Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 806
CS
Rigetto
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Error in iudicando. Illegittimità della sentenza per contrasto tra motivazione e parte dispositiva. Illogicità e manifesta ingiustizia. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il Consiglio di Stato ritiene che non vi sia contrasto tra motivazione e dispositivo. La precisazione del TAR sulla possibilità di ripristinare la parte regolarmente assentita è un obiter dictum, non una ratio decidendi, e non incide sull'esito del giudizio. L'ordine di demolizione è corretto in quanto le opere abusive realizzate complessivamente hanno creato un unico corpo di fabbrica che ha assorbito le strutture preesistenti.

  • Rigettato
    Error in iudicando, sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 33/2007, nonchè dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa

    La doglianza è respinta. L'amministrazione ha correttamente valutato l'intervento edilizio nella sua globalità, tenendo conto dell'istanza presentata dal privato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ribadisce che gli abusi edilizi, anche se ampliamenti, vanno valutati nella loro visione complessiva e non atomistica.

  • Rigettato
    Error in iudicando, sotto distinto profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001

    Il motivo è infondato. Il ricorrente è tenuto a dedurre le doglianze e indicare il parametro normativo di riferimento. La censura nel ricorso introduttivo riguardava l'art. 34, comma 2, TUE, e non l'art. 33 citato. La società non ha formulato alcuna istanza all'amministrazione per l'applicazione dell'art. 33, limitandosi a paventare l'impossibilità della rimozione delle opere. In caso di immobile totalmente abusivo, è da escludere l'impossibilità della demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 806
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 806
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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