Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 408
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese tributarie

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha considerato che gli atti interruttivi della prescrizione (intimazioni di pagamento, comunicazioni di definizione agevolata) e il periodo di sospensione dovuto alla normativa emergenziale Covid-19 non erano stati correttamente valutati dai giudici di primo grado. Di conseguenza, per le cartelle esaminate, non è maturata alcuna prescrizione.

  • Improcedibile
    Estinzione del giudizio per rinuncia

    La Corte ha valutato la rinuncia all'appello come atto idoneo a determinare l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.Lgs. n. 546/1992. La rinuncia è intervenuta prima della trattazione del merito e nessuna controparte si è costituita, pertanto non è stata richiesta accettazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 408
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 408
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo