Art. 8. (Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS) 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, del quale fanno parte i Ministri della sanita', per gli affari sociali, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici.
2. Il Comitato interministeriale coordina gli interveniti per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie, per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da IIIV. ((3)) 3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Sono attribuite al Ministro della sanita' le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, di cui all' art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 ."
2. Il Comitato interministeriale coordina gli interveniti per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie, per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da IIIV. ((3)) 3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Sono attribuite al Ministro della sanita' le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, di cui all' art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 ."