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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, GI
FIORILLO ANTONIETTA, GI
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 340/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - Via Bigongiari 41 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 204/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 3 e pubblicata il 19/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 658175 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.204/03/22, resa dalla ex CTP di Lucca all'udienza del 6 giugno 2022, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima, avverso l'avviso di accertamento sopraindicato, relativo ad una richiesta di maggiore imposta IMU per l'annualità 2018.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi, la parte appellante ha ipotizzato:
1) in tema di carenza di motivazione, la nullità della sentenza per c.d. motivazione apparente.
2) la nullità degli avvisi di accertamento IMU per totale assenza di valide ragioni giuridiche (apparente motivazione); violazione art. 7, comma 1 – art. 17 della L. n° 212/2000, art. 3 della Legge n° 241/90, art. 41, comma 2, lett. c) della Carta dei Diritti Fondamentali U.E., art. 24 Cost. (Cass. n° 31270/18); documentazione di pagamento dell'Imu per gli anni di imposta accertati;
inesistenza giuridica del debito d'imposta;
3) lo stato di inagibilità del fabbricato sito in Indirizzo_1 (Lucca); applicazione del D.L. n° 201/11, art. 3, comma 3, lett.b); riduzione al 50% della base imponibile ai fini Imu.
Diversamente argomentando, l'Amministrazione comunale ente impositore ha richiamato le valutazioni già oggetto delle annualità 2014/2017, dove il consequenziale ricorso è stato respinto con la sentenza
83/02/21.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dal patrocinante la parte appellata, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
GI non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In primo luogo si deve dare atto che le controdeduzioni del Comune di Lucca risultano depositate in data
14 marzo 2025 ma non tengono conto dell'esito della sentenza di II° grado di questa Corte (n. 313/04/24) che ha accolto il ricorso per le annualità 2014-17.
Ciò premesso, anche a prescindere dalla circostanza che tale sentenza risulta passata in giudicato, la situazione rapportata all'annualità è suffragata da riferimenti fotografici (cfr. pag. 21 ss dell'atto di appello) tratti dalla perizia di parte depositata in primo grado.
Quanto sopra ha determinato un'inversione dell'onere probatorio non assolto dalla Amministrazione comunale che invece introduce l'impossibilità di aderire ad una inagibilità dell'intero complesso immobiliare, situazione non regolata dalla normativa.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di aderire alle tesi di parte appellante per cui l'appello deve essere accolto con annullamento del pronunciamento di primo grado.
Circa la liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la relativa complessità della questione giuridica ed il mero accoglimento per difetto di prova integrano le richieste
“gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Accoglie l'Appello e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente-relatore
(LO RE)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
03/04/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAX ANGELO, GI
FIORILLO ANTONIETTA, GI
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 340/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca - Via Bigongiari 41 55100 Lucca LU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 204/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 3 e pubblicata il 19/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 658175 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto in esame la parte contribuente Ricorrente_1 ha proposto atto di appello avverso le risultanze della sentenza n.204/03/22, resa dalla ex CTP di Lucca all'udienza del 6 giugno 2022, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima, avverso l'avviso di accertamento sopraindicato, relativo ad una richiesta di maggiore imposta IMU per l'annualità 2018.
Ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del codice di procedura civile di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In sintesi, la parte appellante ha ipotizzato:
1) in tema di carenza di motivazione, la nullità della sentenza per c.d. motivazione apparente.
2) la nullità degli avvisi di accertamento IMU per totale assenza di valide ragioni giuridiche (apparente motivazione); violazione art. 7, comma 1 – art. 17 della L. n° 212/2000, art. 3 della Legge n° 241/90, art. 41, comma 2, lett. c) della Carta dei Diritti Fondamentali U.E., art. 24 Cost. (Cass. n° 31270/18); documentazione di pagamento dell'Imu per gli anni di imposta accertati;
inesistenza giuridica del debito d'imposta;
3) lo stato di inagibilità del fabbricato sito in Indirizzo_1 (Lucca); applicazione del D.L. n° 201/11, art. 3, comma 3, lett.b); riduzione al 50% della base imponibile ai fini Imu.
Diversamente argomentando, l'Amministrazione comunale ente impositore ha richiamato le valutazioni già oggetto delle annualità 2014/2017, dove il consequenziale ricorso è stato respinto con la sentenza
83/02/21.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, l'Appello è passato in decisione alla luce delle allegazioni processuali e delle argomentazioni in atti, ribadite dal patrocinante la parte appellata, unico comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito della questione il collegio condivide le argomentazioni di parte appellante e valuta l'Appello fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il
GI non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In primo luogo si deve dare atto che le controdeduzioni del Comune di Lucca risultano depositate in data
14 marzo 2025 ma non tengono conto dell'esito della sentenza di II° grado di questa Corte (n. 313/04/24) che ha accolto il ricorso per le annualità 2014-17.
Ciò premesso, anche a prescindere dalla circostanza che tale sentenza risulta passata in giudicato, la situazione rapportata all'annualità è suffragata da riferimenti fotografici (cfr. pag. 21 ss dell'atto di appello) tratti dalla perizia di parte depositata in primo grado.
Quanto sopra ha determinato un'inversione dell'onere probatorio non assolto dalla Amministrazione comunale che invece introduce l'impossibilità di aderire ad una inagibilità dell'intero complesso immobiliare, situazione non regolata dalla normativa.
Tutto ciò premesso questo Collegio ritiene di aderire alle tesi di parte appellante per cui l'appello deve essere accolto con annullamento del pronunciamento di primo grado.
Circa la liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la relativa complessità della questione giuridica ed il mero accoglimento per difetto di prova integrano le richieste
“gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15 e 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
Accoglie l'Appello e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente-relatore
(LO RE)