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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta al n. r.g. 1526/2024 promossa da
. , quale trasgressore Pt_1 Parte_2
2- in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante sig. Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Sarah FONTANA Parte_3
-opponenti- contro in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 150/2011 dal Dott. Alessandro Bini, quale Dirigente del Settore
Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio e domiciliato presso il medesimo Settore, in via di
Novoli n. 26 – Firenze,
- Opposta-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 9/A del 12/01/2024 della Regione Toscana-Direzione
Programmazione e Bilancio- Settore Contabilità (prot. 0017966 del 12.01.2024)
Conclusioni
Per gli opponenti: Voglia questo Ecc.mo Tribunale dichiarare l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria di cui alla
Ordinanza 9A per mancata notifica dei rapporti di analisi ex artt. 14 e 15 legge 689/81; disporre l'annullamento dell'Ordinanza n. 9A/2024 per violazione del punto 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/06; con vittoria di spese ed onorari.
pagina 1 di 6
Per l'opposta: rigettare l'opposizione del ricorrente e per l'effetto confermare l'Ordinanza ingiuntiva regionale n. 9A del
12/01/2024, anche nel quantum della sanzione ingiunta, oltre che il sotteso verbale n. 761 del 31/01/2019; IN
DENEGATA IPOTESI di accoglimento del ricorso, si chiede di mantenere indenne la scrivente Amministrazione da qualsivoglia conseguenza negativa, e disporre la compensazione delle spese, vista la correttezza dell'operato e la buona fede dell'Ente e delle proprie agenzie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Nelle date del 10 e 11 dicembre 2018 il Personale tecnico del Dipartimento di PISTOIA si Pt_4 recava presso l'impianto di depurazione Montale Ovest, ubicato nel Comune di Montale (PT), gestito dalla società per effettuare i controlli programmati sui depuratori di acque reflue urbane per Controparte_1
l'anno 2018.
Il suddetto depuratore risultava autorizzato allo scarico con Autorizzazione SUAP prot. n. 47335 del 13.11.2014, di cui era parte integrante e sostanziale l'Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 1185 del
23.09.2014.
Venivano così effettuate – alle ore 10.25 del 10.12.2018 - le operazioni di prelievo del refluo in uscita dal suddetto depuratore in modalità istantanea per la determinazione – per quanto in questa sede è in rilievo - del parametro “escherichia coli”; veniva quindi redatto il verbale di campionamento n. 20181210-
00171-2, sottoscritto anche dal tecnico delegato da a presenziare e ad assistere alle Controparte_1 operazioni di campionamento, ovvero da Controparte_3
Contestualmente i tecnici procedevano all'apposizione dei sigilli all'autocampionatore Pt_4 collocato allo scarico per il prelievo sulle 24h ed in data 11.12.2018, verificata l'integrità dei sigilli posti il giorno precedente e verificata la correttezza dell'acquisizione dei campioni da parte dell'autocampionatore, veniva conclusa l'attività di campionamento.
Il campione di acqua reflua prelevato (aliquota 21 R) veniva, poi, trasferito al laboratorio Pt_4 dell' con sede a Pisa, per essere sottoposto alle disposte analisi di Controparte_4 laboratorio, programmate per il giorno successivo;
alle ore 9.15 dell'11.12.2018 veniva aperto il campione ed analizzato.
L'esito di dette analisi, secondo quanto asseverato dal Rapporto di prova rilasciato dal sopra citato laboratorio nr. 2018-12388 del 17.12.2018, evidenziava un valore di Escherichia pari a 740.000 UFC/100 Pt_5 ml, non conforme ai limiti impartiti dal vigente atto autorizzativo che prescriveva il limite massimo di
50.000 UFC/100 ml prescritto dall'atto AUA.
pagina 2 di 6 Veniva così elevato dai tecnici del Dipartimento Arpat di Pistoia, il verbale di accertamento e contestazione n. 761 del 28.1.2019, notificato il 31.1.2019, a carico dell'ing. Parte_2
(trasgressore), nella sua qualità di procuratore speciale della Società e della società Controparte_1 medesima (quale obbligato in solido), per violazione dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 come sanzionato dall'art. 133, comma 1, dello stesso Decreto in quanto: “le analisi relative al campione prelevato, riportate nel rapporto di prova n. 2018-12388 del 17/12/2018, indicavano che il valore “conta di escherichia coli” era pari a 740.000
UFC/100 ml, superiore al limite prescritto al punto 1.6 dell'atto AUA vigente (valore limite 50.000 UFC/100 ml).
