Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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- 1. Non consentita la trasmissione automatica di documenti da un concorso ad un altroMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 12 gennaio 2026
Il TAR Sicilia-Catania, sezione II, nella sentenza 31 dicembre 2025, n. 3801, ha evidenziato che – nel caso in cui vengano bandite contestualmente più procedure concorsuali – l'Amministrazione non può supplire alla carenza documentale (documenti sostanziali e per i quali non è ammesso il soccorso istruttorio) attingendo agli atti di un'altra procedura concorsuale. La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare l'autonomia delle procedure selettive e la natura personale dell'atto di domanda. Pertanto, la trasmissione automatica dei dati da un concorso all'altro è inammissibile, in quanto ogni procedimento concorsuale richiede una . . .
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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza 7 gennaio 2026, n 351 (in una contestazione sollevata da una dipendente di un'azienda ospedaliera) ha evidenziato che è legittimo valutare, ai fini delle progressioni economiche, solo l'anzianità di servizio nel [...] L'ARAN ha inserito nella propria banca dati, a questo link https://wwwaranagenziait/orient-applicativi/quali-sono-i-criteri-da-applicare-ai-fini-della-verifica-del-requisito-temporale-minimo-per-la-partecipazione-alle-procedure-di-progressione-economica-allinterno-delle-aree-in-relazione-al/, l'orientamento applicativo ID36247, relativo al comparto Funzioni centrali, ma dai contenuti sovrapponibili a quelli previsti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2025, proposto da LF IO RU, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Merulla e Donatella Giachino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Alleruzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di ND NE, non costituito in giudizio;
di MA TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento della Città Metropolitana di Catania n. 420 in data 13 febbraio 2025, con cui l’odierno interessato è stato escluso dalla procedura concorsuale per la copertura di quattordici posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1” , indetta con determinazione n. 167 del 23 gennaio 2023, ed è stata approvata la graduatoria dei vincitori;
- del verbale della commissione esaminatrice n. 10 in data 20 dicembre 2024, con cui è stata decisa la sua esclusione dalla selezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Catania e di MA TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. LE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14 aprile 2025 e depositato in data 8 maggio 2025, l’odierno ricorrente, RU LF IO, impugnava:
- il provvedimento della Città Metropolitana di Catania n. 420 in data 13 febbraio 2025, con cui l’interessato veniva escluso dalla procedura concorsuale per la copertura di quattordici posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1” , indetta con determinazione n. 167 del 23 gennaio 2023, e veniva approvata la graduatoria dei vincitori;
- il verbale della commissione esaminatrice n. 10 in data 20 dicembre 2024, con cui era stata decisa la sua esclusione.
Nel ricorso, in sintesi, veniva rappresentato quanto segue.
Parte ricorrente aveva partecipato alla procedura concorsuale in oggetto, superando le prove e collocandosi all'ottavo posto della graduatoria provvisoria.
Nel mese di febbraio 2025, il RU veniva a conoscenza della sua esclusione dalla graduatoria definitiva a causa della mancata presentazione della documentazione prescritta; tale esclusione si fondava sul verbale n. 10 del 10 dicembre 2024, sebbene parte ricorrente fosse stato convocato e identificato in occasione di tutte le prove, circostanza che veniva ritenuta in contrasto con il principio di logicità e coerenza dell'azione amministrativa.
Veniva osservato che l'Amministrazione aveva omesso di svolgere in modo adeguato l'istruttoria procedimentale relativa all'esame delle domande e dei documenti allegati, provvedendo con un grave ritardo (due anni dopo l'inoltro della domanda) e con modalità informali e inadeguate, quali una semplice telefonata invece di una comunicazione formale.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l'Amministrazione, consentendo la partecipazione alle prove, aveva ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento sull'esito positivo della procedura concorsuale.
Per il RU, la disposta esclusione, a seguito del superamento delle prove, andava a violare anche i principi di economicità, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, come evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 1 giugno 2012, n. 2604; T.A.R. Lazio, Roma, n. 573/1995; T.A.R. Campania, Salerno, I, 5 maggio 2022, n. 1202).
Veniva rappresentato dalla difesa del ricorrente, che il RU aveva dimostrato di aver inviato, tramite posta elettronica certificata, unitamente alla domanda, i relativi allegati entro il termine di scadenza previsto dal bando, fornendo la prova tramite i cosiddetti official log rilasciati da Poste Italiane.
Veniva rilevato che il primo invio non aveva avuto buon esito a causa della satura casella di posta elettronica certificata dell'Amministrazione, ma che l'invio successivo era stato regolarmente ricevuto e protocollato con il numero 21475/23. A tal proposito, veniva evidenziato che la mancata ricezione della posta elettronica certificata a causa della saturazione della casella era da considerarsi una deficienza organizzativa imputabile all'Amministrazione, la quale non poteva pregiudicare il soggetto privato, come stabilito dal T.A.R. Lazio, Roma, nella sentenza n. 12002/2020.
Secondo la difesa di parte ricorrente, l'Amministrazione avrebbe potuto acquisire la documentazione relativa alla partecipazione del ricorrente a un altro concorso parallelo bandito dallo stesso ente, nel rispetto del principio di "non aggravamento" del procedimento, riferito alla selezione per dieci posti di istruttore direttivo, categoria D.
Con memoria depositata in data 18 maggio 2025, la Città Metropolitana osservava che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare l’effettiva trasmissione dell’istanza di partecipazione e dei documenti richiesti dal bando entro i termini previsti.
Sul punto, veniva rilevato che l’onere probatorio gravava interamente sul candidato, in forza del principio di autoresponsabilità sancito espressamente dalla lex specialis.
Veniva evidenziato che la mancata trasmissione della domanda di partecipazione risultava dal verbale n. 9 del 9 dicembre 2024.
Secondo la difesa della Città Metropolitana, nella specie non era applicabile il soccorso istruttorio, in quanto si trattava di carenze relative ad elementi essenziali e non di una mera irregolarità formale. A tal riguardo, venivano richiamate le pronunce del T.A.R. Molise, n. 241/2015, e del Consiglio di Stato, V, n. 7978/2019.
La Città Metropolitana evidenziava che il ricorrente lamentava un presunto comportamento contraddittorio da parte dell'Amministrazione, la quale avrebbe consentito la partecipazione alle prove d’esame e successivamente escluso l’interessato dalla graduatoria.
Veniva tuttavia precisato che l’ammissione era avvenuta "con riserva" , come previsto dalla determinazione n. 1291/2024, e che la definitiva ammissione era subordinata alla necessaria verifica documentale.
La Città Metropolitana sosteneva di aver compiuto ogni verifica utile, inclusi i controlli informatici interni, e di aver concesso al ricorrente la possibilità di dimostrare l’avvenuta trasmissione della documentazione, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Veniva rappresentato che il ricorrente riteneva che fossero stati travisati i fatti, sostenendo che la domanda di partecipazione fosse stata regolarmente trasmessa in una casella di posta elettronica certificata satura e successivamente in una seconda casella di posta elettronica certificata.
Veniva però rilevato al riguardo che l’unica posta elettronica certificata ricevuta dalla Città Metropolitana era risultata priva di allegati e che il ricorrente non aveva prodotto alcuna prova contraria.
Con Ordinanza n. 177 in data 25 maggio 2025, il Collegio: - disponeva l'integrazione del contraddittorio, atteso che, in caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente avrebbe potuto ottenere un miglior posizionamento in graduatoria a seguito della valutazione dei propri titoli, con la conseguente possibilità di incidere sui diritti degli altri soggetti collocati nella graduatoria, che avrebbero potuto subire un danno a causa di tale riforma della posizione del ricorrente; - e rigettava la domanda di concessione di misura cautelare, atteso che il pregiudizio subito dal ricorrente aveva natura patrimoniale e non sussisteva il requisito del danno grave e irreparabile.
Si costituiva in giudizio con atto di mera forma depositato in data 5 agosto 2025 il controinteressato TA.
Con memoria in data 27 ottobre 2025, la Città Metropolitana di Catania osservava che i controlli tecnici effettuati escludevano errori da parte dell’Amministrazione o malfunzionamenti dei sistemi di posta elettronica certificata. Veniva evidenziato, altresì, che non rilevava (e risultava priva di fondamento) l’argomentazione propugnata dal ricorrente secondo cui i dati inviati in altra procedura concorsuale avrebbero potuto supplire alla carenza della domanda.
Con memoria in data 3 novembre 2025, il ricorrente osservava che la documentazione depositata confermava le deduzioni formulate in ricorso, come risultante dagli allegati 3, 12 e 16.
Veniva evidenziato che la convocazione alla prova preselettiva e l’assegnazione delle credenziali digitali presupponevano l’identificazione del ricorrente tramite la domanda di partecipazione, tempestivamente acquisita al protocollo con n. 21475.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la determinazione n. 1291 del 29 aprile 2024 disponeva l’ammissione con riserva di tutti i candidati relativamente alla valutazione dei titoli, ma non alla presenza o correttezza della domanda.
Parte ricorrente osservava inoltre che, secondo l’art. 16 del regolamento, l’ammissione con riserva era consentita esclusivamente per ragioni di celerità, espressamente previste nel bando.
Con memoria in data 12 novembre 2025 l’Amministrazione ha osservato, in particolare, che il motivo relativo alla previsione di cui all’art.16 del regolamento dei concorsi è inammissibile, in quanto non proposto mediante motivi aggiunti e che l’ente ha ammesso con riserva i candidati subordinando l’ammissione alla verifica dei requisiti e della completezza della domanda.
Con memoria in data 18 novembre 2025, parte ricorrente osservava che l’Amministrazione aveva prodotto un fermo immagine e un’attestazione del servizio informatico relativi alla corrispondenza delle date 26 e 27 febbraio 2023, ma al riguardo rilevava che tali produzioni non dimostravano l’assenza di allegati al momento della trasmissione. Veniva evidenziato, altresì, che l’attestazione del servizio informatico faceva riferimento ai contenuti dell’Ufficio Archivio e Protocollo Generale, ma quest'ultimo non aveva prodotto documentazione a supporto. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il messaggio di posta elettronica certificata del 27 febbraio 2023 era un semplice fermo immagine, e non il file originale con gli allegati. Parte ricorrente osservava inoltre che l’identificazione per la prova preselettiva era avvenuta tramite un cartellino contenente i dati anagrafici, la username e il codice fiscale. Veniva rilevato che il verbale n. 5/24 evidenziava che la convocazione alle prove successive era avvenuta sulla base dei dati già acquisiti; per parte ricorrente, pertanto, l’identificazione non poteva fondarsi esclusivamente su una posta elettronica certificata priva di allegati.
All’udienza del 4 dicembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
La questione sottoposta all’attenzione del Collegio concerne la mancata prova dell’effettiva trasmissione della domanda di partecipazione da parte del ricorrente, unitamente agli allegati prescritti dal bando.
Il Collegio osserva che risulta incontestato - come emerge peraltro dal verbale n. 9 del 9 dicembre 2024 - che il ricorrente abbia inviato una PEC in data 23 marzo 2024, protocollata al n. 21475/2023, ma, come correttamente evidenziato dalla commissione esaminatrice, tale comunicazione non conteneva né la domanda di partecipazione, né gli allegati richiesti dal bando, risultando, pertanto, inidonea a radicare validamente la partecipazione del ricorrente alla procedura concorsuale.
A tal riguardo, si richiama il principio di autoresponsabilità del candidato che – come è noto – implica che il candidato o il soggetto interessato sia responsabile della veridicità e della completezza delle dichiarazioni e dei documenti che presenta, e che, qualora vi siano errori, omissioni o carenze nella documentazione, spetti al candidato fornire la prova della corretta e tempestiva trasmissione delle informazioni richieste.
Nel contesto delle procedure concorsuali, il principio si concretizza nella circostanza per cui il candidato deve assumersi la responsabilità di inviare correttamente la propria domanda di partecipazione e tutta la documentazione allegata entro i termini stabiliti, senza che l’amministrazione abbia l’obbligo di verificare la correttezza formale e sostanziale di ogni singola domanda prima della scadenza.
Ne deriva che, sul piano processuale, era onere dell’interessato dimostrare l’effettiva trasmissione della domanda di partecipazione, comprensiva della domanda e degli allegati.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha assolto tale onere.
Gli official log prodotti, infatti, non consentono di verificare il contenuto degli allegati, né di accertare la completezza della busta digitale inviata. Inoltre, non è stato depositato il messaggio PEC originale, elemento fondamentale per la verifica dell'effettiva trasmissione della documentazione in oggetto.
Si rileva, altresì, che, sebbene l’Amministrazione abbia ammesso il ricorrente alle prove selettive, tale ammissione è avvenuta con riserva e subordinata alla successiva verifica della regolarità della documentazione presentata. Come correttamente dedotto dall’Amministrazione e provato in atti, l’ammissione con riserva è stata disposta con l’espresso fine di consentire la verifica dei requisiti formali, tra cui la completezza della domanda di partecipazione e degli allegati.
In tal senso, non è possibile ravvisare un comportamento contraddittorio da parte dell’Amministrazione. Infatti, la mera ammissione alle prove, avvenuta con riserva, non può creare nel ricorrente alcun legittimo affidamento sulla validità della propria posizione amministrativa, in quanto la riserva non rappresenta una conferma definitiva dell’idoneità della domanda, ma piuttosto consente al candidato di provare la corretta trasmissione della documentazione in parola e alla p.a. di verificare la completezza e correttezza della stessa.
Per quanto riguarda l’argomentazione del ricorrente secondo cui l’Amministrazione avrebbe potuto supplire alla carenza documentale attingendo agli atti di un’altra procedura concorsuale, è sufficiente osservare che la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare l’autonomia delle procedure selettive e la natura personale dell’atto di domanda. Pertanto, la trasmissione automatica dei dati da un concorso all’altro è inammissibile, in quanto ogni procedimento concorsuale richiede una specifica documentazione e assunzione di responsabilità, come correttamente rilevato dall’Ente.
Inoltre, non può ravvisarsi alcuna violazione del principio di affidamento posto che l’ammissione con riserva era proprio subordinata alla verifica della regolarità della documentazione; più specificatamente, l’ammissione con riserva non costituisce una garanzia in merito alla validità della posizione amministrativa del candidato, ma una semplice ammissione alle prove, soggetta alla condizione di regolarità della documentazione presentata.
Ne consegue che l’esclusione del ricorrente si configura come una legittima applicazione della lex specialis del concorso, che prevedeva la verifica della completezza e della regolarità della documentazione.
La documentazione che il ricorrente avrebbe dovuto produrre per consentire l’accoglimento del ricorso era costituita, in primo luogo, dalla busta digitale originale della PEC, contenente il messaggio effettivamente trasmesso, la domanda di partecipazione firmata, tutti gli allegati richiesti e le marcature temporali, oltre alle ricevute di accettazione e consegna della PEC.
Pertanto, l’esclusione disposta dall’Amministrazione risulta corretta, in quanto fondata su una verifica puntuale e conforme alle disposizioni regolamentari e alla normativa vigente.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tenuto conto della materia trattata e degli interessi privati coinvolti nella fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE CH, Presidente
LE NI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NI | IE CH |
IL SEGRETARIO