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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259001095742000 IRPEF-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920140014116557000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 556/2025 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Trapani, in persona del Direttore pro tempore, avverso Intimazione di Pagamento n. 29920259001095742000 notificata il 13.03.2025 per IRPEF
2010.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituitasi in giudizio mentre si è costituita la Direzione Prov. di Trapani che ne chiede il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Intimazione di Pagamento n. 29920259001095742000 notificata il 13.03.2025 per IRPEF 2010;
- Viste le controdeduzioni della resistente Agenzia delle Entrate costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente rigetta il ricorso. Per quanto riguarda infatti l'atto presupposto della Intimazione di Pagamento n. 29920259001095742000 notificata il 13.03.2025, oggi impugnata, e così la cartella di pagamento n. 29920140014116557000, invero detto atto prodromico veniva regolarmente notificato al ricorrente il 08.10.2014, come dimostra l'avviso di ricevimento prodotto dall'Agenzia resistente, con notifica eseguita a mani di persona di famiglia convivente,
e che riporta esattamente gli estremi dell'atto notificato.
Ciò a dimostrare la correttezza del processo di notifica dell'atto presupposto appena citato.
Trascorso, quindi, ed ampiamente, il termine di 60 gg. previsto dalla normativa di riferimento per l'impugnazione del suddetto atto presupposto, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi agli atti conseguenti, come la Intimazione di
Pagamento n. 29920259001095742000 notificata il 13.03.2025, se non per vizi propri che qui non si rinvengono.
Da rigettare anche la sollevata eccezione di prescrizione che, a dire del ricorrente, sarebbe decorsa tra la notifica dell'atto presupposto e quello impugnato, poiché in materia di accertamento e riscossione invero va tenuto conto del periodo di sospensione Covid dal 08.03.2020 al 31.12.2021.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detta Intimazione impugnata, rispetto alla quale, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate.
Legittima così è la Intimazione di Pagamento n. 29920259001095742000 notificata il 13.03.2025, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese vengono liquidate a carico del ricorrente nella misura di euro 350,00 in favore della resistente costituita, oltre accessori di legge.
Trapani, li
Il Giudice
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUSACCA NICOLO', Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 556/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259001095742000 IRPEF-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920140014116557000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 556/2025 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Trapani, in persona del Direttore pro tempore, avverso Intimazione di Pagamento n. 29920259001095742000 notificata il 13.03.2025 per IRPEF
2010.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non risulta costituitasi in giudizio mentre si è costituita la Direzione Prov. di Trapani che ne chiede il rigetto.
OSSERVA
Il Giudice Monocratico
-Visto il Ricorso con i relativi allegati;
-Visto la Intimazione di Pagamento n. 29920259001095742000 notificata il 13.03.2025 per IRPEF 2010;
- Viste le controdeduzioni della resistente Agenzia delle Entrate costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Decidente rigetta il ricorso. Per quanto riguarda infatti l'atto presupposto della Intimazione di Pagamento n. 29920259001095742000 notificata il 13.03.2025, oggi impugnata, e così la cartella di pagamento n. 29920140014116557000, invero detto atto prodromico veniva regolarmente notificato al ricorrente il 08.10.2014, come dimostra l'avviso di ricevimento prodotto dall'Agenzia resistente, con notifica eseguita a mani di persona di famiglia convivente,
e che riporta esattamente gli estremi dell'atto notificato.
Ciò a dimostrare la correttezza del processo di notifica dell'atto presupposto appena citato.
Trascorso, quindi, ed ampiamente, il termine di 60 gg. previsto dalla normativa di riferimento per l'impugnazione del suddetto atto presupposto, non è più possibile recuperare il mezzo di tutela nel merito, né quindi eccepire alcunché in tal senso, opponendosi agli atti conseguenti, come la Intimazione di
Pagamento n. 29920259001095742000 notificata il 13.03.2025, se non per vizi propri che qui non si rinvengono.
Da rigettare anche la sollevata eccezione di prescrizione che, a dire del ricorrente, sarebbe decorsa tra la notifica dell'atto presupposto e quello impugnato, poiché in materia di accertamento e riscossione invero va tenuto conto del periodo di sospensione Covid dal 08.03.2020 al 31.12.2021.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, e la definitività delle pretese avanzate con detta Intimazione impugnata, rispetto alla quale, si ribadisce, non è possibile ormai entrare nel merito delle pretese ivi avanzate.
Legittima così è la Intimazione di Pagamento n. 29920259001095742000 notificata il 13.03.2025, atto impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Le spese vengono liquidate a carico del ricorrente nella misura di euro 350,00 in favore della resistente costituita, oltre accessori di legge.
Trapani, li
Il Giudice