Articolo 17 bis della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 17Articolo 17 ter
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 17 bis della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Versione 20 gennaio 1972
Art. 17-bis. ((La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.))