Nel testo del predetto verbale 761/2019, notificato in data 31.01.2019 all'indirizzo di posta elettronica certificata di veniva indicato, come allegato, il citato R.d.P. n. 2018-12388 del CP_1
17.12.2018, quando in realtà era stato trasmesso in allegato il mero verbale di campionamento nr.
20181210-00171-2, già consegnato al tecnico di che era presente alle operazioni di prelievo. CP_1
Il R.d.P. n. 2018-12388 veniva invece trasmesso a come allegato alla Nota di Controparte_1
Sintesi del 5/02/2019 prot. 9237 (nella quale si legge nel paragrafo delle “Conclusioni” che “in merito Pt_4 al superamento del parametro Escherichia Coli si precisa che il fosso della ricevente lo scarico dell'impianto, sia il Pt_6
Per_ torrente ricevente il fosso, non risultano compresi nella rete di monitoraggio regionale.
Considerato che
nella suddetta rete ai fini della classificazione dello stato ambientale sui corsi di acqua previsti non è compresa l'analisi della Escherichia Coli,
l'opera del trasgressore non pare comportare danneggiamenti all'ambiente presente”).
Avverso il detto Verbale nr. 761/2019, l'ing. e la società Parte_2 presentavano, nei termini di legge, gli scritti difensivi in virtù di quanto prescritto Controparte_1 dall'art. 18 della L. 689/1981, perché venisse disposta l'archiviazione del relativo procedimento sanzionatorio, lamentando sia la violazione dell'articolo 15 della legge nr. 689/1981 - in conseguenza dell'asserita omessa notifica del Rapporto di Prova R.d.P. n. 2018-12388 - che l'erronea conduzione delle operazioni di prelievo del campione del refluo, con conseguente pretesa inattendibilità dei risultati delle analisi.
La non accoglieva i rilievi presentati ed emetteva in data 12.01.2024 Controparte_2
l'Ordinanza n. 9A/2024, con la quale ingiungeva agli opponenti il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.900,00; questi depositavano ricorso avverso la detta Ordinanza-Ingiunzione per sentirla annullare per le medesime ragioni già esplicitate negli scritti difensivi, instando anche nella sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
pagina 3 di 6 Con Decreto del 28 febbraio 2024 veniva fissata l'udienza del 3 luglio 2024 per la comparizione delle parti, riservando la conferma della sospensione cautelare all'esito del contraddittorio fra le parti;
l'udienza veniva cartolarizzata con decreto del 15.5.2024.
Si costituiva in giudizio la al fine di contestare quanto ex adverso dedotto nel Controparte_2 ricorso in opposizione e per chiedere il rigetto dello stesso e la conferma dell'O.I..
Con ordinanza del 3.7.2024 veniva confermata la sospensiva e fissata l'udienza cartolare del
15.5.2025 per emettere sentenza, essendo la causa di natura documentale.
Motivi della decisione
L'Ordinanza Ingiunzione opposta viene annullata.
Non è contestato che il Verbale di Campionamento nr. 20181210-00171-2 del 10.12.2018 ed il
Rapporto di Prova n. 2018-12388 del 17.12.2018 non siano stati notificati al trasgressore (e all'obbligata in solido) UNITAMENTE al verbale di accertamento e di contestazione nr 761 del 28.01.2019, adempimento svolto via PEC in data 31.1.2019 dall'operatore in servizio presso il Dipartimento Persona_2 di Pistoia. Pt_4
E' parimenti non contestato che il rapporto di prova non è mai stato inviato dal Direttore del
Laboratorio di analisi microbiologiche all'interessato e che tale rapporto è stato trasmesso mediante allegazione solo con la Nota di Sintesi del 5.2.2019 - depositata da parte resistente al doc. nr. 6.
