TAR Catania, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 3801
TAR
Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
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TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata prova dell'effettiva trasmissione della domanda e degli allegati

    Il Collegio osserva che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare l'effettiva trasmissione della domanda e degli allegati, non avendo prodotto il messaggio PEC originale e gli official log non consentendo di verificare il contenuto degli allegati. L'ammissione con riserva non crea legittimo affidamento in assenza della documentazione completa.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di logicità, coerenza, economicità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa

    Il Collegio ritiene che l'ammissione con riserva, subordinata alla verifica della documentazione, non costituisca un comportamento contraddittorio né violi il principio di affidamento. L'esclusione è considerata una legittima applicazione della lex specialis.

  • Rigettato
    Amministrazione avrebbe potuto acquisire la documentazione da altra procedura concorsuale

    Il Collegio rileva che la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare l'autonomia delle procedure selettive e la natura personale dell'atto di domanda, rendendo inammissibile la trasmissione automatica dei dati da un concorso all'altro.

  • Rigettato
    Mancata prova dell'effettiva trasmissione della domanda e degli allegati

    Il Collegio osserva che il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio di dimostrare l'effettiva trasmissione della domanda e degli allegati, non avendo prodotto il messaggio PEC originale e gli official log non consentendo di verificare il contenuto degli allegati. L'ammissione con riserva non crea legittimo affidamento in assenza della documentazione completa.

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Commentari2

  • 1Non consentita la trasmissione automatica di documenti da un concorso ad un altro
    Monica Catellani · https://www.publika.it/ · 12 gennaio 2026

    Il TAR Sicilia-Catania, sezione II, nella sentenza 31 dicembre 2025, n. 3801, ha evidenziato che – nel caso in cui vengano bandite contestualmente più procedure concorsuali – l'Amministrazione non può supplire alla carenza documentale (documenti sostanziali e per i quali non è ammesso il soccorso istruttorio) attingendo agli atti di un'altra procedura concorsuale. La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare l'autonomia delle procedure selettive e la natura personale dell'atto di domanda. Pertanto, la trasmissione automatica dei dati da un concorso all'altro è inammissibile, in quanto ogni procedimento concorsuale richiede una . . .

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  • 2Enti Locali News
    Monica Catellani · https://www.publika.it/

    La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza 7 gennaio 2026, n 351 (in una contestazione sollevata da una dipendente di un'azienda ospedaliera) ha evidenziato che è legittimo valutare, ai fini delle progressioni economiche, solo l'anzianità di servizio nel [...] L'ARAN ha inserito nella propria banca dati, a questo link https://wwwaranagenziait/orient-applicativi/quali-sono-i-criteri-da-applicare-ai-fini-della-verifica-del-requisito-temporale-minimo-per-la-partecipazione-alle-procedure-di-progressione-economica-allinterno-delle-aree-in-relazione-al/, l'orientamento applicativo ID36247, relativo al comparto Funzioni centrali, ma dai contenuti sovrapponibili a quelli previsti …

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 3801
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 3801
Data del deposito : 31 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

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