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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SO IU EN, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5170/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2810/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 14 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002647337 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2810/14/2024, depositata il 9.4.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania ha annullato l'intimazione di pagamento n. 293 2023 9002647337, notificata a Resistente_1 in data 30.5.2023, che faceva seguito alla cartella di pagamento n. 293 2012 0053500653000, afferente al ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate per imposte ipotecarie e catastali, successione, sanzioni ed interessi di competenza dell'anno 2008, per un carico complessivo di 101.734,79 €. Riteneva il primo giudice, infatti, in assenza di costituzione dell'agente della riscossione, che non fosse stata fornita prova della notificazione della cartella prodromica “entro il termine di prescrizione”, anche a voler considerare quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti, essendo incontestato il mancato pagamento delle imposte richieste da parte del Res._1.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, Resistente_1.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio, il Res._1 lamentava l'omesso rispetto della sequela procedimentale che impone di fare precedere l'intimazione di pagamento dalla emissione e regolare notificazione della cartella di pagamento, assumendo di non avere memoria del fatto che quest'ultima gli fosse stata mai notificata. Eccepiva il Res._1, quindi, la prescrizione della pretesa impositiva - in primis quella quinquennale e, in via subordinata, quella decennale - e comunque la decadenza ex art. 25 dPR n. 602/1973. Eccepiva il Res._1, ancora, il decorso del termine di prescrizione quinquennale e pure decennale tra la notificazione della cartella di pagamento (asseritamente avvenuta in 28.11.2012) e la notificazione, in data 30.5.2023, della intimazione di pagamento oggetto di impugnativa.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto, come era legittimata a fare stante il disposto dell'art. 58 d.lgs n. 546 /1992 applicabile ratione temporis - essendo stato introdotto il giudizio di primo grado prima del 5.1.2024 e trattandosi di documento certamente necessario ai fini della decisione - la relata di notificazione della cartella di pagamento prodromica, dalla quale emerge che quest'ultima è stata consegnata al portiere dello stabile ove insiste l'abitazione di residenza del Res._1 - al civico Indirizzo_1 - in data 28.11.2012 e che di tale circostanza è stata data notizia al destinatario dell'atto spedizione della raccomandata A.R. n. 20000852043-1. Incombente, quello da ultimo indicato, invero neppure necessario, atteso che, avendo l'agente della riscossione provveduto a notificare in via diretta la cartella di pagamento, come era legittimato a fare, trova applicazione il disposto dell'art. 26, primo comma, dPR n. 602/1973, a tenore del quale: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. E si consideri che le modalità di notificazione a mezzo posta ordinaria sono disciplinate dal decreto 9.4.2001, il cui art. 32 prevede che “tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta” e l'art. 39 dispone che: “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere”.
La sequela procedimentale che ha portato alla emissione della intimazione impugnata, pertanto, deve ritenersi rispettata, risultando essere stata correttamente notificata al Res._1, sia nel rispetto del termine di decadenza che di quello di prescrizione, quest'ultimo decennale o quinquennale che si voglia, la cartella di pagamento prodromica.
Occorre ora vagliare l'eventuale decorso del termine di prescrizione a decorrere dalla notificazione, in data 28.11.2012, della cartella di pagamento e prima della notificazione, il 30.5.2023, della intimazione di pagamento la cui impugnativa ha dato la stura all'odierno contenzioso.
Ebbene, tale termine certamente è decorso per quanto attiene alle somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi, posto che lo stesso deve ritenersi di durata quinquennale.
Per quanto attiene agli interessi, infatti, ritiene questa Corte di doversi uniformare al principio di diritto offerto dalla Suprema Corte con sentenza della quinta sezione civile n. 2095 del 24.1.2023, per il quale “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”.
Principio, di diritto, quello appena riportato, che è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della quinta sezione civile n. 23052 dell'11.8.2025, con la quale, peraltro, sullo specifico tema della prescrizione delle sanzioni, è stato affermato: “In ordine alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni. Diversamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Come osservato dalla su richiamata sentenza n. 13781/2023 “la giurisprudenza di questa Corte distingue tra: i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n. 28576 del 29/11/2017). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) (…) Questa Corte ha, altresì, ritenuto la disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; conf. Cass. n. 16730 del 09/08/2016)”. Del resto “la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.”
Nella specie, pertanto, considerato che le sanzioni non nascono da provvedimento giurisdizionale, il termine di prescrizione non può che essere quinquennale.
Diversa determinazione va assunta, invece, con riferimento alla parte di somma riferibile alla pretesa impositiva, atteso che, essendo quest'ultima, pacificamente, di carattere erariale, la prescrizione è decennale, avendolo la Suprema Corte pure di recente ribadito, segnatamente con l'ordinanza della sezione tributaria n. 33213 del 29.11.2023, per la quale: “Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi”.
E si consideri che al termine decennale - che nella specie sarebbe maturato il 28.11.2022 - deve aggiungersi la sospensione dell'attività riscossiva disposta in tempo di Covid, segnatamente dall'8.3.2020 al 31.8.2021, sicché, tenendo conto del predetto periodo di sospensione, la notificazione della intimazione per cui è causa è assolutamente tempestiva.
L'accoglimento soltanto parziale dell'appello legittima la compensazione, tra le parti, anche delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2023 9002647337 limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni e di interessi e compensa, tra le parti, le spese della presente fase di gravame.
Catania, 13 gennaio 2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
GI DO SO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SO IU EN, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5170/2024 depositato il 24/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2810/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 14 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239002647337 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 2810/14/2024, depositata il 9.4.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania ha annullato l'intimazione di pagamento n. 293 2023 9002647337, notificata a Resistente_1 in data 30.5.2023, che faceva seguito alla cartella di pagamento n. 293 2012 0053500653000, afferente al ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate per imposte ipotecarie e catastali, successione, sanzioni ed interessi di competenza dell'anno 2008, per un carico complessivo di 101.734,79 €. Riteneva il primo giudice, infatti, in assenza di costituzione dell'agente della riscossione, che non fosse stata fornita prova della notificazione della cartella prodromica “entro il termine di prescrizione”, anche a voler considerare quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Con la stessa sentenza, le spese venivano compensate tra le parti, essendo incontestato il mancato pagamento delle imposte richieste da parte del Res._1.
Si costituiva in giudizio, controdeducendo, Resistente_1.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con il ricorso introduttivo del giudizio, il Res._1 lamentava l'omesso rispetto della sequela procedimentale che impone di fare precedere l'intimazione di pagamento dalla emissione e regolare notificazione della cartella di pagamento, assumendo di non avere memoria del fatto che quest'ultima gli fosse stata mai notificata. Eccepiva il Res._1, quindi, la prescrizione della pretesa impositiva - in primis quella quinquennale e, in via subordinata, quella decennale - e comunque la decadenza ex art. 25 dPR n. 602/1973. Eccepiva il Res._1, ancora, il decorso del termine di prescrizione quinquennale e pure decennale tra la notificazione della cartella di pagamento (asseritamente avvenuta in 28.11.2012) e la notificazione, in data 30.5.2023, della intimazione di pagamento oggetto di impugnativa.
Costituendosi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto, come era legittimata a fare stante il disposto dell'art. 58 d.lgs n. 546 /1992 applicabile ratione temporis - essendo stato introdotto il giudizio di primo grado prima del 5.1.2024 e trattandosi di documento certamente necessario ai fini della decisione - la relata di notificazione della cartella di pagamento prodromica, dalla quale emerge che quest'ultima è stata consegnata al portiere dello stabile ove insiste l'abitazione di residenza del Res._1 - al civico Indirizzo_1 - in data 28.11.2012 e che di tale circostanza è stata data notizia al destinatario dell'atto spedizione della raccomandata A.R. n. 20000852043-1. Incombente, quello da ultimo indicato, invero neppure necessario, atteso che, avendo l'agente della riscossione provveduto a notificare in via diretta la cartella di pagamento, come era legittimato a fare, trova applicazione il disposto dell'art. 26, primo comma, dPR n. 602/1973, a tenore del quale: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. E si consideri che le modalità di notificazione a mezzo posta ordinaria sono disciplinate dal decreto 9.4.2001, il cui art. 32 prevede che “tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta” e l'art. 39 dispone che: “sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e servizio di portierato, il portiere”.
La sequela procedimentale che ha portato alla emissione della intimazione impugnata, pertanto, deve ritenersi rispettata, risultando essere stata correttamente notificata al Res._1, sia nel rispetto del termine di decadenza che di quello di prescrizione, quest'ultimo decennale o quinquennale che si voglia, la cartella di pagamento prodromica.
Occorre ora vagliare l'eventuale decorso del termine di prescrizione a decorrere dalla notificazione, in data 28.11.2012, della cartella di pagamento e prima della notificazione, il 30.5.2023, della intimazione di pagamento la cui impugnativa ha dato la stura all'odierno contenzioso.
Ebbene, tale termine certamente è decorso per quanto attiene alle somme richieste a titolo di sanzioni e di interessi, posto che lo stesso deve ritenersi di durata quinquennale.
Per quanto attiene agli interessi, infatti, ritiene questa Corte di doversi uniformare al principio di diritto offerto dalla Suprema Corte con sentenza della quinta sezione civile n. 2095 del 24.1.2023, per il quale “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”.
Principio, di diritto, quello appena riportato, che è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della quinta sezione civile n. 23052 dell'11.8.2025, con la quale, peraltro, sullo specifico tema della prescrizione delle sanzioni, è stato affermato: “In ordine alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni. Diversamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Come osservato dalla su richiamata sentenza n. 13781/2023 “la giurisprudenza di questa Corte distingue tra: i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n. 28576 del 29/11/2017). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) (…) Questa Corte ha, altresì, ritenuto la disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; conf. Cass. n. 16730 del 09/08/2016)”. Del resto “la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.”
Nella specie, pertanto, considerato che le sanzioni non nascono da provvedimento giurisdizionale, il termine di prescrizione non può che essere quinquennale.
Diversa determinazione va assunta, invece, con riferimento alla parte di somma riferibile alla pretesa impositiva, atteso che, essendo quest'ultima, pacificamente, di carattere erariale, la prescrizione è decennale, avendolo la Suprema Corte pure di recente ribadito, segnatamente con l'ordinanza della sezione tributaria n. 33213 del 29.11.2023, per la quale: “Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi”.
E si consideri che al termine decennale - che nella specie sarebbe maturato il 28.11.2022 - deve aggiungersi la sospensione dell'attività riscossiva disposta in tempo di Covid, segnatamente dall'8.3.2020 al 31.8.2021, sicché, tenendo conto del predetto periodo di sospensione, la notificazione della intimazione per cui è causa è assolutamente tempestiva.
L'accoglimento soltanto parziale dell'appello legittima la compensazione, tra le parti, anche delle spese della presente fase di gravame.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2023 9002647337 limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni e di interessi e compensa, tra le parti, le spese della presente fase di gravame.
Catania, 13 gennaio 2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
GI DO SO