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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6028/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2. dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6028 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARILENA Parte_1
MARSELLA;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to VINCENZA FABRIZIO;
CP_1
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 06.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso introduttivo, depositato in data 07/09/2023, il ricorrente ha esposto: di aver contratto matrimonio con la resistente in data 16/12/2007; che dal matrimonio non sono nati figli;
che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati per incompatibilità, al punto che non esiste più alcun tipo di comunicazione tra loro, neppure telefonica;
che dal mese di febbraio dell'anno 2023 la sig.ra ha CP_1
fissato altrove la sua dimora lasciando la casa coniugale, senza farvi più ritorno;
di aver tentato invano di addivenire ad una separazione consensuale.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, ordinare alla sig.ra CP_1
di trasferire altrove la propria residenza, ritirando dalla casa coniugale i suoi effetti personali, con la previsione che alcun mantenimento sia dovuto alla resistente in quanto economicamente indipendente.
All'udienza di prima comparizione del 5.12.2023, il ricorrente ha ribadito quanto già dedotto nel ricorso e il giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Con comparsa del 16.01.2024 la resistente, costituendosi in giudizio, non si è opposta alle richieste di parte ricorrente.
Con note di precisazione delle conclusioni e con comparse conclusionali, le parti hanno ribadito le conclusioni già formulate nei precedenti atti e all'udienza del 06/05/2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
La separazione tra i coniugi va, quindi, pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, rilevato che le parti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e che nulla è richiesto a titolo di mantenimento coniuge, il Collegio nulla provvede.
Con riguardo alla richiesta formulata da parte ricorrente di ordinare alla resistente il ritiro dalla casa coniugale degli effetti personali di proprietà della stessa, il Collegio ritiene la domanda inammissibile in quanto inconferente all'odierno giudizio.
Stante la sola pronuncia di separazione, considerata la non opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Regno Unito) il 26/10/1966 e , nata a [...] il [...] ex art. 151, I comma, CP_1
c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sapri (SA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939, n.
1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 24, parte II, Serie A, anno 2007);
3) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2. dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6028 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARILENA Parte_1
MARSELLA;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to VINCENZA FABRIZIO;
CP_1
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 06.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso introduttivo, depositato in data 07/09/2023, il ricorrente ha esposto: di aver contratto matrimonio con la resistente in data 16/12/2007; che dal matrimonio non sono nati figli;
che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati per incompatibilità, al punto che non esiste più alcun tipo di comunicazione tra loro, neppure telefonica;
che dal mese di febbraio dell'anno 2023 la sig.ra ha CP_1
fissato altrove la sua dimora lasciando la casa coniugale, senza farvi più ritorno;
di aver tentato invano di addivenire ad una separazione consensuale.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, ordinare alla sig.ra CP_1
di trasferire altrove la propria residenza, ritirando dalla casa coniugale i suoi effetti personali, con la previsione che alcun mantenimento sia dovuto alla resistente in quanto economicamente indipendente.
All'udienza di prima comparizione del 5.12.2023, il ricorrente ha ribadito quanto già dedotto nel ricorso e il giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Con comparsa del 16.01.2024 la resistente, costituendosi in giudizio, non si è opposta alle richieste di parte ricorrente.
Con note di precisazione delle conclusioni e con comparse conclusionali, le parti hanno ribadito le conclusioni già formulate nei precedenti atti e all'udienza del 06/05/2025 la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
La separazione tra i coniugi va, quindi, pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, rilevato che le parti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e che nulla è richiesto a titolo di mantenimento coniuge, il Collegio nulla provvede.
Con riguardo alla richiesta formulata da parte ricorrente di ordinare alla resistente il ritiro dalla casa coniugale degli effetti personali di proprietà della stessa, il Collegio ritiene la domanda inammissibile in quanto inconferente all'odierno giudizio.
Stante la sola pronuncia di separazione, considerata la non opposizione della resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Regno Unito) il 26/10/1966 e , nata a [...] il [...] ex art. 151, I comma, CP_1
c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sapri (SA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134 R.D. 9.7.1939, n.
1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 24, parte II, Serie A, anno 2007);
3) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 07.05.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 3 di 3