Si osserva – per mero tuziorismo - che non ha notificato il verbale di campionamento, Pt_4 ritenendo che la mera consegna dello stesso nelle mani del tecnico in data 10.12.2018 sia CP_3 atto equivalente alla notifica al soggetto legittimato passivamente rispetto alla contestazione del rilievo sanzionatorio.
Ciò premesso in fatto, non può non rilevarsi che la corretta attività notificatoria dei rapporti di prova serve a informare il trasgressore o l'obbligato in solido dell'accertamento della violazione e delle prove a sostegno della stessa, consentendo loro di esercitare il diritto di difesa, tant'è che si tratta di un adempimento cui il legislatore assegna un rilievo dirimente.
Difatti l'art. 15 della legge nr. 689/81 prevede che “…se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esito delle analisi” .
Ciò in quanto l'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio pagina 4 di 6 consulente tecnico e la richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Come ben si evince, il trasgressore non ha potuto avere tempestiva conoscenza dell'esito delle analisi dal dirigente del laboratorio e non ha potuto esercitare il diritto alla revisione delle analisi, insinuando un legittimo dubbio sull'esattezza del risultato, così come gli opponenti hanno dedotto nel ricorso, quando affermano che l'eccessivo tempo trascorso tra la data e l'orario del prelievo (10.25 del
10.12.2018) e l'ora e la data dell'esame (ore 9,15 del 11.12.2018) è trascorso molto tempo se si dovesse considerare quanto prescrive il Manuale 29/2003, sezione 6010, nell'apposita tabella 1, dove i tempi massimi raccomandati e accettabili per la conservazione dei campioni in funzione dei microorganismi da ricercare, sono molto ristretti e, per l'Escherichia Coli, non possono superare le 18 ore.
In assenza della prova della comunicazione ai ricorrenti dell'esito degli CP_5 accertamenti, prova posta ad esclusivo carico della deve presumersi che tale adempimento Parte_7 da parte dell'amministrazione convenuta non sia stato rispettato con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria in oggetto stante la violazione della disposizione contenuta nell'art. 14 e nell'art. 15 l. 689/81 per infruttuoso decorso del termine perentorio all'uopo previsto ed annullamento dell'ordinanza impugnata, a prescindere dall'esame degli ulteriori vizi denunciati.
Il principio è stato recentemente consolidato e riaffermato dalla Suprema Corte che, proprio in materia di controlli sugli scarichi di reflui urbani di un impianto di depurazione, ha affermato che: “In definitiva, in tema di sanzioni amministrative, qualora la sussistenza della violazione venga accertata mediante analisi di campioni, il risultato delle analisi va tempestivamente comunicato a tutti gli interessati dal dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall'art.15 della legge n. 689 del 1981, anche al fine di poter chiedere la revisione delle analisi, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 15 e costituente espressione del diritto alla difesa dell'incolpato; tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, sicchè soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad essa, occorre effettuare la notificazione nel termine previsto dall'art. 14, in mancanza della quale si verifica l'estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria”
(Cass. civ. Sez. II, Ord., 22.04.2022 n. 12863; v. anche Tribunale di Firenze, sentenza n. 3073/2022 del 03.11.2022).
Relativamente alla regolazione delle spese processuali, in considerazione del fatto che l'omesso rispetto delle tempistiche di notificazione di atti procedurali è frutto di errore commesso in buona fede. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento del primo motivo del ricorso in opposizione, dichiara l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria di cui alla Ordinanza
9/A del 12/01/2024 della Regione Toscana-Direzione Programmazione e Bilancio- Settore Contabilità
(prot. 0017966 del 12.01.2024) per mancata notifica dei rapporti di analisi ex artt. 14 e 15 legge 689/81.
Spese processuali integralmente compensate.
Firenze, 15 maggio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 6 di 6
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta al n. r.g. 1526/2024 promossa da
. , quale trasgressore Pt_1 Parte_2
2- in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante sig. Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Sarah FONTANA Parte_3
-opponenti- contro in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso ai sensi dell'art. 6 c. 9 del D.Lgs. 150/2011 dal Dott. Alessandro Bini, quale Dirigente del Settore
Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio e domiciliato presso il medesimo Settore, in via di
Novoli n. 26 – Firenze,
- Opposta-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 9/A del 12/01/2024 della Regione Toscana-Direzione
Programmazione e Bilancio- Settore Contabilità (prot. 0017966 del 12.01.2024)
Conclusioni
Per gli opponenti: Voglia questo Ecc.mo Tribunale dichiarare l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria di cui alla
Ordinanza 9A per mancata notifica dei rapporti di analisi ex artt. 14 e 15 legge 689/81; disporre l'annullamento dell'Ordinanza n. 9A/2024 per violazione del punto 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/06; con vittoria di spese ed onorari.
pagina 1 di 6
Per l'opposta: rigettare l'opposizione del ricorrente e per l'effetto confermare l'Ordinanza ingiuntiva regionale n. 9A del
12/01/2024, anche nel quantum della sanzione ingiunta, oltre che il sotteso verbale n. 761 del 31/01/2019; IN
DENEGATA IPOTESI di accoglimento del ricorso, si chiede di mantenere indenne la scrivente Amministrazione da qualsivoglia conseguenza negativa, e disporre la compensazione delle spese, vista la correttezza dell'operato e la buona fede dell'Ente e delle proprie agenzie.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
Nelle date del 10 e 11 dicembre 2018 il Personale tecnico del Dipartimento di PISTOIA si Pt_4 recava presso l'impianto di depurazione Montale Ovest, ubicato nel Comune di Montale (PT), gestito dalla società per effettuare i controlli programmati sui depuratori di acque reflue urbane per Controparte_1
l'anno 2018.
Il suddetto depuratore risultava autorizzato allo scarico con Autorizzazione SUAP prot. n. 47335 del 13.11.2014, di cui era parte integrante e sostanziale l'Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 1185 del
23.09.2014.
Venivano così effettuate – alle ore 10.25 del 10.12.2018 - le operazioni di prelievo del refluo in uscita dal suddetto depuratore in modalità istantanea per la determinazione – per quanto in questa sede è in rilievo - del parametro “escherichia coli”; veniva quindi redatto il verbale di campionamento n. 20181210-
00171-2, sottoscritto anche dal tecnico delegato da a presenziare e ad assistere alle Controparte_1 operazioni di campionamento, ovvero da Controparte_3
Contestualmente i tecnici procedevano all'apposizione dei sigilli all'autocampionatore Pt_4 collocato allo scarico per il prelievo sulle 24h ed in data 11.12.2018, verificata l'integrità dei sigilli posti il giorno precedente e verificata la correttezza dell'acquisizione dei campioni da parte dell'autocampionatore, veniva conclusa l'attività di campionamento.
Il campione di acqua reflua prelevato (aliquota 21 R) veniva, poi, trasferito al laboratorio Pt_4 dell' con sede a Pisa, per essere sottoposto alle disposte analisi di Controparte_4 laboratorio, programmate per il giorno successivo;
alle ore 9.15 dell'11.12.2018 veniva aperto il campione ed analizzato.
L'esito di dette analisi, secondo quanto asseverato dal Rapporto di prova rilasciato dal sopra citato laboratorio nr. 2018-12388 del 17.12.2018, evidenziava un valore di Escherichia pari a 740.000 UFC/100 Pt_5 ml, non conforme ai limiti impartiti dal vigente atto autorizzativo che prescriveva il limite massimo di
50.000 UFC/100 ml prescritto dall'atto AUA.
pagina 2 di 6 Veniva così elevato dai tecnici del Dipartimento Arpat di Pistoia, il verbale di accertamento e contestazione n. 761 del 28.1.2019, notificato il 31.1.2019, a carico dell'ing. Parte_2
(trasgressore), nella sua qualità di procuratore speciale della Società e della società Controparte_1 medesima (quale obbligato in solido), per violazione dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 come sanzionato dall'art. 133, comma 1, dello stesso Decreto in quanto: “le analisi relative al campione prelevato, riportate nel rapporto di prova n. 2018-12388 del 17/12/2018, indicavano che il valore “conta di escherichia coli” era pari a 740.000
UFC/100 ml, superiore al limite prescritto al punto 1.6 dell'atto AUA vigente (valore limite 50.000 UFC/100 ml).
Nel testo del predetto verbale 761/2019, notificato in data 31.01.2019 all'indirizzo di posta elettronica certificata di veniva indicato, come allegato, il citato R.d.P. n. 2018-12388 del CP_1
17.12.2018, quando in realtà era stato trasmesso in allegato il mero verbale di campionamento nr.
20181210-00171-2, già consegnato al tecnico di che era presente alle operazioni di prelievo. CP_1
Il R.d.P. n. 2018-12388 veniva invece trasmesso a come allegato alla Nota di Controparte_1
Sintesi del 5/02/2019 prot. 9237 (nella quale si legge nel paragrafo delle “Conclusioni” che “in merito Pt_4 al superamento del parametro Escherichia Coli si precisa che il fosso della ricevente lo scarico dell'impianto, sia il Pt_6
Per_ torrente ricevente il fosso, non risultano compresi nella rete di monitoraggio regionale.
Considerato che
nella suddetta rete ai fini della classificazione dello stato ambientale sui corsi di acqua previsti non è compresa l'analisi della Escherichia Coli,
l'opera del trasgressore non pare comportare danneggiamenti all'ambiente presente”).
Avverso il detto Verbale nr. 761/2019, l'ing. e la società Parte_2 presentavano, nei termini di legge, gli scritti difensivi in virtù di quanto prescritto Controparte_1 dall'art. 18 della L. 689/1981, perché venisse disposta l'archiviazione del relativo procedimento sanzionatorio, lamentando sia la violazione dell'articolo 15 della legge nr. 689/1981 - in conseguenza dell'asserita omessa notifica del Rapporto di Prova R.d.P. n. 2018-12388 - che l'erronea conduzione delle operazioni di prelievo del campione del refluo, con conseguente pretesa inattendibilità dei risultati delle analisi.
La non accoglieva i rilievi presentati ed emetteva in data 12.01.2024 Controparte_2
l'Ordinanza n. 9A/2024, con la quale ingiungeva agli opponenti il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.900,00; questi depositavano ricorso avverso la detta Ordinanza-Ingiunzione per sentirla annullare per le medesime ragioni già esplicitate negli scritti difensivi, instando anche nella sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo.
pagina 3 di 6 Con Decreto del 28 febbraio 2024 veniva fissata l'udienza del 3 luglio 2024 per la comparizione delle parti, riservando la conferma della sospensione cautelare all'esito del contraddittorio fra le parti;
l'udienza veniva cartolarizzata con decreto del 15.5.2024.
Si costituiva in giudizio la al fine di contestare quanto ex adverso dedotto nel Controparte_2 ricorso in opposizione e per chiedere il rigetto dello stesso e la conferma dell'O.I..
Con ordinanza del 3.7.2024 veniva confermata la sospensiva e fissata l'udienza cartolare del
15.5.2025 per emettere sentenza, essendo la causa di natura documentale.
Motivi della decisione
L'Ordinanza Ingiunzione opposta viene annullata.
Non è contestato che il Verbale di Campionamento nr. 20181210-00171-2 del 10.12.2018 ed il
Rapporto di Prova n. 2018-12388 del 17.12.2018 non siano stati notificati al trasgressore (e all'obbligata in solido) UNITAMENTE al verbale di accertamento e di contestazione nr 761 del 28.01.2019, adempimento svolto via PEC in data 31.1.2019 dall'operatore in servizio presso il Dipartimento Persona_2 di Pistoia. Pt_4
E' parimenti non contestato che il rapporto di prova non è mai stato inviato dal Direttore del
Laboratorio di analisi microbiologiche all'interessato e che tale rapporto è stato trasmesso mediante allegazione solo con la Nota di Sintesi del 5.2.2019 - depositata da parte resistente al doc. nr. 6.
Si osserva – per mero tuziorismo - che non ha notificato il verbale di campionamento, Pt_4 ritenendo che la mera consegna dello stesso nelle mani del tecnico in data 10.12.2018 sia CP_3 atto equivalente alla notifica al soggetto legittimato passivamente rispetto alla contestazione del rilievo sanzionatorio.
Ciò premesso in fatto, non può non rilevarsi che la corretta attività notificatoria dei rapporti di prova serve a informare il trasgressore o l'obbligato in solido dell'accertamento della violazione e delle prove a sostegno della stessa, consentendo loro di esercitare il diritto di difesa, tant'è che si tratta di un adempimento cui il legislatore assegna un rilievo dirimente.
Difatti l'art. 15 della legge nr. 689/81 prevede che “…se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esito delle analisi” .
Ciò in quanto l'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio pagina 4 di 6 consulente tecnico e la richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Come ben si evince, il trasgressore non ha potuto avere tempestiva conoscenza dell'esito delle analisi dal dirigente del laboratorio e non ha potuto esercitare il diritto alla revisione delle analisi, insinuando un legittimo dubbio sull'esattezza del risultato, così come gli opponenti hanno dedotto nel ricorso, quando affermano che l'eccessivo tempo trascorso tra la data e l'orario del prelievo (10.25 del
10.12.2018) e l'ora e la data dell'esame (ore 9,15 del 11.12.2018) è trascorso molto tempo se si dovesse considerare quanto prescrive il Manuale 29/2003, sezione 6010, nell'apposita tabella 1, dove i tempi massimi raccomandati e accettabili per la conservazione dei campioni in funzione dei microorganismi da ricercare, sono molto ristretti e, per l'Escherichia Coli, non possono superare le 18 ore.
In assenza della prova della comunicazione ai ricorrenti dell'esito degli CP_5 accertamenti, prova posta ad esclusivo carico della deve presumersi che tale adempimento Parte_7 da parte dell'amministrazione convenuta non sia stato rispettato con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria in oggetto stante la violazione della disposizione contenuta nell'art. 14 e nell'art. 15 l. 689/81 per infruttuoso decorso del termine perentorio all'uopo previsto ed annullamento dell'ordinanza impugnata, a prescindere dall'esame degli ulteriori vizi denunciati.
Il principio è stato recentemente consolidato e riaffermato dalla Suprema Corte che, proprio in materia di controlli sugli scarichi di reflui urbani di un impianto di depurazione, ha affermato che: “In definitiva, in tema di sanzioni amministrative, qualora la sussistenza della violazione venga accertata mediante analisi di campioni, il risultato delle analisi va tempestivamente comunicato a tutti gli interessati dal dirigente del laboratorio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall'art.15 della legge n. 689 del 1981, anche al fine di poter chiedere la revisione delle analisi, prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 15 e costituente espressione del diritto alla difesa dell'incolpato; tale comunicazione equivale alla contestazione immediata prevista dall'art. 14, sicchè soltanto nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere ad essa, occorre effettuare la notificazione nel termine previsto dall'art. 14, in mancanza della quale si verifica l'estinzione della obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria”
(Cass. civ. Sez. II, Ord., 22.04.2022 n. 12863; v. anche Tribunale di Firenze, sentenza n. 3073/2022 del 03.11.2022).
Relativamente alla regolazione delle spese processuali, in considerazione del fatto che l'omesso rispetto delle tempistiche di notificazione di atti procedurali è frutto di errore commesso in buona fede. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento del primo motivo del ricorso in opposizione, dichiara l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria di cui alla Ordinanza
9/A del 12/01/2024 della Regione Toscana-Direzione Programmazione e Bilancio- Settore Contabilità
(prot. 0017966 del 12.01.2024) per mancata notifica dei rapporti di analisi ex artt. 14 e 15 legge 689/81.
Spese processuali integralmente compensate.
Firenze, 15 maggio 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
pagina 6 di 6