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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3657 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1359/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1359/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FAIULO VITO C.F. C.F._2
contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._3
, C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_4
, C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_5
, C.F. , Controparte_4 CodiceFiscale_6
difesi dall'avv. TORSELLO NNMARIA C.F. ; C.F._7
e
, C.F. , difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._8
NN IT NC.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 3/12/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione all'esecuzione per rilascio avviata Parte_1
da , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
nei confronti di per ottenere la liberazione CP_4 Controparte_5
dell'immobile di loro proprietà sito in Tiggiano (LE) contrada Specchialine,
azionando quale titolo esecutivo la sentenza del Tribunale di Lecce n.
1186/2020, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.
471/2023, che aveva condannato all'immediato rilascio in Controparte_5
favore dei fratelli dell'immobile sopra indicato. Parte_1
In particolare, affermava: Parte_1
- che l'immobile di cui sopra era stato originariamente oggetto di compravendita, stipulata in data 22/6/2010 tra i suoi genitori CP_6
e in qualità di venditori e sua moglie
[...] Controparte_7
in qualità di acquirente;
Controparte_5
- che tuttavia, su domanda di , Controparte_1 Controparte_2
e , il Tribunale di Lecce con la citata Controparte_3 Controparte_4
sentenza n. 1186/2020 aveva dichiarato la nullità della compravendita, ordinando la restituzione dell'immobile in favore degli odierni convenuti
, quali eredi dei coniugi;
Parte_1 Persona_1
- che tale sentenza era passata in giudicato e che i fratelli Controparte_1
, e avevano Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
intimato il rilascio del bene a;
Controparte_5
- che, tuttavia, egli aveva usucapito tale immobile, avendone esercitato continuamente il possesso per oltre vent'anni, sin dal 1994, così come pagina 2 di 7 dimostrato dalla costruzione sul fondo rustico di un immobile abusivo sin dal
1997/1998.
In conclusione, chiedeva che, accertata l'intervenuta Parte_1
usucapione, venisse dichiarata l'illegittimità della procedura di rilascio avviata dai convenuti . Parte_1
Si costituivano , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, i quali: Controparte_4
- da un lato, eccepivano la tardività dell'opposizione, per essere stata questa proposta oltre 20 giorni dalla notificazione del preavviso di rilascio da parte dell'ufficiale giudiziario, primo atto dell'esecuzione;
- dall'altro, contestavano nel merito la sussistenza dell'usucapione, rilevando l'inidoneità probatoria dei documenti depositati a tal fine dall'opponente.
In conclusione, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , chiedevano il rigetto dell'opposizione. Controparte_4
Si costituiva , la quale, dedotto il proprio grave stato di salute Controparte_5
e l'assenza di alternative abitative, chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva dell'esecuzione; il Collegio, in sede di reclamo, confermava tale decisione.
La causa transitava a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che ha proposto Parte_1
l'opposizione di cui si discute quale terzo detentore dell'immobile da rilasciare,
sostenendo di possedere il bene in forza di un titolo autonomo non pregiudicato dalla sentenza azionata (Cass. 2855/2015).
Trattasi dunque di opposizione all'esecuzione, pur se proposta da un terzo, regolata dall'art. 615 c.p.c., ammissibile fino all'immissione in possesso dell'immobile oggetto di esecuzione (Cass. 7357/2009).
Tale opposizione è infondata nel merito.
pagina 3 di 7 Il titolo allegato da , proprio e autonomo rispetto a quello Parte_1
della coniuge è costituito da usucapione del bene oggetto Controparte_5
dell'azione di rilascio, che egli intende far dichiarare dal Tribunale con domanda proposta in via principale e, ciò nondimeno, strumentale rispetto all'inibitoria dell'esecuzione in corso.
Ciò posto, la domanda di usucapione è infondata.
Sul punto, va evidenziato che ha dedotto: Parte_1
- di possedere ininterrottamente l'immobile oggetto dell'esecuzione, sito in
Tiggiano (LE) contrada Specchialine, dal 1994;
- di avervi costruito sopra un immobile abusivo nel 1997/1998;
- di averlo abitato con la propria famiglia sin dal 2002, stabilendovi la residenza.
Tali deduzioni sono o irrilevanti o indimostrate.
In primo luogo, quanto al possesso ininterrotto sin dal 1994, trattasi di mera allegazione dell'attore, prontamente contestata dai convenuti , priva Parte_1
di alcuna dimostrazione: in particolare, la circostanza è stata solo allegata,
peraltro genericamente in assenza di qualsivoglia riferimento cronologico più
preciso (quale ad esempio il mese o l'occasione specifica dell'inizio del possesso), senza che l'attore ne offrisse qualsivoglia prova a supporto.
Risulta poi indimostrata anche l'allegazione relativa alla costruzione di un immobile abusivo a proprie spese nel 1997/1998.
La confusa produzione documentale operata dall'attore (all. 5) riporta infatti una serie del tutto eterogenea di documenti di ogni natura, tra cui buoni di consegna,
documenti di trasporto, fatture e scontrini di acquisto, partitari e annotazioni a mano.
Il dato comune a tutte questa documentazione è quello dell'assenza di indici di riferibilità all'immobile di cui si discute, nella misura in cui nessuno di questi pagina 4 di 7 documenti riporta un chiaro ed inequivoco riferimento all'immobile di cui si discute.
Anche cioè ad ammettere che l'aver acquistato beni di varia natura asseritamente destinati alla costruzione di un immobile abusivo provi l'usucapione dell'immobile e del terreno su cui insiste, il che non è, nondimeno la documentazione agli atti non risulta riferibile all'immobile di cui si discute e non prova pertanto l'intervenuta usucapione.
Va poi aggiunto che di tale variegata documentazione solo una minima parte risulta riferibile a , mentre ampia parte vede come Parte_1
destinatari ” e “ ed altra parte ancora non è Persona_2 Persona_3
riferibile ad alcuno precisamente individuato.
Anche tale circostanza depone nel senso dell'inconsistenza probatoria della documentazione depositata, inidonea per la sua parte maggioritaria a stabilire qualsivoglia collegamento, non solo con l'immobile di cui si discute, ma con lo stesso odierno attore.
Tale considerazione rafforza ulteriormente il giudizio di inidoneità probatoria della documentazione agli atti a dimostrare l'intervenuta usucapione, poiché, in definitiva: i) essa non è riferibile in alcun modo all'immobile di cui discute;
ii)
non dimostra quindi il collegamento tra l'acquisto della merce e la costruzione dell'immobile; iii) non dimostra nemmeno che, per la parte maggioritaria, la merce sia stata acquistata da ed anzi depone in senso Parte_1
contrario, ossia che altri abbiano acquistato merce, forse per l'immobile di cui si discute.
Tutte tali circostanze rendono evidente l'assenza di un principio di prova delle pur generiche affermazioni dell'attore, tale da impedire l'ingresso della prova orale.
Va da ultimo considerato che, dalle produzioni documentali dello stesso opponente, emerge che la coniuge ha acquistato da Controparte_5 CP_6
pagina 5 di 7 e , con compravendita del 22/6/2010, proprio Parte_1 Controparte_7
l'immobile di cui si discute, con atto pubblico regolarmente registrato e poi oggetto della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1186/2020 che ne ha dichiarato la nullità.
Emerge dunque che soggetti diversi dall'odierno attore abbiano disposto dell'immobile che egli afferma di aver posseduto ininterrottamente dal 1994,
circostanza evidentemente incompatibile con la dedotta usucapione, tanto più
considerando che coloro che hanno disposto del bene erano, da un lato, i genitori dell'attore in qualità di venditori e, dall'altro, la moglie del medesimo in qualità di acquirente, con la conseguenza che l'odierno attore non poteva non essere a conoscenza dell'atto dispositivo e, dunque, del fatto che terzi disponessero del bene che oggi egli afferma di aver posseduto ininterrottamente.
Trattasi di dato insuperabile che esclude in ogni caso la sussistenza del possesso ininterrotto dal 1997/1998 e che, ulteriormente, rafforza l'esclusione della prova orale capitolata dall'attore, avente dunque ad oggetto circostanze irrilevanti.
Per tali ragioni, la domanda di usucapione va rigettata;
ne consegue che l'attore
è privo di titolo autonomo per il godimento dell'immobile oggetto di rilascio,
godendone egli per mera tolleranza della moglie . Controparte_5
Pertanto, l'opposizione all'esecuzione da egli promossa è infondata.
Le spese di lite.
Le spese di lite nel rapporto processuale attore/convenuti seguono la Parte_1
soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione delle cause dal valore indeterminabile complessità bassa.
Quanto al rapporto processuale attore/convenuta Ottobre, vi è invece compensazione delle spese.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
1359/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta la domanda di usucapione e l'opposizione proposta da Parte_1
.
[...]
2. Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 [...]
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
3. Spese compensate nel rapporto processuale Controparte_8
Ottobre.
Lecce, 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1359/2024 R.G. promossa da
, C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FAIULO VITO C.F. C.F._2
contro
, C.F. , Controparte_1 C.F._3
, C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_4
, C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_5
, C.F. , Controparte_4 CodiceFiscale_6
difesi dall'avv. TORSELLO NNMARIA C.F. ; C.F._7
e
, C.F. , difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._8
NN IT NC.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 3/12/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione all'esecuzione per rilascio avviata Parte_1
da , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
nei confronti di per ottenere la liberazione CP_4 Controparte_5
dell'immobile di loro proprietà sito in Tiggiano (LE) contrada Specchialine,
azionando quale titolo esecutivo la sentenza del Tribunale di Lecce n.
1186/2020, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.
471/2023, che aveva condannato all'immediato rilascio in Controparte_5
favore dei fratelli dell'immobile sopra indicato. Parte_1
In particolare, affermava: Parte_1
- che l'immobile di cui sopra era stato originariamente oggetto di compravendita, stipulata in data 22/6/2010 tra i suoi genitori CP_6
e in qualità di venditori e sua moglie
[...] Controparte_7
in qualità di acquirente;
Controparte_5
- che tuttavia, su domanda di , Controparte_1 Controparte_2
e , il Tribunale di Lecce con la citata Controparte_3 Controparte_4
sentenza n. 1186/2020 aveva dichiarato la nullità della compravendita, ordinando la restituzione dell'immobile in favore degli odierni convenuti
, quali eredi dei coniugi;
Parte_1 Persona_1
- che tale sentenza era passata in giudicato e che i fratelli Controparte_1
, e avevano Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
intimato il rilascio del bene a;
Controparte_5
- che, tuttavia, egli aveva usucapito tale immobile, avendone esercitato continuamente il possesso per oltre vent'anni, sin dal 1994, così come pagina 2 di 7 dimostrato dalla costruzione sul fondo rustico di un immobile abusivo sin dal
1997/1998.
In conclusione, chiedeva che, accertata l'intervenuta Parte_1
usucapione, venisse dichiarata l'illegittimità della procedura di rilascio avviata dai convenuti . Parte_1
Si costituivano , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, i quali: Controparte_4
- da un lato, eccepivano la tardività dell'opposizione, per essere stata questa proposta oltre 20 giorni dalla notificazione del preavviso di rilascio da parte dell'ufficiale giudiziario, primo atto dell'esecuzione;
- dall'altro, contestavano nel merito la sussistenza dell'usucapione, rilevando l'inidoneità probatoria dei documenti depositati a tal fine dall'opponente.
In conclusione, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e , chiedevano il rigetto dell'opposizione. Controparte_4
Si costituiva , la quale, dedotto il proprio grave stato di salute Controparte_5
e l'assenza di alternative abitative, chiedeva la sospensione dell'esecuzione.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva dell'esecuzione; il Collegio, in sede di reclamo, confermava tale decisione.
La causa transitava a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che ha proposto Parte_1
l'opposizione di cui si discute quale terzo detentore dell'immobile da rilasciare,
sostenendo di possedere il bene in forza di un titolo autonomo non pregiudicato dalla sentenza azionata (Cass. 2855/2015).
Trattasi dunque di opposizione all'esecuzione, pur se proposta da un terzo, regolata dall'art. 615 c.p.c., ammissibile fino all'immissione in possesso dell'immobile oggetto di esecuzione (Cass. 7357/2009).
Tale opposizione è infondata nel merito.
pagina 3 di 7 Il titolo allegato da , proprio e autonomo rispetto a quello Parte_1
della coniuge è costituito da usucapione del bene oggetto Controparte_5
dell'azione di rilascio, che egli intende far dichiarare dal Tribunale con domanda proposta in via principale e, ciò nondimeno, strumentale rispetto all'inibitoria dell'esecuzione in corso.
Ciò posto, la domanda di usucapione è infondata.
Sul punto, va evidenziato che ha dedotto: Parte_1
- di possedere ininterrottamente l'immobile oggetto dell'esecuzione, sito in
Tiggiano (LE) contrada Specchialine, dal 1994;
- di avervi costruito sopra un immobile abusivo nel 1997/1998;
- di averlo abitato con la propria famiglia sin dal 2002, stabilendovi la residenza.
Tali deduzioni sono o irrilevanti o indimostrate.
In primo luogo, quanto al possesso ininterrotto sin dal 1994, trattasi di mera allegazione dell'attore, prontamente contestata dai convenuti , priva Parte_1
di alcuna dimostrazione: in particolare, la circostanza è stata solo allegata,
peraltro genericamente in assenza di qualsivoglia riferimento cronologico più
preciso (quale ad esempio il mese o l'occasione specifica dell'inizio del possesso), senza che l'attore ne offrisse qualsivoglia prova a supporto.
Risulta poi indimostrata anche l'allegazione relativa alla costruzione di un immobile abusivo a proprie spese nel 1997/1998.
La confusa produzione documentale operata dall'attore (all. 5) riporta infatti una serie del tutto eterogenea di documenti di ogni natura, tra cui buoni di consegna,
documenti di trasporto, fatture e scontrini di acquisto, partitari e annotazioni a mano.
Il dato comune a tutte questa documentazione è quello dell'assenza di indici di riferibilità all'immobile di cui si discute, nella misura in cui nessuno di questi pagina 4 di 7 documenti riporta un chiaro ed inequivoco riferimento all'immobile di cui si discute.
Anche cioè ad ammettere che l'aver acquistato beni di varia natura asseritamente destinati alla costruzione di un immobile abusivo provi l'usucapione dell'immobile e del terreno su cui insiste, il che non è, nondimeno la documentazione agli atti non risulta riferibile all'immobile di cui si discute e non prova pertanto l'intervenuta usucapione.
Va poi aggiunto che di tale variegata documentazione solo una minima parte risulta riferibile a , mentre ampia parte vede come Parte_1
destinatari ” e “ ed altra parte ancora non è Persona_2 Persona_3
riferibile ad alcuno precisamente individuato.
Anche tale circostanza depone nel senso dell'inconsistenza probatoria della documentazione depositata, inidonea per la sua parte maggioritaria a stabilire qualsivoglia collegamento, non solo con l'immobile di cui si discute, ma con lo stesso odierno attore.
Tale considerazione rafforza ulteriormente il giudizio di inidoneità probatoria della documentazione agli atti a dimostrare l'intervenuta usucapione, poiché, in definitiva: i) essa non è riferibile in alcun modo all'immobile di cui discute;
ii)
non dimostra quindi il collegamento tra l'acquisto della merce e la costruzione dell'immobile; iii) non dimostra nemmeno che, per la parte maggioritaria, la merce sia stata acquistata da ed anzi depone in senso Parte_1
contrario, ossia che altri abbiano acquistato merce, forse per l'immobile di cui si discute.
Tutte tali circostanze rendono evidente l'assenza di un principio di prova delle pur generiche affermazioni dell'attore, tale da impedire l'ingresso della prova orale.
Va da ultimo considerato che, dalle produzioni documentali dello stesso opponente, emerge che la coniuge ha acquistato da Controparte_5 CP_6
pagina 5 di 7 e , con compravendita del 22/6/2010, proprio Parte_1 Controparte_7
l'immobile di cui si discute, con atto pubblico regolarmente registrato e poi oggetto della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1186/2020 che ne ha dichiarato la nullità.
Emerge dunque che soggetti diversi dall'odierno attore abbiano disposto dell'immobile che egli afferma di aver posseduto ininterrottamente dal 1994,
circostanza evidentemente incompatibile con la dedotta usucapione, tanto più
considerando che coloro che hanno disposto del bene erano, da un lato, i genitori dell'attore in qualità di venditori e, dall'altro, la moglie del medesimo in qualità di acquirente, con la conseguenza che l'odierno attore non poteva non essere a conoscenza dell'atto dispositivo e, dunque, del fatto che terzi disponessero del bene che oggi egli afferma di aver posseduto ininterrottamente.
Trattasi di dato insuperabile che esclude in ogni caso la sussistenza del possesso ininterrotto dal 1997/1998 e che, ulteriormente, rafforza l'esclusione della prova orale capitolata dall'attore, avente dunque ad oggetto circostanze irrilevanti.
Per tali ragioni, la domanda di usucapione va rigettata;
ne consegue che l'attore
è privo di titolo autonomo per il godimento dell'immobile oggetto di rilascio,
godendone egli per mera tolleranza della moglie . Controparte_5
Pertanto, l'opposizione all'esecuzione da egli promossa è infondata.
Le spese di lite.
Le spese di lite nel rapporto processuale attore/convenuti seguono la Parte_1
soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione delle cause dal valore indeterminabile complessità bassa.
Quanto al rapporto processuale attore/convenuta Ottobre, vi è invece compensazione delle spese.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
1359/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta la domanda di usucapione e l'opposizione proposta da Parte_1
.
[...]
2. Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 [...]
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
delle spese di lite che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi;
oltre il
15% per spese generali;
infine IVA e Cassa.
3. Spese compensate nel rapporto processuale Controparte_8
Ottobre.
Lecce, 9 dicembre 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 7 di 7