicazione di irregolarità che ha preceduto la cartella impugnata, si rileva che l' Amministrazione Finanziaria si è limitata ad iscrivere direttamente a ruolo le somme non versate, quantificate sulla base della dichiarazione del contribuente;
- l'invio della comunicazione di irregolarità non era, pertanto, necessario, come stabilito dalla Suprema
Corte con Sentenza n. 17396 del 23.07.2010 ;
-in riferimento all'eccepita decadenza dal potere di notificare la cartella di pagamento per decorso del tempo utile, ex art 25 DPR 602/1973, si evidenzia che in considerazione della normativa speciale che ha previsto la sospensione delle attività di esazione causa pandemia da Covid 19, alcuna decadenza si è compiuta per l' attività notificatoria dell'Ente impositore, in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020),
-per quanto riguarda, altresì, l'eccepita prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzione ed interessi, si evidenzia che non si è compiuta alcuna prescrizione in virtù della citata normativa emergenziale causa pandemia Covid 19.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 300,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820200006001816000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 993/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso cartella di pagamento n. 04820220021893454, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Genova, notificata in data
14/01/2022, con cui si chiedeva il pagamento delle iscrizioni a ruolo ivi riprodotte ai fini IRPEF per il periodo d'imposta 2015.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-omessa notifica della comunicazione di irregolarità che ha preceduto la cartella riguardante l'annualità
2015;
- nullità della cartella per difetto di motivazione;
- vizio di decadenza dal potere di notificare la cartella di pagamento per decorso del tempo utile ex art 25
DPR 602/1973;
- prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzione ed interessi ex art 20 del D. Lgs n. 472/1997 ed art
2498 n. 4 cod. civ.;
-chiede, pertanto, di accertare e dichiarare l'omessa notificazione della comunicazione di irregolarità del
22.01.2018 – Atto n. 32271591615 prodromica alla cartella n. 048 2020 00060018 16/000 emessa dall'
Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Genova e la sua conseguente inesistenza giuridica
(ovvero accertarne e dichiararne la nullità, ovvero annullarla);
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità (ovvero annullare) integrale della successiva cartella di pagamento n. 048 2020 00060018 16/000 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per la provincia di Genova;
nel merito, in via subordinata:
-annullare parzialmente la cartella n. 048 2020 00060018 16/000 emessa dalla Agenzia delle Entrate
Riscossione – Agente della Riscossione per la provincia di Genova, eliminando gli importi richiesti a titolo di sanzioni, interessi e costi, limitando così la somma reclamata ai soli importi richiesti a titolo di imposta
IRPEF pari a € 272,00 (duecentosettantadue/00), con condanna al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Genova, tempestivamente costituita in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina degli atti processuali, osserva quanto segue:
-contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, l'atto impugnato risulta adeguatamente motivato;
-con riguardo all'eccepita omessa notifica della comunicazione di irregolarità che ha preceduto la cartella impugnata, si rileva che l' Amministrazione Finanziaria si è limitata ad iscrivere direttamente a ruolo le somme non versate, quantificate sulla base della dichiarazione del contribuente;
- l'invio della comunicazione di irregolarità non era, pertanto, necessario, come stabilito dalla Suprema
Corte con Sentenza n. 17396 del 23.07.2010 ;
-in riferimento all'eccepita decadenza dal potere di notificare la cartella di pagamento per decorso del tempo utile, ex art 25 DPR 602/1973, si evidenzia che in considerazione della normativa speciale che ha previsto la sospensione delle attività di esazione causa pandemia da Covid 19, alcuna decadenza si è compiuta per l' attività notificatoria dell'Ente impositore, in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020),
-per quanto riguarda, altresì, l'eccepita prescrizione degli importi richiesti a titolo di sanzione ed interessi, si evidenzia che non si è compiuta alcuna prescrizione in virtù della citata normativa emergenziale causa pandemia Covid 19.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene, pertanto, non accoglibile il presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 300,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 300,00 oltre accessori di legge.