CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 408/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 868/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Libertà 193 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4525/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229000156077000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- sull'appello n. 917/2025 depositato il 12/02/2025 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Libertà 193 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4525/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229000156077000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2352/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del primo grado il sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo, tra l'altro, la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo prescritti i crediti di cui ad alcune delle cartelle di pagamento e compensando integralmente le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, censurando la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato maturata la prescrizione dei crediti, deducendo l'omessa considerazione degli atti interruttivi della prescrizione e delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale adottata nel periodo pandemico.
Nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione produceva documentazione ulteriore rispetto a quella già versata in primo grado, attestante la rituale notifica delle cartelle, delle intimazioni di pagamento e delle comunicazioni di somme dovute, idonee a interrompere e sospendere il decorso della prescrizione.
All'udienza del 16.12.2025 alla causa di cui al giudizio n. 868/2025 sopra esposta veniva riunita la causa, iscritta per errore, n. 917/2025 e le due cause riunite venivano trattenute in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 18 febbraio 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dichiarato che l'atto di appello iscritto al procedimento n. 917/2025 era stato depositato per mero errore, in quanto riferibile ad altro e distinto giudizio, al quale era stato attribuito diverso numero di ruolo generale.
Tale rinuncia all'appello, ritualmente depositata dall'appellante prima della trattazione del merito, deve essere valutata quale atto idoneo a determinare l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.Lgs. n.
546/1992.
Nel caso di specie, la rinuncia risulta motivata dall'erroneo deposito dell'atto di appello.
Essa è intervenuta in una fase in cui nessuna controparte si è costituita, sicché non è richiesta accettazione.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di appello n. 917/2025.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del grado di appello del giudizio n. 917/2025, non essendovi parti appellate costituite.
L'appello del giudizio n. 868/2025 è fondato e deve essere accolto.
La prescrizione è stata dichiarata in assenza di una corretta valutazione degli atti interruttivi e della diversa natura dei tributi.
Inoltre, nel computo dei termini prescrizionali deve essere considerato il periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale Covid-19, che ha determinato una sospensione complessiva di 542 giorni.
I giudici di primo grado non hanno tenuto conto né di tale sospensione né degli atti interruttivi prodotti in giudizio, costituiti dalle intimazioni di pagamento e dalle comunicazioni relative alla definizione agevolata
(“rottamazione ter”), tutti idonei a interrompere la prescrizione.
In particolare:
– per la cartella n. 29620010108264629000, l'intimazione notificata nel 2011 ha prorogato il termine prescrizionale, sicché l'ulteriore intimazione del 16.2.2022 deve ritenersi tempestiva, anche considerando la sospensione Covid;
– per la cartella n. 29620110017122625000, la comunicazione relativa alla rottamazione ter notificata nel
2019 ha interrotto la prescrizione, rendendo tempestiva l'intimazione successiva;
– per la cartella n. 29620110032269388000, l'intimazione del 2015 ha spostato il termine prescrizionale al
2020 e, tenuto conto della sospensione emergenziale, l'atto del 2022 risulta ancora tempestivo;
– per la cartella n. 29620120013676449000, i successivi atti notificati nel 2015 e nel 2019 hanno parimenti interrotto la prescrizione quinquennale.
Ne consegue che per tali cartelle non risulta maturata alcuna prescrizione, con conseguente fondatezza del motivo di appello e necessità di riformare la sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado, nel dichiarare la prescrizione delle pretese senza considerare tali elementi, risulta pertanto erronea e va riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante per il primo grado in complessivi E. 1.500,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
COPPA DARIA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 868/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Libertà 193 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4525/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229000156077000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- sull'appello n. 917/2025 depositato il 12/02/2025 proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Libertà 193 90143 Palermo PA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4525/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229000156077000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2352/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del primo grado il sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo, tra l'altro, la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo prescritti i crediti di cui ad alcune delle cartelle di pagamento e compensando integralmente le spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, censurando la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato maturata la prescrizione dei crediti, deducendo l'omessa considerazione degli atti interruttivi della prescrizione e delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale adottata nel periodo pandemico.
Nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione produceva documentazione ulteriore rispetto a quella già versata in primo grado, attestante la rituale notifica delle cartelle, delle intimazioni di pagamento e delle comunicazioni di somme dovute, idonee a interrompere e sospendere il decorso della prescrizione.
All'udienza del 16.12.2025 alla causa di cui al giudizio n. 868/2025 sopra esposta veniva riunita la causa, iscritta per errore, n. 917/2025 e le due cause riunite venivano trattenute in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 18 febbraio 2025 l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dichiarato che l'atto di appello iscritto al procedimento n. 917/2025 era stato depositato per mero errore, in quanto riferibile ad altro e distinto giudizio, al quale era stato attribuito diverso numero di ruolo generale.
Tale rinuncia all'appello, ritualmente depositata dall'appellante prima della trattazione del merito, deve essere valutata quale atto idoneo a determinare l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.Lgs. n.
546/1992.
Nel caso di specie, la rinuncia risulta motivata dall'erroneo deposito dell'atto di appello.
Essa è intervenuta in una fase in cui nessuna controparte si è costituita, sicché non è richiesta accettazione.
Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di appello n. 917/2025.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese del grado di appello del giudizio n. 917/2025, non essendovi parti appellate costituite.
L'appello del giudizio n. 868/2025 è fondato e deve essere accolto.
La prescrizione è stata dichiarata in assenza di una corretta valutazione degli atti interruttivi e della diversa natura dei tributi.
Inoltre, nel computo dei termini prescrizionali deve essere considerato il periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale Covid-19, che ha determinato una sospensione complessiva di 542 giorni.
I giudici di primo grado non hanno tenuto conto né di tale sospensione né degli atti interruttivi prodotti in giudizio, costituiti dalle intimazioni di pagamento e dalle comunicazioni relative alla definizione agevolata
(“rottamazione ter”), tutti idonei a interrompere la prescrizione.
In particolare:
– per la cartella n. 29620010108264629000, l'intimazione notificata nel 2011 ha prorogato il termine prescrizionale, sicché l'ulteriore intimazione del 16.2.2022 deve ritenersi tempestiva, anche considerando la sospensione Covid;
– per la cartella n. 29620110017122625000, la comunicazione relativa alla rottamazione ter notificata nel
2019 ha interrotto la prescrizione, rendendo tempestiva l'intimazione successiva;
– per la cartella n. 29620110032269388000, l'intimazione del 2015 ha spostato il termine prescrizionale al
2020 e, tenuto conto della sospensione emergenziale, l'atto del 2022 risulta ancora tempestivo;
– per la cartella n. 29620120013676449000, i successivi atti notificati nel 2015 e nel 2019 hanno parimenti interrotto la prescrizione quinquennale.
Ne consegue che per tali cartelle non risulta maturata alcuna prescrizione, con conseguente fondatezza del motivo di appello e necessità di riformare la sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado, nel dichiarare la prescrizione delle pretese senza considerare tali elementi, risulta pertanto erronea e va riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante per il primo grado in complessivi E. 1.500,00 e per il secondo grado in complessivi E. 1.600,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente