CASS
Sentenza 30 dicembre 2020
Sentenza 30 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2020, n. 37843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37843 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: MB RO, n. a Castellammare del Golfo il 15/7/1953, avverso la sentenza emessa in data 22/1/2020 dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere MO PE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37843 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 15/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 19 gennaio 2017 dal tribunale in sede, che aveva condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione di assegno bancario contraffatto, uso di assegno contraffatto e truffa contrattuale nell'acquisto di una vettura pagata con il medesimo assegno provento di delitto. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in ragione della grossolanità del falso e della evidente inidoneità dello strumento di pagamento ad ingannare chicchessia. 1.2. motivazione illogica o contraddittoria (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine al riconoscimento della responsabilità per i fatti contestati, non emergendo dalla istruttoria alcuna certezza in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del titolo negoziato e dunque in difetto della volontà di raggirare l'alienante della vettura acquistata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso che attingono il merito dell'accertamento della responsabilità per i reati di truffa (capo A) e ricettazione (capo B) sono inammissibili per assoluta genericità, non confrontandosi col testo motivazionale della sentenza impugnata;
mentre la decisione impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla riconosciuta responsabilità per il resto di uso di assegno contraffatto di cui al capo B, giacché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
va conseguentemente eliminato il relativo segmento di pena calcolato quale aumento per continuazione. 1.1. La Corte condivide il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, ON e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 2 1.2.. D'altra parte, ai fini, del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove documentali e dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado, definito con rito ordinario, in ordine alla ricostruzione della fattispecie), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. 1.4. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che il ricorrente è stato identificato, per i fatti contestati ai capi A e B, grazie alla valorizzazione di tre dati convergenti: a) il riconoscimento confermato in aula, nel contraddittorio, ad opera dell'offeso, del soggetto che ebbe a consegnargli in pagamento l'assegno già compilato risultato provento di contraffazione materiale non immediatamente percepibile all'occhio del comune prenditore;
b) la circostanza che il soggetto acquirente si presentò con le proprie generalità, consegnando la patente di guida e la tessera sanitaria, dati questi corrispondenti agli accertamenti di polizia giudiziaria;
c) la piena confessione del fatto storico, ammesso nel corso della istruttoria e giustificato da fini di lucro (l'imputato svolse il ruolo a lui assegnato dietro pagamento di un corrispettivo). 3 MO PE nico Gallo, La valutazione delle emergenze probatorie, congruamente e logicamente motivata dal giudice del merito, non può del resto formare oggetto di censura nella sede di legittimità (giur. cit.). Con queste argomentazioni la difesa non si confronta, svolgendo motivi meramente riproduttivi delle doglianze svolte nella sede di merito. La natura grossolana del falso è stata esclusa per la stessa natura del titolo consegnato, che recava evidenti tratti identificativi dell'istituto di credito trattario. 1.4. Diversamente deve ritenersi per il reato di uso di assegno di conto corrente bancario non trasferibile, materialmente contraffatto, trattandosi di condotta di falso in scrittura privata che deve ritenersi depenalizzata, secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte (SU, n. 40256, del 19/7/2018, Rv. 273936). 1.4.1. La inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi di ricorso, non preclude alla Corte di legittimità di rilevare ex officio l'intervenuta abolitio criminis (Sez. Un. n. 47766, del 26/6/2015, Rv. 265106; Sez. 6, n. 12531, del 16/1/2019, Rv. 275884) della fattispecie contestata al capo b, per effetto del D.Igs. 15 gennaio 2016, n. 7. 1.4.2. La esatta indicazione, nella misura di un mese di reclusione ed euro 100,00 di multa, dell'aumento disposto per continuazione rispetto alla pena calcolata per il più grave delitto di ricettazione, consente, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., di espungere dalla pena già complessivamente irrogata l'aumento computato per il delitto oggi depenalizzato. Mentre la sussistenza del fatto e la sua punibilità al momento della commissione lasciano inalterata la punibilità della condotta di ricezione del titolo provento di reato. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al reato, oggi depenalizzato, di cui al capo B.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo B perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena in aumento mesi 1 ed euro 100,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso e per l'effetto ridetermina la pena complessiva in anni 1 mesi 5 di reclusione ed euro 700,00 di multa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere MO PE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37843 Anno 2020 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 15/12/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 19 gennaio 2017 dal tribunale in sede, che aveva condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione di assegno bancario contraffatto, uso di assegno contraffatto e truffa contrattuale nell'acquisto di una vettura pagata con il medesimo assegno provento di delitto. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), in ragione della grossolanità del falso e della evidente inidoneità dello strumento di pagamento ad ingannare chicchessia. 1.2. motivazione illogica o contraddittoria (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine al riconoscimento della responsabilità per i fatti contestati, non emergendo dalla istruttoria alcuna certezza in ordine alla consapevolezza della provenienza illecita del titolo negoziato e dunque in difetto della volontà di raggirare l'alienante della vettura acquistata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso che attingono il merito dell'accertamento della responsabilità per i reati di truffa (capo A) e ricettazione (capo B) sono inammissibili per assoluta genericità, non confrontandosi col testo motivazionale della sentenza impugnata;
mentre la decisione impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla riconosciuta responsabilità per il resto di uso di assegno contraffatto di cui al capo B, giacché il fatto non è più previsto dalla legge come reato;
va conseguentemente eliminato il relativo segmento di pena calcolato quale aumento per continuazione. 1.1. La Corte condivide il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, ON e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 2 1.2.. D'altra parte, ai fini, del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). 1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di doppia pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove documentali e dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado, definito con rito ordinario, in ordine alla ricostruzione della fattispecie), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità. 1.4. In particolare, la Corte di merito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella del giudice di primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente che il ricorrente è stato identificato, per i fatti contestati ai capi A e B, grazie alla valorizzazione di tre dati convergenti: a) il riconoscimento confermato in aula, nel contraddittorio, ad opera dell'offeso, del soggetto che ebbe a consegnargli in pagamento l'assegno già compilato risultato provento di contraffazione materiale non immediatamente percepibile all'occhio del comune prenditore;
b) la circostanza che il soggetto acquirente si presentò con le proprie generalità, consegnando la patente di guida e la tessera sanitaria, dati questi corrispondenti agli accertamenti di polizia giudiziaria;
c) la piena confessione del fatto storico, ammesso nel corso della istruttoria e giustificato da fini di lucro (l'imputato svolse il ruolo a lui assegnato dietro pagamento di un corrispettivo). 3 MO PE nico Gallo, La valutazione delle emergenze probatorie, congruamente e logicamente motivata dal giudice del merito, non può del resto formare oggetto di censura nella sede di legittimità (giur. cit.). Con queste argomentazioni la difesa non si confronta, svolgendo motivi meramente riproduttivi delle doglianze svolte nella sede di merito. La natura grossolana del falso è stata esclusa per la stessa natura del titolo consegnato, che recava evidenti tratti identificativi dell'istituto di credito trattario. 1.4. Diversamente deve ritenersi per il reato di uso di assegno di conto corrente bancario non trasferibile, materialmente contraffatto, trattandosi di condotta di falso in scrittura privata che deve ritenersi depenalizzata, secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni unite di questa Corte (SU, n. 40256, del 19/7/2018, Rv. 273936). 1.4.1. La inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi di ricorso, non preclude alla Corte di legittimità di rilevare ex officio l'intervenuta abolitio criminis (Sez. Un. n. 47766, del 26/6/2015, Rv. 265106; Sez. 6, n. 12531, del 16/1/2019, Rv. 275884) della fattispecie contestata al capo b, per effetto del D.Igs. 15 gennaio 2016, n. 7. 1.4.2. La esatta indicazione, nella misura di un mese di reclusione ed euro 100,00 di multa, dell'aumento disposto per continuazione rispetto alla pena calcolata per il più grave delitto di ricettazione, consente, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., di espungere dalla pena già complessivamente irrogata l'aumento computato per il delitto oggi depenalizzato. Mentre la sussistenza del fatto e la sua punibilità al momento della commissione lasciano inalterata la punibilità della condotta di ricezione del titolo provento di reato. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al reato, oggi depenalizzato, di cui al capo B.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo B perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena in aumento mesi 1 ed euro 100,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso e per l'effetto ridetermina la pena complessiva in anni 1 mesi 5 di reclusione ed euro 700,00 di multa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2020. Il Consigliere estensore Il Presidente